(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
1. Premessa. 
    Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano
di azione nazionale per l'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari
(di seguito anche Piano di  azione  nazionale  o  PAN)  adottato  con
decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante   attuazione   della   direttiva
2009/128/CE, che istituisce un quadro  per  l'azione  comunitaria  ai
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 
    La direttiva  2009/128/CE  ha  fornito,  all'art.  11,  comma  2,
lettera d), indicazioni  specifiche  riguardo  alla  «riduzione,  per
quanto possibile, o l'eliminazione  dell'applicazione  dei  pesticidi
sulle o lungo le strade, le linee  ferroviarie,  le  superfici  molto
permeabili  o  altre   infrastrutture   in   prossimita'   di   acque
superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate  che
presentano un rischio elevato di dilavamento». 
    Il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,   n.   150,   recante
l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato  nel  Piano
di azione nazionale per l'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari
lo strumento per  definire  le  «misure  appropriate  per  la  tutela
dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di  acqua
potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari», che comprendono  ai
sensi  dell'art.  14,  comma  4,   lettera   e),   la   riduzione   o
l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti  fitosanitari  sulle  o
lunghe le strade e le linee ferroviarie. 
    Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio  2014,  ha
previsto ai punti A.5.4 e  A.5.5  l'adozione  di  criteri  ambientali
minimi (CAM), da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare,  della  salute  e  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,   da   inserire   obbligatoriamente   negli
affidamenti  e  nei  capitolati  tecnici  delle  gare  d'appalto  per
l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari  sulle  o  lungo  le  linee
ferroviarie e sulle o lungo le strade. 
    I  CAM  definiti   nel   presente   documento   sono   aggiornati
periodicamente per tener conto dell'evoluzione della normativa, delle
innovazioni tecnologiche e dell'esperienza acquisita. 
2. Oggetto e struttura del documento. 
    I criteri ambientali minimi  (CAM)  indicati  di  seguito  devono
essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare
d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo
le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche
i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari  sono
tenuti ad adottare i medesimi criteri. 
    I CAM rappresentano un mezzo per: 
      • tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile; 
      • tutelare la salute; 
      • tutelare gli ecosistemi naturali. 
    I  CAM  si  suddividono  in  criteri  ambientali  «di   base»   e
«premianti»  e   sono   finalizzati   a   promuovere   una   maggiore
sostenibilita' ambientale, economica e sociale dei  servizi  offerti,
garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali. 
    Le stazioni  appaltanti  devono  introdurre  obbligatoriamente  i
criteri  di  base  indicati  nel  presente  documento  nelle  proprie
procedure  d'appalto  e  utilizzare  i  «criteri  premianti»   quando
aggiudicano  le  gare  d'appalto   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
    I  CAM  sono  collegati  alle   singole   fasi   di   definizione
dell'appalto  in  modo  da  facilitare  il  compito  della   stazione
appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono  raggruppati
in sezioni come di seguito descritto: 
      oggetto dell'appalto (criterio di base): e' riportato il  testo
dell'oggetto dell'appalto,  con  evidenza  delle  caratteristiche  di
sostenibilita' ambientale delle attivita' previste; 
      selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i
requisiti di qualificazione soggettiva atti a  provare  la  capacita'
tecnica del candidato ad eseguire  l'appalto  in  modo  da  avere  il
minore impatto sull'ambiente; 
      specifiche tecniche (criteri di base):  vi  sono  descritte  le
caratteristiche delle attivita' previste; 
      condizioni di esecuzione (criteri di base): vi  sono  descritte
le condizioni di esecuzione che l'appaltatore deve rispettare durante
lo svolgimento del contratto; 
      criteri  premianti  (criteri  di   aggiudicazione):   vi   sono
descritti i criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente  a
quanto  stabilito  dal  codice  degli  appalti  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi
di aggiudicazione secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa,  attribuendo  a  priori  a  ciascuno  di  essi  un
punteggio  premiante  indicato  nei  documenti  di  gara.  I  criteri
premianti sono atti a selezionare prodotti,  servizi  e  lavori  piu'
sostenibili di quelli che si possono ottenere  con  il  rispetto  dei
soli criteri di base. 
    Per ogni  criterio  ambientale  e'  stabilita  una  verifica  che
consiste  nella  documentazione  che  l'offerente,   l'aggiudicatario
provvisorio o l'appaltatore e' tenuto a presentare per comprovare  la
conformita' del servizio al criterio e  i  mezzi  di  presunzione  di
conformita' che la stazione appaltante puo' accettare in  alternativa
alle prove dirette, ove esistenti. 
