(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
       PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA DI 
                     RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA 
                   AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE 
         (art. 3, comma 2, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219) 
 
1. Requisiti Generali 
1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica  devono  essere  conformi
alle norme  cogenti  per  l'omologazione  del  veicolo  (Direttive  e
regolamenti CE/UE ed UN) e per la circolazione stradale (Codice della
Strada); 
1.2 I  sistemi  di  cui  al  punto  precedente  devono  salvaguardare
l'originaria conformita' alle pertinenti  prescrizioni  tecniche  dei
veicoli sui quali sono installati. 
1.3 La potenza del motopropulsore  elettrico,  nel  caso  in  cui  si
proceda a variazioni della catena cinematica, quali ad esempio albero
di trasmissione, coppia  conica,  rapporto  di  cambio,  deve  essere
compresa  nell'intervallo  chiuso  [65/100,  100/100]  della  potenza
massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve
essere maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece,  la
catena  cinematica  rimane  immutata  l'intervallo  chiuso   [65/100,
100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia. 
 
2. Prove 
La verifica di idoneita' di un sistema di riqualificazione  elettrica
e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte: 
  a) conformita'  al  Regolamento  UN  10.04  "disposizioni  uniformi
relative   all'omologazione   di   veicoli   riguardo    alla    loro
compatibilita' elettromagnetica" e successivi emendamenti; 
  b) conformita' al  Regolamento  UN  100.01  "disposizioni  uniformi
relative all'omologazione di veicoli riguardo a  requisiti  specifici
del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti; 
  c) conformita' al Regolamento UN 101.01 (solo categorie  M1  e  N1)
"disposizioni uniformi relative  all'omologazione,  fra  l'altro,  di
veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per
quanto riguarda la misurazione del consumo  di  energia  elettrica  e
dell'autonomia elettrica e successivi emendamenti; 
  d)  conformita',  ove  applicabile,   alla   direttiva   2014/35/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  del   materiale
elettrico  destinato  a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
tensione; 
  e)  omologazione  del  propulsore  elettrico  in   conformita'   al
Regolamento UN 85.00 "disposizioni uniformi  relative,  fra  l'altro,
all'omologazione dei gruppi motopropulsori elettrici  destinati  alla
propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed  N,  per  quanto
riguarda la misurazione della potenza netta e della  potenza  massima
su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici; 
  f) in funzione delle modifiche introdotte rispetto  al  veicolo  di
base,  conformita'  -  per  le  parti  modificate  -  delle  seguenti
prescrizioni con riferimento alla medesima norma applicata al veicolo
di base: 
    f1) comportamento del  dispositivo  di  guida  (sforzo  massimo):
direttiva 70/311/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 79) 
    f2)  frenatura:  direttiva  71/320/CEE  e  successive  modifiche,
oppure Regolamento UN 13 o 13H se il veicolo e'  dotato  di  freni  a
rigenerazione elettrica; 
    f3) finiture interne (solo M1): direttiva 74/60/CEE e  successive
modifiche (Regolamento UN 21); 
    f4)  tachimetro:  direttiva  75/443/CEE  e  successive  modifiche
(Regolamento UN 39); 
    f5)  identificazione  dei   comandi:   direttiva   78/316/CEE   e
successive modifiche (Regolamento UN 121); 
    f6) sbrinamento/disappannamento (solo M1):  direttiva  78/317/CEE
(Regolamento UE 661/2009*672/2010); 
    f7) sistemi di riscaldamento: direttiva 2001/56/CE  e  successive
modifiche (Regolamento UN 122); 
    f8) masse e dimensioni (M1):  direttiva  92/21/CEE  e  successive
modifiche; 
        masse  e  dimensioni   (N1-M2-M3):   direttiva   97/27/CE   e
successive modifiche 
        masse e dimensioni (M-N) Regolamento UE 661/2009*1230/2012; 
    f9) dispositivi di limitazione della velocita' (solo  M2  e  M3):
direttiva 92/24/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 89) 
