IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti vegetali; 
  Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del
18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 giugno 2015 che individua le misure di emergenza per
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di  Xylella  fastidiosa
nel territorio della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 ottobre 2015 che reca modifiche all'art.  23,  Misure
finanziarie, del decreto ministeriale 19 giugno 2015; 
  Vista la decisione di esecuzione 2015/2417/UE della Commissione del
17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2015/789/UE
relativa alle misure per  impedire  l'introduzione  e  la  diffusione
nell'Unione di Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
  Visto il decreto ministeriale 18  febbraio  2016  che  modifica  il
decreto ministeriale 19 giugno 2015, sopracitato, recante  misure  di
emergenza per  la  prevenzione,  il  controllo  e  l'eradicazione  di
Xylella fastidiosa (Wells et al.)  nel  territorio  della  Repubblica
italiana; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  febbraio  2016   recante   la
definizione  delle  aree  indenni   dall'organismo   nocivo   Xylella
fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana; 
  Vista la decisione di esecuzione 2016/764 della Commissione del  12
maggio 2016 che  modifica  la  decisione  di  esecuzione  2015/789/UE
relativa alle misure per  impedire  l'introduzione  e  la  diffusione
nell'Unione di Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
  Considerato che sono stati ritrovati diversi focolai dell'organismo
specificato in varie parti della zona circostante il territorio della
Provincia di Lecce  ed  e',  pertanto,  opportuno  ampliare  la  zona
infetta in cui applicare misure di contenimento, estendendola a  quei
comuni, o quelle parti di alcuni comuni, delle Provincie di  Brindisi
e  Taranto  in  cui  si  sono  trovati   i   focolai   dell'organismo
specificato; 
  Considerato  che  le  decisioni  di   esecuzione   ed   i   decreti
ministeriali intervenuti hanno apportato diverse modifiche al decreto
ministeriale 19 giugno 2015; 
  Ritenuto necessario integrare tutte le disposizioni intervenute  al
fine di raccogliere in un unico provvedimento le misure fitosanitarie
per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo Xylella
fastidiosa; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
espresso nella seduta del 5 luglio 2016; 
  Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  57,  comma  1  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella  seduta  del  29  settembre
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce  le  misure  fitosanitarie  per
prevenire e contenere la  diffusione  dell'organismo  nocivo  Xylella
fastidiosa,  la  cui  lotta  e'  obbligatoria  nel  territorio  della
Repubblica italiana e approva il Piano nazionale di emergenza, di cui
all'allegato  III,   ai   sensi   della   decisione   di   esecuzione
2015/2417/UE.