3. Indicazioni di carattere generale relative all'appalto. 
3.1 - Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti,
di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  quella
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95,
comma  2,  e'  particolarmente  indicata   per   stimolare   proposte
innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalita'
di  aggiudicazione  infatti  consente  di  qualificare  ulteriormente
l'offerta rispetto  a  quanto  indicato  come  requisito  di  base  e
descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.  In
tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali
piu' elevate, senza compromettere l'esito della gara. In linea con le
indicazioni della Commissione  europea,  allo  scopo  di  fornire  al
mercato un segnale adeguato, e' opportuno che le stazioni  appaltanti
assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura  non  inferiore
al 15% del punteggio totale. 
3.2 - Prescrizioni generali per la stazione appaltante. 
    L'utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di
ridurre l'impatto ambientale degli interventi fitosanitari  lungo  le
strade e le linee  ferroviarie.  A  tal  fine  e'  opportuno  che  la
stazione  appaltante,  prima  della  definizione  di  una   procedura
d'appalto, svolga un'attenta analisi degli obiettivi  da  raggiungere
in funzione della  riduzione  o  eliminazione  dell'uso  di  prodotti
fitosanitari e  tenga  conto  dei  provvedimenti  eventualmente  gia'
adottati dalle regioni e dalle province  autonome  nei  territori  di
rispettiva competenza. 
    Devono essere privilegiate alternative all'utilizzo  di  prodotti
fitosanitari e, qualora  cio'  non  sia  possibile,  dovranno  essere
considerate: 
      - l'effettiva necessita' dei trattamenti fitosanitari e la loro
frequenza; 
      - le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare  in
rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico  di  sviluppo,
nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate; 
      - le misure  di  mitigazione  dei  rischi  di  inquinamento  da
deriva,  drenaggio,  lisciviazione  o  ruscellamento   dei   prodotti
fitosanitari; 
      -  le   condizioni   meteorologiche,   evitando   possibilmente
l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui  sono  previste
precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti; 
      -  la  presenza  di  organismi  da   quarantena   che   possono
rappresentare un pericolo per la salute pubblica e  che  giustificano
interventi straordinari; 
      - la possibilita' di eseguire interventi meccanici. 
    Le informazioni da acquisire per le scelte da  effettuare  devono
riguardare: 
      - l'individuazione  delle  aree  di  salvaguardia  delle  acque
superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo  umano  di   cui
dall'art. 94  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
ss.mm.ii.; 
      -  la  descrizione  dei  siti  di  intervento  specificando  se
trattasi di aree extraurbane, urbane  o  periurbane  con  particolare
riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 - Misure  per  la
riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego  dei  prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla  popolazione  o  da  gruppi
vulnerabili - del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. 
    Per quanto riguarda l'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  nelle
aree frequentate dalla popolazione o da  gruppi  vulnerabili  di  cui
all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto  legislativo  14  agosto
2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6  del
Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei   prodotti
fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014. 
3.3 - Riferimenti normativi. 
    Le principali norme che  disciplinano  i  prodotti  e  i  servizi
oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel  capitolato
di gara sono: 
      • il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
      • il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
      • il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
      • il regolamento di  esecuzione  2015/408,  recante  attuazione
dell'art. 80, paragrafo 7, del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul
mercato dei prodotti fitosanitari  e  che  stabilisce  un  elenco  di
sostanze candidate alla sostituzione; 
      • la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e s.m.i.; 
      • la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva
del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409/CEE, recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», e s.m.i.; 
      • il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale»; 
      • il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
«Attuazione della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; 
      • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e s.m.i.; 
      • il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
      • il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,   recante
«Attuazione della direttiva  2006/118/CE,  relativa  alla  protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento»; 
      • il  decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  124  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17,  in  attuazione  della  direttiva  2009/127/CE  che  modifica  la
direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  per  l'applicazione  di
pesticidi»; 
      • il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
      •  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
      • il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357: «Regolamento recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche» e ss.mm.ii.; 
      • il decreto 22 gennaio 2014 recante  «Adozione  del  Piano  di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150  che
attua la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
      • il  decreto  10  marzo  2015  recante:  «Le  linee  guida  di
indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e  dei  relativi
rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette». 
4. Criteri ambientali minimi. 
4.1 - Servizio per l'esecuzione dei lavori  per  il  controllo  delle
  avversita' o il contenimento della vegetazione  sulle  o  lungo  le
  linee ferroviarie. 
