(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per
  l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti  abilitati  di
  cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre  2016,
  n.  189,  schema  di  contratto  tipo,  censimento  dei  danni   ed
  istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione. 
 
                                 Tra 
 
    Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
 
                                  E 
 
   Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali 
 
Il  Consiglio  nazionale  architetti  pianificatori   paesaggisti   e
                            conservatori 
 
                  Il Consiglio nazionale ingegneri 
 
       Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati 
 
                 Il Consiglio nazionale dei geologi 
 
Il Consiglio nazionale dei periti industriali  e  periti  industriali
                              laureati 
 
  Il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati 
 
                 Il Consiglio nazionale dei chimici 
 
           Il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari 
 
    riuniti nella Rete nazionale delle professioni dell'area  tecnica
e scientifica e di seguito denominati per brevita' come  «i  Consigli
nazionali» 
    L'anno  .............,  il  giorno  .............  del  mese   di
............, presso la sede del Commissario straordinario per la per
la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19: 
      il  sig.  Vasco  Errani,  Commissario  straordinario   per   la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016 
      l'ing. Armando  Zambrano,  Coordinatore  della  Rete  nazionale
delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
      il dottore agronomo  Andrea  Sisti,  Presidente  del  Consiglio
nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; 
      l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio  nazionale
architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; 
      l'ing. Armando  Zambrano  Presidente  del  Consiglio  nazionale
ingegneri; 
      il  geom.  Maurizio  Savoncelli,   Presidente   del   consiglio
nazionale dei geometri e geometri laureati; 
      il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale
dei geologi; 
      il  Perito  Giampiero  Giovannetti,  Presidente  del  Consiglio
nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; 
      il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale
dei chimici; 
      il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio
nazionale dei tecnologi alimentari; 
    i quali intervengono in rappresentanza  di  tutti  gli  ordini  e
collegi professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni. 
    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
(d'ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016); 
    Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  recante
la disciplina delle «Funzioni del  Commissario  straordinario  e  dei
Vice commissari» e, in particolare:  a)  il  primo  comma  che,  alla
lettera g), attribuisce al Commissario straordinario  il  compito  di
adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art.  34  del  medesimo
decreto-legge,  raccordandosi  con  le  autorita'  preposte  per   lo
svolgimento delle attivita' di prevenzione  contro  le  infiltrazioni
della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione;  b)
il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma
1, consente al Commissario straordinario di  emanare  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le  ordinanze  sono
emanate previa intesa con  i  presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del
2016 che prevede: a) la perdita totale  del  contributo  erogato  nel
caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di  tracciamento   finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a.
per il pagamento, in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici
incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34  per  gli
incarichi di  progettazione  e  direzione  dei  lavori,  delle  somme
percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la
revoca parziale del contributo, in misura corrispondente  all'importo
della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad  uno  degli
ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13  agosto
2010, n. 136; 
    Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che,  al
fine di assicurare la  massima  trasparenza  nel  conferimento  degli
incarichi  di  progettazione  e   direzione   dei   lavori,   prevede
l'istituzione  di  elenco  speciale  dei   professionisti   abilitati
(denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma  2,
che  «i  soggetti  privati  conferiscono   gli   incarichi   per   la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a   professionisti   iscritti
nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore  dei
lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre  anni
rapporti  diretti  di  natura   professionale,   commerciale   o   di
collaborazione, comunque denominati, con  l'impresa  affidataria  dei
lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
rapporti di parentela con il  titolare  o  con  chi  riveste  cariche
societarie nella stessa»; 
    Considerato che, in base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra
menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso
provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali
ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma
1); b) detta la disciplina analitica e di  dettaglio  del  contributo
previsto con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste  in  essere
per la ricostruzione pubblica e  privata  nella  misura  del  10  per
cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo  aggiuntivo)
previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle  indagini   o   prestazioni
specialistiche, nella misura del  2  per  cento  (comma  5);  c)  con
riguardo agli interventi di ricostruzione  privata,  elabora  criteri
finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi  che  non  trovano
giustificazione in ragioni  di  organizzazione  tecnico-professionale
(comma 7); 
    Rilevato che i criteri previsti  dal  sopra  menzionato  art.  34
possono essere raggruppati in due macro-categorie: 
      1) criteri per la qualificazione  dei  professionisti  ai  fini
dell'iscrizione all'Elenco speciali; 
      2) criteri  finalizzati  ad  evitare  la  concentrazione  degli
incarichi. 
    Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
stabilisce un limite all'entita' del  contributo  pubblico  che  puo'
essere riconosciuto per le prestazioni necessarie  nello  svolgimento
dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione  con
rafforzamento  locale,  ripristino  con   miglioramento   sismico   e
demolizione e  ricostruzione  di  edifici  danneggiati  dagli  eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016,  ma  non  anche  criteri  per  la
determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; 
    Considerato che,  nel  caso  di  interventi  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che  degli
privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,
per i quali sia  stato  accertato  il  nesso  di  causalita',  appare
necessario   procedere   all'individuazione   del   limite    massimo
ammissibile al finanziamento per il contributo  relativo  alle  spese
tecniche  dei  professionisti  abilitati,  sulla  base  dei  seguenti
criteri: a) descrizione della tipologia di  prestazioni  e  di  spese
tecniche  suscettibili  di  contributo  e  di  quelle   escluse;   b)
qualificazione  della  percentuale  del  10%  indicata  al  comma   5
dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come  valore  massimo
del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo  al
fine di tenere conto della diversa natura, importanza e  complessita'
della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione
delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione  c.d.
integrativa ai sensi del  medesimo  comma  5,  e  previsione  di  una
graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo  che,  fermo
il limite del 2%, tenga conto  della  diversa  natura,  importanza  e
complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; 
    Ravvisata  l'opportunita'  di  individuare,   all'esito   di   un
confronto  di  tipo  collaborativo  con  la  Rete   nazionale   delle
professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare
la  massima  condivisione  del  contenuto   dell'emananda   ordinanza
commissariale  e  prevenire  possibili  contestazioni  da  parte  dei
professionisti: a) i criteri  generali  ed  i  requisiti  minimi  per
l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di
dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo
decreto-legge, con riguardo a tutte le attivita'  tecniche  poste  in
essere per la ricostruzione privata, nella misura del 10  per  cento,
nonche'  dell'ulteriore  contributo   (c.d   contributo   aggiuntivo)
previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle  indagini   o   prestazioni
specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra
descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art.  34,
comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi  di
ricostruzione   privata,   i   criteri   finalizzati    ad    evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
    Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere un apposito  protocollo
d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica  e
scientifica  e  con  tutti  i  Presidenti  degli  ordini  e   collegi
professionali aderenti alla Rete:  a)  al  fine  di  disciplinare  lo
svolgimento  da  parte  dei  professionisti  dell'attivita'  prevista
dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; b) al fine di  individuare
la composizione e le funzioni  dell'Osservatorio  nazionale  previsto
dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre  2016;  c)
al fine di elaborare uno schema di contratto - tipo,  contenente  una
disciplina dei rapporti tra committente  e  professionista,  conforme
alle  previsioni  contenute  nell'art.  34   del   sopra   menzionato
decreto-legge e nella presenta ordinanza; d)  al  fine  di  prevedere
l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato
art. 34 di accettare il  conferimento  dell'incarichi  esclusivamente
mediante contratti  aventi  le  medesime  caratteristiche  del  sopra
menzionato contratto - tipo; 
    Vista  la  proposta  della  Rete  nazionale   delle   professioni
dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016
prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; 
    Visto il verbale sottoscritto  a  seguito  dell'incontro  del  1°
dicembre  2016  tra  il  Commissario  straordinario,  il   Capo   del
Dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti  della  Rete
delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
    Visto l'ulteriore verbale sottoscritto  a  seguito  dell'incontro
del  5  gennaio  2017  tra  il   Commissario   straordinario   ed   i
rappresentanti della  Rete  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica; 
    Vista  l'ordinanza  n.  10  del   19   dicembre   2016,   recante
«Disposizioni  concernenti  i  rilievi  di  agibilita'  post  sismica
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24
agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
    Vista la deliberazione della  cabina  di  coordinamento,  di  cui
all'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  del  7
dicembre 2016. 
 
