IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la  rettifica  della  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  che  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante l'adozione del  Piano  di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ai
sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto  2012,  n.
150; 
  Visto il decreto 10 marzo 2015, recante le linee guida di indirizzo
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per  la
riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei
Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette; 
  Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita'  di  raccolta
ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti
dal Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,   e   successive   modificazioni,   recante    regolamento    di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti  fitosanitari
e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari e che  abroga  le  direttive  del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione,
dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  e  che
stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  834/2007  relativo  alla  produzione
biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  novembre  2009,  relativo  alle  statistiche  sui
pesticidi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Considerato che il Piano di azione nazionale per l'uso  sostenibile
dei prodotti fitosanitari, adottato  con  decreto  22  gennaio  2014,
prevede ai punti A.5.4 e A.5.5 che i Ministeri dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare,  della  salute  e  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  il  supporto  del  Servizio
fitosanitario nazionale, entro due anni dall'entrata  in  vigore  del
Piano,   adottino   criteri    ambientali    minimi    da    inserire
obbligatoriamente negli affidamenti e nei  capitolati  tecnici  delle
gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle  o
lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade; 
  Viste le proposte formulate dal  Servizio  fitosanitario  nazionale
trasmesse  con  le  note  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, n. 5552 del 1° marzo 2016 e n. 24074  del  12
ottobre 2016; 
  Visti i pareri trasmessi dal Ministero della salute,  con  nota  n.
44419 del 21 novembre 2016, e dal Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, con nota n. 27494 del 23 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Criteri per  i  trattamenti  fitosanitari  sulle  o  lungo  le  linee
                ferroviarie e sulle o lungo le strade 
 
  1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare  d'appalto
per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le  linee
ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade  sono  inseriti
obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato  al
presente decreto. 
  2. I soggetti che eseguono i trattamenti  fitosanitari  di  cui  al
comma 1 direttamente  e  non  tramite  affidamenti  a  terzi  o  gare
d'appalto  sono  tenuti  ad  adottare  i  medesimi  criteri  indicati
nell'allegato al presente decreto.