4.1.1 - Oggetto dell'appalto. 
    Oggetto dell'appalto e' il servizio per l'esecuzione di lavori  a
basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o
il controllo delle avversita' fitopatologiche sulle o lungo le  linee
ferroviarie, comprese le scarpate ferroviarie. 
4.1.2 - Selezione dei candidati. 
    Oltre a quanto previsto dalle  leggi  vigenti,  i  candidati  per
essere  ammessi  alla   gara   d'appalto   devono   avere   capacita'
diagnostica, organizzativa e gestionale  tali  da  limitare  il  piu'
possibile l'impatto  ambientale  del  servizio.  I  candidati  devono
dimostrare di aver adottato un  sistema  di  gestione  ambientale  al
proprio interno e disporre di personale con  le  competenze  tecniche
necessarie a realizzare  correttamente  il  servizio,  riducendo  gli
impatti ambientali. 
    Verifica: L'offerente deve fornire  una  descrizione  dettagliata
del sistema di gestione ambientale attuato. 
    Rappresentano mezzi di presunzione di conformita': 
      - la registrazione EMAS; 
      - la certificazione ISO 14001; 
      - altre prove equivalenti. 
    L'offerente deve presentare l'elenco  del  personale  addetto  al
servizio e i relativi certificati di  abilitazione  all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari. 
    L'offerente   deve   presentare,    inoltre,    l'elenco    delle
macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con
le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in  ordine
ai controlli funzionali eseguiti, ove per  legge  richiesti,  per  la
distribuzione dei prodotti fitosanitari. 
4.1.3 - Specifiche tecniche. 
4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari. 
    L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di  prodotti
fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o
lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono  figurare  anche  le
diciture «sedi ferroviarie» o «strade  ferrate»  o  altre  affini)  o
l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il
Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei   prodotti
fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008,
l'esclusione  dei  prodotti  fitosanitari  che  contengono   sostanze
classificate per la cancerogenesi,  la  mutagenesi  e  la  tossicita'
riproduttiva in categoria 1A e 1B e  dei  prodotti  fitosanitari  che
recano in etichetta le  frasi  di  rischio  R50,  R53,  R50/53  o  le
indicazioni di pericolo H400, H410, H413. 
    Al fine  di  minimizzare  l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  con
profilo  di  maggiore  pericolosita'  per  la  salute  umana  e   per
l'ambiente  l'offerente  deve,  comunque,  escludere  l'utilizzo  dei
prodotti  che  soddisfano  una  o  piu'  delle  seguenti  condizioni:
riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2,  SPe3,  da
sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici
(T+) o recare in etichetta una o piu' delle seguenti frasi di rischio
R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto  legislativo
n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di  pericolo
Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr.  2,
Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin  Sens.  1
e/o recare in etichetta una o  piu'  delle  seguenti  indicazioni  di
pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341,  H351,
H361, H362, H370, H371,  H372,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008. 
    Al fine di  proteggere  gli  organismi  acquatici/le  piante  non
bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la frase di precauzione
SPe4 non possono essere utilizzati su  superfici  impermeabili  quali
bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi
ad alto rischio di deflusso superficiale. 
    Il ricorso a prodotti con le  suddette  classificazioni  e  frasi
(frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo)  e'
consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla  base  di
documentata evidenza, l'indisponibilita' di prodotti esenti  da  tali
classificazioni, frasi o indicazioni o  di  metodi  alternativi  (non
chimici) applicabili. 
    L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi  e
acaricidi durante la fase fenologica della fioritura. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione  da  parte  dell'offerente  dell'elenco  dei   prodotti
previsti per l'espletamento  del  servizio  con  le  relative  schede
tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta  dal  legale
rappresentante che attesti  il  rispetto  dei  suddetti  criteri.  La
stazione appaltante si riserva di  effettuare  controlli  durante  la
fase di esecuzione del contratto. 
4.1.3.2 - Piano degli interventi. 
    L'offerente  deve  presentare  un  piano  degli  interventi   che
indichi: 
      - gli eventuali  metodi  fisici  o  meccanici  previsti  per  i
trattamenti fitosanitari; 
      - gli eventuali prodotti fitosanitari previsti; 
      - le modalita' di distribuzione (cfr. paragrafo  4.1.4.2)  e  i
tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari; 
      - la cartografia che indichi le  aree  vulnerabili  e  le  aree
specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. eventualmente interessate. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione, da parte dell'offerente, del  piano  degli  interventi
sottoscritto dal legale rappresentante. 