                 CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
                               Art. 1. 
                              Premesse 
 
    §1. Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  del  presente
protocollo d'intesa. 
 
                               Art. 2. 
                               Oggetto 
 
    §1.  Il  presente  protocollo  d'intesa  ha   come   oggetto   la
definizione dei criteri generali e dei requisiti  minimi  di  accesso
per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di
cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo  schema
di  contratto  tipo,  il  censimento  dei   danni   e   l'istituzione
dell'Osservatorio della ricostruzione. 
 
                               Art. 3. 
                        Censimento dei danni 
 
    §1. La Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica  assicura  la  massima  collaborazione  ed  impegno   dei
professionisti per  la  redazione  in  tempi  molto  contenuti  della
verifica  di  agibilita'  degli  edifici  che  la   Dicomac   intende
effettuare con la procedura FAST e sulla base di specifici protocolli
d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione civile e le
regioni. 
    §2. La Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica assicura  altresi'  l'adesione  dei  professionisti  alla
predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte
dei professionisti incaricati dai beneficiari. 
    §3. Gli ordini professionali organizzano, a propria cura e spese,
con l'ausilio del Dipartimento nazionale della  protezione  civile  e
delle regioni corsi  di  aggiornamento  sulla  corretta  compilazione
delle schede AeDES. 
    §4. La Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede
AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30  per
ogni professionista individuale. 
 
                               Art. 4. 
     Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 
 
    §1. La Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica ed  il  Commissario  convengono  sulla  necessita'  della
costituzione  di  un  Osservatorio  nazionale   della   ricostruzione
post-sisma 2016 che vigili sull'attivita' dei professionisti. 
    §2.  L'Osservatorio  e'  composto  da  tre  rappresentanti  della
struttura del Commissario straordinario, di cui uno con  funzioni  di
presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle  professioni
dell'area tecnica e scientifica. 
    §3.  L'Osservatorio  propone  al  Commissario  le   sanzioni   da
applicare nel caso in cui il professionista  presenti  un  numero  di
schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma  5
dell'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  secondo  modalita'  e
procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la
Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. 
    §4. La Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica si obbliga a  comunicare,  con  cadenza  trimestrale,  le
sanzioni  disciplinari  comminate  dagli  ordini  professionali   nei
confronti dei professionisti al fine  dell'aggiornamento  dell'elenco
speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189. 
 
                               Art. 5. 
Criteri  e  requisiti  minimi  per  l'iscrizione  dei  professionisti
                    abilitati all'Elenco speciale 
 
    §1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art.
34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  professionista  deve
attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti: 
      a) essere iscritto all'albo professionale; 
      b)  non  essere  soggetto  alla  sanzione  disciplinare   della
sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso
per la formazione dell'elenco; 
      c) non aver riportato condanne con sentenza  definitiva  ovvero
decreto penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80
del decreto legislativo n. 50 del 2016  e  non  essere  sottoposto  a
provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro  la
Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura  nei  limiti
della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte  salve
le eventuali pene accessorie; 
      d) non essere destinatario di uno  dei  provvedimenti  previsti
dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
      e)  essere  in  regola  con  la   contribuzione   obbligatoria,
accertata  attraverso  attestato   della   Cassa   previdenziale   di
riferimento; 
      f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; 
      g) essere un operatore economico  professionale  riconducibile,
con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste
dall'art. 46 del decreto legislativo  n.  50  del  2016  ovvero.  Con
riferimento alle opere  private,  ad  una  delle  seguenti  categorie
soggettive (ferma restando  l'equivalenza  per  i  professionisti  UE
aventi sede o stabilizzati in  altri  stati  membri):  professionisti
individuali; professionisti associati; societa' tra professionisti di
cui  al  decreto  ministeriale  8  febbraio  2013,  n.  34  attuativo
dell'art. 10, comma  10,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183;
raggruppamenti  temporanei  fra  operatori  economici   professionali
riconducibili alle sopraindicate categorie; 
      h) requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e
proporzionati alla natura ed alla  tipologia  dell'attivita'  che  si
intende svolgere,  comprovata  mediante  apposito  curriculum  vitae,
contenente  le  informazioni  essenziali  e  la   descrizione   della
struttura organizzativa (personale e risorse strumentali),  esistente
al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  ed
impiegabile per lo svolgimento dell'attivita'; 
      i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui  all'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    §2. In caso di sopravvenuta insussistenza di  uno  dei  requisiti
previsti dalle lettere da a) ad j) del  precedente  paragrafo  §1  il
professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale. 
 
