IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n.  443,  «Delega  al  Governo  in
materia di infrastrutture ed insediamenti  produttivi  strategici  ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e,  in
particolare, la parte seconda,  titolo  II,  «Valutazione  ambientale
strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione  di  impatto
ambientale», nonche' l'art. 33, ai sensi del quale «con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  (...)  sono  definite,  sulla
base di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14  maggio  2007,  n.  90,  le  tariffe  da  applicare  ai
proponenti per  la  copertura  dei  costi  sopportati  dall'autorita'
competente per l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
istruttorie,  di  monitoraggio  e  controllo  previste  dal  presente
decreto»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare, l'art. 216 che, al comma 27, prevede che  «Le  procedure
per la valutazione di impatto ambientale delle grandi  opere  avviate
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  secondo  la
disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime  procedure  trovano
applicazione anche per le varianti.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  18  settembre  2007,  che   disciplina
l'organizzazione e il  funzionamento  della  Commissione  Tecnica  di
verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS; 
  Considerato che l'art. 2, commi 615 e 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, ha stabilito che, a decorrere dall'anno  2008,  non  si
da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati  di  previsione
dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme  all'entrate  del
bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui
all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e  che
negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi
da ripartire, con decreti  del  Ministero  competente,  nel  rispetto
delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative; 
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. 7071 del 21 marzo 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro della economia e  delle  finanze
con nota prot. 8931 del 6 maggio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 marzo 2016  e
del 21 aprile 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  con  nota
prot. 10418 del 11 maggio 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il presente regolamento determina gli oneri economici a
carico dei proponenti per la copertura  dei  costi  sopportati  dalla
competente autorita' statale per l'organizzazione  e  lo  svolgimento
delle  attivita'  istruttorie,  di  monitoraggio  e  controllo  delle
procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e  di
valutazione ambientale strategica (di seguito VAS). 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al  Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. 
              -  Il  Titolo  II  della  Parte  Seconda  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O.  n.  96,  reca:  «La  valutazione
          ambientale strategica». 
              - Il Titolo III della Parte Seconda del citato  decreto
          legislativo  n.  152,  del  2006  reca:   «La   valutazione
          d'impatto ambientale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 33. (Oneri istruttori).  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
          e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
          del  presente  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana, sono definite, sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe  da  applicare
          ai  proponenti  per  la  copertura  dei  costi   sopportati
          dall'autorita'  competente  per   l'organizzazione   e   lo
          svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio  e
          controllo previste dal presente decreto. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  possono  definire
          proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
          oneri da porre in capo ai proponenti. 
              3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,
          si continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 
              3-bis. Le spese occorrenti per  effettuare  i  rilievi,
          gli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle  domande  di  autorizzazione  integrata
          ambientale o delle domande  di  modifica  di  cui  all'art.
          29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e  per  i
          successivi controlli previsti dall'art.  29-decies  sono  a
          carico del gestore. Con decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dello sviluppo  economico  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
          le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
          relazione alle  istruttorie  e  ai  controlli  previsti  al
          Titolo III-bis della  Parte  Seconda,  nonche'  i  compensi
          spettanti ai membri della Commissione  istruttoria  di  cui
          all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi'  le
          modalita' volte a garantire  l'allineamento  temporale  tra
          gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri  derivanti
          dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per
          l'istruttoria  e  per  i  controlli  sono  quantificati  in
          relazione  alla   complessita'   delle   attivita'   svolte
          dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile  degli
          accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base
          delle categorie di attivita'  condotte  nell'installazione,
          del numero  e  della  tipologia  delle  emissioni  e  delle
          componenti ambientali interessate, nonche' della  eventuale
          presenza di sistemi di  gestione  ambientale  registrati  o
          certificati  e   delle   spese   di   funzionamento   della
          commissione di cui all'art. 8-bis. Gli  introiti  derivanti
          dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti  a  carico
          del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
          spese. A tale fine gli importi  delle  tariffe  istruttorie
          vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato  XII
          alla Parte Seconda, all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere  integralmente  riassegnati   allo   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. Con gli stessi criteri  e  modalita'
          di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno  ogni  due
          anni. 
              3-ter. Nelle more del decreto di cui  al  comma  3-bis,
          resta fermo quanto stabilito dal decreto  24  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 
              4.  Al   fine   di   garantire   l'operativita'   della
          Commissione di cui all'art. 8-bis, nelle more dell'adozione
          del decreto di cui al comma 3-bis, e  fino  all'entrata  in
          vigore del decreto di determinazione delle tariffe  di  cui
          al  comma  1  del  presente  articolo,  per  le  spese   di
          funzionamento  nonche'  per  il  pagamento   dei   compensi
          spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto
          a carico del  richiedente  il  versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari  ad  euro
          venticinquemila  per  ogni  richiesta   di   autorizzazione
          integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
          predetta somma e' riassegnata entro  sessanta  giorni,  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Le
          somme di cui al  presente  comma  si  intendono  versate  a
          titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
          di  corrispondere  conguaglio  in  relazione  all'eventuale
          differenza risultante a quanto  stabilito  dal  decreto  di
          determinazione delle  tariffe,  fissate  per  la  copertura
          integrale del costo effettivo del servizio reso.». 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  216,  comma  27,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art.   216.    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              27.  Le  procedure  per  la  valutazione   di   impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007,  n.
          158, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  commi  615  e  616
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «Art.  2.   (Disposizioni   concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali; L'Italia in Europa  e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche).- (Omissis). 
              615. A decorrere dall'anno 2008 e fino  all'anno  2016,
          non si da' luogo  alle  iscrizioni  di  stanziamenti  negli
          stati  di  previsione  dei  Ministeri  in  correlazione   a
          versamenti di somme all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
          n. 1 allegato  alla  presente  legge,  ad  eccezione  degli
          stanziamenti  destinati  a  finanziare   le   spese   della
          categoria 1 «redditi da  lavoro  dipendente».  A  decorrere
          dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma
          617-bis. 
              616. In relazione a  quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono istituiti, a decorrere  dall'anno  2008  e  fino
          all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti  del
          Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
          dalle stesse disposizioni legislative. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 33, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.