    f10) infiammabilita' (solo M3): direttiva  95/28/CE  (Regolamento
UN 118); 
    f11) caratteristiche degli autobus  (solo  M2  e  M3):  direttiva
2001/85/CE e successive modifiche (Regolamento UN 107); 
    f12) urto frontale (solo M1 con massa < 2,5t): direttiva 96/79/CE
e successive modifiche (Regolamento UN 94); 
    f13) urto laterale (solo M1 e N1 in cui il "punto di  riferimento
del sedile - punto R" - del sedile piu' basso sia situato a  meno  di
700 mm sopra il livello del suolo): direttiva 96/27/CE  e  successive
modifiche (Regolamento UNECE 95); 
    f14)   Installazione   ed   allineamento   dei   dispositivi   di
illuminazione: direttiva 76/756/CEE (Regolamento UN 48); 
    f15) verifiche e prove specifiche, per i casi  indicati  all'art.
4, comma 3, del Decreto, in funzione delle modifiche introdotte. 
Per le prescrizioni di cui  ai  precedenti  punti  f12)  e  f13),  il
veicolo si ritiene conforme qualora la  sistemazione  del  propulsore
elettrico  e  organi  connessi  non  modifica  in  modo   sostanziale
l'assetto del veicolo per  quanto  riguarda  la  distribuzione  delle
masse sugli assi che devono rientrare, a tale fine, entro un +/-  20%
rispetto a quella del veicolo originario  per  ogni  asse  mentre  la
massa complessiva non deve essere superiore di oltre l'8%. 
Qualora le prescrizioni di cui ai punti da f1) a f14) siano riferite,
per il veicolo di base, ai corrispettivi  Regolamenti  UN,  anche  il
veicolo munito del sistema di riqualificazione elettrica deve  essere
sottoposto alle medesime prescrizioni. 
Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato  in
Italia, rappresentativo della famiglia di  veicoli  come  individuato
dal costruttore del sistema di  riqualificazione  elettrica  d'intesa
con il Servizio Tecnico incaricato delle prove. 
Il veicolo deve  essere  in  buone  condizioni,  adeguato  ad  essere
oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema
di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per  i
successivi esemplari tale  verifica  deve  essere  redatta  sotto  la
responsabilita' dell'installatore. In ogni caso, il  veicolo  oggetto
della  riqualificazione  elettrica  deve  essere  in  regola  con  le
prescrizioni di cui all'art. 80 del Nuovo codice della strada. 
Il veicolo base  prescelto  per  le  prove  deve  essere  certificato
secondo le prescrizioni del  regolamento  UNECE  10.03  "disposizioni
uniformi relative all'omologazione  di  veicoli  riguardo  alla  loro
compatibilita'  elettromagnetica"  ovvero  in  base  alla   direttiva
72/245/CEE  come  modificata  almeno  dalla  direttiva   2004/104/CE.
Qualora il veicolo base non risulti conforme alle norme anzidette, lo
stesso veicolo deve essere verificato nella sua interezza secondo  il
regolamento UNECE 10.04. 
Per i casi indicati all'art. , comma 3, del Decreto, le  verifiche  e
prove necessarie per accertare che le modifiche effettuate assicurino
un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a  quello  del
veicolo originario debbono essere effettuate su ogni singolo tipo  di
veicolo  sul  quale  e'  destinato  il  sistema  di  riqualificazione
elettrica. 
Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad
una delle certificazioni anzidette. 
 
3. Ulteriori prescrizioni 
Il  veicolo  puo'  essere  dotato  di  un  dispositivo  acustico  per
segnalare  in  modo  continuo  e  adeguato  la  propria  presenza  in
prossimita' di aree accessibili ad utenza pedonale. Tale  dispositivo
puo' disattivarsi automaticamente al raggiungimento di una  velocita'
pari a 20 km/h. 
Il veicolo deve essere munito di un dispositivo di sicurezza  per  la
sosta. L'eventuale  mancata  attivazione  di  tale  dispositivo  deve
essere segnalato tramite un meccanismo ad avviso ottico e/o  acustico
e/o meccanico. 
Il serbatoio del combustibile convenzionale  (benzina  o  gasolio)  e
quelli di LPG o CNG,  eventuali  presenti,  per  l'alimentazione  del
motopropulsore, devono essere rimossi  o  resi  inutilizzabili  prima
dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica. 
Non devono essere modificati i  dispositivi  di  sicurezza  attiva  e
passiva del veicolo base, obbligatori  per  l'omologazione.  In  caso
contrario  dovranno  essere  ripetute  le  corrispondenti  prove   di
omologazione.