                               Art. 6. 
  Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi 
 
    §1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli
incarichi di progettazione ed  esecuzione  degli  interventi  per  la
ricostruzione privata, il  Commissario  straordinario,  esaminata  la
proposta formulata dalla Rete nazionale delle  professioni  dell'area
tecnica e  scientifica  con  la  nota  del  29  novembre  2016  prot.
527/2016, stabilisce che: 
    a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali  per  un
importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro
venticinquemilioni; 
    b)   indipendentemente   dall'importo    dei    lavori,    nessun
professionista puo' assumere un  numero  di  incarichi  professionali
superiore a trenta. 
    §2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo  §1,  sono
aumentati: a)  nella  misura  del  25%,  in  caso  di  professionisti
associati, societa' tra professionisti  e  raggruppamenti  temporanei
tra professionisti operanti in un solo ambito  o  settore  tecnico  -
professionali   (c.d.   societa',   associazione   o   raggruppamento
temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del  30%,  in  caso  di
professionisti   associati,    societa'    tra    professionisti    e
raggruppamenti temporanei tra  professionisti  operanti  in  un  solo
ambito o settore tecnico - professionali (c.d. societa', associazione
o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno  uno  sia
un giovane professionista tecnico, iscritto  nell'albo  professionale
da meno  di  cinque  anni;  c)  nella  misura  del  30%  in  caso  di
professionisti   associati,    societa'    tra    professionisti    e
raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti  in  un  due  o
piu'  ambiti  o  settori  tecnici  -  professionali  (c.d.  societa',
associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella
misura del 35%, in caso di  professionisti  associati,  societa'  tra
professionisti  e  raggruppamenti   temporanei   tra   professionisti
operanti in un due o piu' ambiti o settori  tecnici  -  professionali
(c.d.   societa',   associazione    o    raggruppamento    temporaneo
multidisciplinare), di cui almeno uno sia un  giovane  professionista
tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni. 
    §3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli
incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di  contratto  tipo,
che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere  con  il
committente beneficiario dei contributi. 
    §4. Il  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  dai  precedenti
paragrafi  §1  e  §2  viene  accertato  avendo  riguardo  al  singolo
professionista iscritto, ancorche' appartenente  ad  un'associazione,
ad una societa' di professionisti o di raggruppamento di imprese.  In
caso di  incremento  derivante  dalla  sussistenza  delle  condizioni
previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2,  l'aumento  e'
riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attivita'  professionale
effettuata dal giovane professionista. 
    §5. L'inosservanza del limite  massimo  previsto  dai  precedenti
paragrafi  §1  e§2  ovvero  dell'obbligo  stabilito  dal   precedente
paragrafo §3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco
speciale di cui all'art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
nonche'  la  revoca  ovvero  il  non  riconoscimento  del  contributo
previsto dal medesimo art. 34. 
    §6. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario  del
Governo,  motivato  da  esigenze  organizzativa  professionale,  puo'
essere  autorizzata,  su  istanza  documentata   del   professionista
iscritto  ovvero  che  intenda   iscriversi   nell'elenco   speciale,
l'assunzione  di  incarichi,  anche  oltre  i  limiti  previsti   dai
precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati  requisiti  di
affidabilita' e di professionalita', adeguati e  proporzionati  anche
dal punto di vista organizzativo. Con  il  provvedimento  di  cui  al
precedente  periodo,  viene  determinato  il  numero  massimo  ovvero
l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili  oltre  i
limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2. 
    §7. La Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica precisa che l'inosservanza del  limite  massimo  previsto
dal precedente paragrafi §1 e§2  ovvero  dell'obbligo  stabilito  dal
precedente  paragrafo  §6  integra  una  condotta   suscettibile   di
valutazione sul piano deontologico. 
 
