IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre
2015,  n.  208,  che  ha  istituito  per  l'anno  2016  il  Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di  interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane  degradate  attraverso
la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del  decoro
urbano, di manutenzione,  riuso  e  rifunzionalizzazione  delle  aree
pubbliche   e   delle   strutture   edilizie    esistenti,    rivolti
all'accrescimento della sicurezza territoriale e della  capacita'  di
resilienza urbana, al potenziamento delle  prestazioni  urbane  anche
con  riferimento  alla  mobilita'  sostenibile,  allo   sviluppo   di
pratiche, come quelle del terzo settore e del  servizio  civile,  per
l'inclusione sociale e per  la  realizzazione  di  nuovi  modelli  di
welfare metropolitano, anche con  riferimento  all'adeguamento  delle
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi  e
didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse  da
soggetti pubblici e privati; 
  Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge 28 dicembre 2015,  n.
208, secondo il quale ai  fini  della  predisposizione  del  suddetto
Programma, entro il 1° marzo 2016, gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al  comma  974  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con  apposito
bando,  approvato,  entro  il  31  gennaio  2016,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015,  n.
208, che ha stabilito che «Con il decreto di cui al  comma  975  sono
altresi' definiti: 
    a)  la  costituzione,  la  composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il  quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici  o  privati  ovvero  di  esperti  dotati  delle   necessarie
competenze; 
    b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare  ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione; 
    c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati.»; 
  Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015,  n.
208, secondo cui  «Sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti  dal  decreto
di cui al comma 975, con le relative indicazioni  di  priorita'.  Con
uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati i progetti  da  inserire  nel  Programma  ai  fini  della
stipulazione di convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti
promotori dei  progetti  medesimi.  Tali  convenzioni  o  accordi  di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione  dei
progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse  quelle  a  valere  sul
Fondo di cui al comma 978, e  i  tempi  di  attuazione  dei  progetti
medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti  in  caso
di inerzia realizzativa.  Le  amministrazioni  che  sottoscrivono  le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  i  dati  e  le  informazioni  necessari  allo
svolgimento  dell'attivita'  di  monitoraggio  degli  interventi.  Il
monitoraggio  degli  interventi  avviene   ai   sensi   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  ove  compatibile.  L'insieme
delle  convenzioni  e  degli   accordi   stipulati   costituisce   il
Programma.»; 
  Visto, altresi',  l'art.  1,  comma  978,  della  citata  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi  da  974  a  977,  per  l'anno  2016  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  un  fondo  denominato  «Fondo  per  l'attuazione  del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana
e la sicurezza delle periferie», da trasferire al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che  a  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato, tra  le  altre
cose, le modalita' e le procedure di presentazione  dei  progetti,  i
requisiti di ammissibilita', nonche' i  criteri  di  valutazione  dei
progetti; 
  Visto l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 maggio 2016, secondo il quale con ulteriore  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono  individuati,  secondo
l'ordine di priorita'  definito  dal  Nucleo  in  base  al  punteggio
ottenuto con i criteri definiti nel  bando  allegato  al  decreto,  i
progetti da inserire nel Programma, i  termini  per  la  stipulazione
stessa, le modalita' di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di
rendicontazione del finanziamento assegnato, anche  in  coerenza  con
quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Considerato che in data 30 agosto 2016 e' scaduto il termine per la
presentazione dei progetti; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  6  settembre  2016  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Nucleo  per  la  valutazione  dei  progetti  per   la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 
  Visto il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la
valutazione, sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza  con  i
criteri di  valutazione  definiti  nel  bando  sopra  richiamato,  ha
individuato i  progetti  da  inserire  nel  Programma  e  redatto  la
graduatoria finale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei progetti da inserire nel  Programma  straordinario
  di intervento per la riqualificazione urbana e la  sicurezza  delle
  periferie 
  1. Sono inseriti nel Programma straordinario di intervento  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle  periferie,  nell'ordine
di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti  presentati
dai comuni capoluogo di provincia e dalle  citta'  metropolitane  (di
seguito, «Enti beneficiari») di cui all'allegato 1, parte  integrante
del presente decreto. 
  2. I progetti dal numero 1 al numero  24  sono  finanziati  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208. 
  3. Gli ulteriori progetti saranno finanziati  con  le  risorse  che
saranno successivamente disponibili.