                               Art. 7. 
                   Disciplina delle spese tecniche 
 
    §1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un  limite
massimo per  il  contributo  ammissibile  relativo  alle  prestazioni
professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati  nel
caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino
con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli  immobili
privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,
ammessi al contributo dalle  vigenti  disposizioni  in  materia,  nel
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  34,  del  decreto-legge  17
ottobre  2016  n.  189;  b)  un  limite  massimo  per  il  contributo
ammissibile   per   ciascuna   delle   attivita'    effettuata    dai
professionisti. 
    §2. Le prestazioni tecniche  che  dovranno  essere  correntemente
svolte   negli   interventi   di   riparazione   con    rafforzamento
locale/ripristino    con    miglioramento    sismico/demolizione    e
ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere: 
      a)   progetto   delle   opere   architettoniche,   strutturali,
impiantistiche ed altre, compresi:  rilievo  del  danno  e  tipologie
strutturali, particolari costruttivi, computo  metrico  estimativo  e
capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES; 
      b) direzione dei lavori di opere architettoniche,  strutturali,
impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilita', liquidazioni
ed assistenza al collaudo; 
      c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in  fase  di
progettazione che di esecuzione lavori; 
      d) collaudo strutturale. 
    §3.  Il  contributo  massimo  ammissibile  per   le   prestazioni
descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle  spese)  e'
riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia  delle
attivita' ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8,
e viene quantificato al netto dei contributi  previdenziali  e  degli
oneri fiscali. 
    §4. Nel caso di affidamento di incarichi  separati  non  verranno
riconosciute eventuali maggiorazioni. 
    §5.  Sono  escluse  dalle  spese  per  prestazioni   tecniche   e
ricomprese all'interno dei costi  degli  interventi  ammissibili,  le
«indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni  e  dei
materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse». 
    §6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei
terreni e dei materiali da costruzione  e  le  prove  di  laboratorio
connesse, oggetto di un piano d'indagini  preventivamente  concordato
tra il geologo ed il progettista strutturale, sono  riconosciute  nei
seguenti limiti massimi percentuali: 
      fino al 3,00%  del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale  ad  €
500.000,00; 
      fino all'1,50% del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo), sull'  importo  eccedente  €  500.000,00  e  fino  ad  €
1.000.000; 
      fino all'0,75% del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00  e  fino  ad  €
2.000.000,00; 
      fino all'0,35% del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo) oltre ad € 2.000.000,00. 
 
                               Art. 8. 
                  Contributo per le spese tecniche 
 
    §1.  La  percentuale  indicata  al  comma  5  dell'art.  34   del
decreto-legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il  valore  massimo
del  contributo  erogato  per  le  spese  tecniche  dal   Commissario
straordinario ed e' differenziata, come di seguito  descritto,  sulla
base: 
      a) della tipologia delle attivita'; 
      b) all'importo dei lavori. 
    §2.  Per  la  delocalizzazione  delle  attivita'  economiche   la
percentuale massima per tutte le  prestazioni  professionali  risulta
essere pari al  5%,  senza  articolazione  in  base  all'importo  dei
lavori. 
    §3. Per gli interventi relativi  ai  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e   ricostruzione   delle   attivita'   economiche,   con   tipologia
prefabbricata o similare, la percentuale  massima,  differenziata  in
base all'importo dei lavori, e' la seguente: 
 
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |fino a € 500.000,00      |       9%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 500.000,00   |         |
                |fino a € 1.000.000,00    |       8%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 1.000.000,00 |         |
                |fino a € 2.000.000,00    |      7% |
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti a €            |         |
                |2.000.000,00             |     6,5%|
                +-------------------------+---------+
 
    §4. Per gli interventi relativi  ai  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e  ricostruzione  per  gli  edifici   residenziali,   prevalentemente
residenziali  o  riconducibili  alla   tipologia   residenziale,   la
percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei
lavori, e' la seguente: 
 
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |fino a € 150.000,00      |      10%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 150.000,00   |         |
                |fino a € 500.000,00      |     9,5%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 500.000,00   |         |
                |fino a € 1.000.000,00    |       9%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 1.000.000,00 |         |
                |fino a € 2.000.000,00    |     8,5%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti a €            |         |
                |2.000.000,00             |       8%|
                +-------------------------+---------+
 
    §5 Il contributo minimo  riconosciuto  sull'insieme  delle  spese
tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai  lavori
di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con  miglioramento
sismico/demolizione e ricostruzione  per  gli  edifici  residenziali,
indipendentemente dall'importo dei lavori, e' comunque non  inferiore
ad € 6.000,00. 
    §6. Per gli interventi relativi  ai  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione previsti per i  precedenti  paragrafi  §3  e  §4,  la
percentuale  massima,  differenziata   sulla   base   delle   diverse
prestazioni tecniche che  dovranno  essere  correntemente  svolte  ed
indipendentemente dall'importo dei lavori, e' la seguente: 
 
             +---------------------------------+-------+
             |a) progetto di opere             |       |
             |architettoniche, strutturali,    |       |
             |impiantistiche ed altre (se      |       |
             |necessari):                      |    54%|
             +---------------------------------+-------+
             |b) direzione dei lavori:         |    33%|
             +---------------------------------+-------+
             |c) coordinamento della sicurezza |       |
             |nei cantieri:                    |     9%|
             +---------------------------------+-------+
             |d) collaudo strutturale:         |     4%|
             +---------------------------------+-------+
 
 
                               Art. 9. 
        Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche 
 
    §1.  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma  5,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto  un  contributo
aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: 
      a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata  a
supporto della redazione del progetto strutturale e  che  costituisce
prestazione  non  sub-appaltabile,  il   contributo   aggiuntivo   e'
riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: 
 
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |fino a € 500.000,00      |      1,2% |
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 500.000,00   |           |
               |fino a € 1.000.000,00    |         1%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 1.000.000,00 |           |
               |fino a € 2.000.000,00    |       0,7%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti a €            |           |
               |2.000.000,00             |       0,5%|
               +-------------------------+-----------+
 
    Il contributo minimo riconosciuto per le  prestazioni  geologiche
e' stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00. 
      b) per le ulteriori  prestazioni  specialistiche,  strettamente
dipendenti  dalla  tipologia  dell'intervento   che   esulano   dalla
attivita' tecnica professionale ordinaria, il  contributo  aggiuntivo
e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: 
        pratiche di accatastamento (relative alle nuove  costruzioni)
fino all'0,2%; 
        relazioni  ambientali  e/o   paesaggistiche   necessarie   in
presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; 
        restituzione rilievo geometrico su supporto informatico  fino
all'0,5%; 
        rilievo  storico-critico,  nel   caso   di   beni   culturali
sottoposti alla tutela prevista dal decreto  legislativo  n.  42  del
2004 fino all'0,7%; 
    §2. Qualora vengano effettuate piu'  prestazioni  aggiuntive,  il
contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il  limite
massimo del 2% del costo dell'intervento. 
    §3.  E'  ammesso  il  riconoscimento  del  contributo  aggiuntivo
soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive  siano  effettivamente
svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o
all'esecuzione dei lavori. 
    §4.  Qualora  le  prestazioni  aggiuntive  siano  effettuate   da
professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico,  ai  fini  del
riconoscimento del  contributo  aggiuntivo  e'  necessaria  anche  la
produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni. 
 
                              Art. 10. 
     Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo 
 
    §1. Il  Commissario  straordinario  e  la  Rete  nazionale  delle
professioni  dell'area  tecnica  e   scientifica   convengono   sulla
necessita'  che  tutte  le  attivita'  professionali  relative   alla
ricostruzione  privata   post-sisma   2016   sono   obbligatoriamente
assoggettate alla  preventiva  stipula  del  contratto  tipo  tra  il
committente, beneficiario del contributo, ed il professionista. 
    §2. I principali contenuti del contratto tipo tra il  committente
ed il professionista risultano essere: 
      a) il contratto relativo alle  prestazioni  professionali  deve
essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica,  entro  10
giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva
o  il  mancato  deposito   del   contratto   nei   termini   indicati
costituiscono grave violazione che comporta la  revoca  dell'incarico
professionale; 
      b) il professionista e' obbligato ad indicare nel contratto  il
numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma
2016 e l'importo raggiunto con i precedenti  incarichi,  al  fine  di
evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a); 
      c)  il   professionista   e'   obbligato   ad   assicurare   la
tracciabilita' di  tutti  i  pagamenti  relativi  alla  ricostruzione
post-sisma  2016  con  l'apertura  di  un  conto  corrente   dedicato
esclusivamente a tali attivita' e per  ogni  pagamento  si  deve  far
riferimento al CUP assegnato ai lavori; 
      d) i termini per l'espletamento dell'incarico di  progettazione
sono quelli previsti, per le varie procedure  che  saranno  poste  in
essere dal Commissario straordinario: danni  lievi,  delocalizzazione
attivita' comprese quelle  agricole,  ricostruzione  immediata  delle
imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero
integrato dei  centri  e  nuclei  storici  gravemente  danneggiati  o
distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente  emesse  dal
Commissario; 
      e) tra il  committente  ed  il  professionista  possono  essere
previsti anche tempi inferiori di  consegna  dei  progetti  a  quelli
previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con  accordo  tra
le parti e comunque non oltre i termini di  consegna  previsti  dalle
specifiche ordinanze; 
      f) la mancata presentazione del progetto, nei  termini  massimi
indicati dal Commissario, per responsabilita' del tecnico incaricato,
comporta   la   risoluzione   espressa   del   contratto   senza   il
riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per
l'attivita' svolta; 
    g) la mancata redazione e consegna degli stati di  avanzamento  o
dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione
con  conseguente  decurtazione  dell'importo  delle  spese   tecniche
riconosciute; 
      h) il compenso per le  prestazioni  professionali  relative  ai
lavori,  i  cui  costi  risultano  ammissibili  al   contributo,   e'
esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle  percentuali
massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa. 
      i) per i lavori,  i  cui  costi  non  risultano  ammissibili  a
contributo, le parti determinano  di  comune  accordo  l'entita'  del
compenso professionale. 
    §3. Il Commissario straordinario si  obbliga  a  prevedere,  dopo
l'approvazione del  progetto  e  la  quantificazione  del  contributo
spettante, con provvedimento del Vice  commissario  o  suo  delegato,
effettuato  con  la  procedura  della  piattaforma   tecnologica,   a
richiesta degli interessati, la liquidazione  dell'80%  del  compenso
relativo alle attivita' di progettazione.  L'importo  residuo  verra'
corrisposto ai  professionisti  in  concomitanza  con  gli  stati  di
avanzamento dei lavori. 
    §4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino  ammissibili
a contributo, e'  fatto  divieto  di  richiedere  al  committente  il
pagamento di acconti. 
 
                              Art. 11. 
           Contratto tipo tra committente e professionista 
 
    §1. Le Parti danno atto di aver provveduto  ad  elaborare,  sulla
base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema  tipo  di
contratto, costituente l'allegato n. 1 del protocollo d'intesa e  che
verra' recepito  in  un'apposita  ordinanza  emessa  dal  Commissario
straordinario ai sensi e per gli effetti  degli  artt.  2  e  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
                              Art. 12. 
 Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali 
 
    §1. Il presente protocollo d'intesa sara' oggetto di ratifica  da
parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali aderenti alla
Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. 
 
                              Art. 13. 
                               Durata 
 
    §1. Il presente protocollo d'intesa e' efficace dalla data  della
sua sottoscrizione ed ha durata sino al  31  dicembre  2018,  termine
della gestione straordinaria individuata dall'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo. 
    §2.  Il  presente  protocollo  d'intesa,  redatto  in  numero   2
originali, consta di n. 10 pagine  e  viene  sottoscritto  con  firma
autografa. 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
    sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo 
    ing. Armando Zambrano, Coordinatore della  Rete  nazionale  delle
professioni dell'area tecnica e scientifica 
    il  dottore  agronomo  Andrea  Sisti,  Presidente  del  Consiglio
nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; 
    l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente  del  Consiglio  nazionale
architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; 
    l'ing.  Armando  Zambrano  Presidente  del  Consiglio   nazionale
ingegneri; 
    il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio  nazionale
dei geometri e geometri laureati; 
    il geologo Francesco Peduto, Presidente del  Consiglio  nazionale
dei geologi; 
    il  perito  Giampiero  Giovannetti,  Presidente   del   Consiglio
nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; 
    il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del  Consiglio  nazionale
dei chimici; 
    il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente  del  Consiglio
nazionale dei tecnologi alimentari;