4.1.3.3 - Macchinari. 
    Nel caso di utilizzo di treni diserbatori, questi dovranno essere
dotati delle seguenti caratteristiche: 
      - sistema di miscelazione in continuo al  fine  di  evitare  il
trasporto in cisterna di miscele pronte all'uso; 
      - ugelli a specchio orientabili  e  antideriva  per  consentire
un'irrorazione di precisione delle zone  bersaglio  alla  piu'  bassa
pressione possibile di esercizio; 
      -  appositi  rubinetti  di   arresto   atti   ad   interrompere
immediatamente e totalmente il flusso della  miscela  o  a  limitarne
l'aspersione,  a  seconda  delle  esigenze,  su  una  o   due   fasce
d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra); 
      - sistema di rilevamento e di registrazione della quantita'  di
miscela irrorata; 
      - schermi e altri elementi di protezione. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione  tecnica
dei macchinari che includa le  informazioni  richieste  dal  presente
criterio. 
4.1.4 - Condizioni di esecuzione. 
4.1.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari. 
    Nelle aree caratterizzate  da  vulnerabilita'  specifica  di  cui
all'art. 93  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle  acque  superficiali  e
sotterranee destinate  al  consumo  umano  di  cui  all'art.  94  del
medesimo  decreto  legislativo,  l'aggiudicatario  deve  eseguire   i
trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici  ad  esempio
lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore
e/o di schiume. 
    Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui  suoli  in  cui
siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di
percolazione del suolo, in particolare quando  tali  falde  non  sono
protette da strati di argilla (falde non in pressione). 
    Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete
Natura 2000, nelle  aree  naturali  protette  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge  6  dicembre
1991, n. 394, e ss.mm.ii. 
    Qualora  l'aggiudicatario,  sulla  base  di  elementi  oggettivi,
ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici  nelle  aree
sopra  citate  possa  compromettere  caratteristiche  essenziali  del
trattamento (come ad esempio la sicurezza  della  massicciata),  puo'
inserire  nel  Piano   degli   interventi   l'elenco   dei   prodotti
fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di
cui al criterio 4.1.3.1. In tal caso, la stazione appaltante  ne  da'
preventiva  comunicazione  alle  regioni  o  alle  province  autonome
competenti a livello territoriale. La stazione appaltante puo'  anche
chiedere un parere alle regioni o alle province  autonome  competenti
in merito agli elementi che giustificano,  secondo  l'aggiudicatario,
il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree  individuate  ai  sensi
degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
e ss.mm.ii. 
    Non devono essere usati  prodotti  fitosanitari  a  una  distanza
inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo  restando  il
rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di  sicurezza
ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso  siano  utilizzati
adeguati  dispositivi  di  riduzione  della  deriva  (cfr.  paragrafo
4.1.3.3) detta  distanza  puo'  essere  limitata  a  5  metri,  fermo
restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza  della  fascia
di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto. 
    Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali  e  su
tutte le aree interne  alle  stazioni  ferroviarie  accessibili  alla
popolazione, salvo deroghe stabilite dalle  autorita'  competenti  ai
fini della tutela della salute pubblica. 
    Fatte salve le disposizioni stabilite dal decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori,
nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono  accessibili  alla
popolazione ma esclusivamente  a  personale  abilitato  (es.  aree  o
piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla
manutenzione della rete ferroviaria), l'uso dei prodotti fitosanitari
puo' essere consentito qualora non vi siano mezzi tecnici alternativi
idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree. 
    Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita' delle
aree frequentate  dalla  popolazione  o  da  gruppi  vulnerabili,  si
applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale,  punto
A.5.6. 
    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste
per la verifica del rispetto del presente criterio  nel  piano  degli
interventi  e  la  stazione  appaltante  si  riserva  di   effettuare
controlli durante la fase di esecuzione del contratto. 
4.1.4.2 - Modalita' di distribuzione. 
    L'aggiudicatario  deve  evitare  la  distribuzione  dei  prodotti
fitosanitari in caso  di  ventosita'  superiore  a  3.4  m/s  (brezza
leggera, scala di Beaufort). 
    L'aggiudicatario, qualora  non  possa  evitare  di  utilizzare  i
prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste  precipitazioni
o  nei  giorni   immediatamente   precedenti,   deve   indicare   gli
accorgimenti che intende  adottare  per  assicurare  l'efficacia  del
trattamento fitosanitario e prevenire  la  dispersione  del  prodotto
fitosanitario nell'ambiente. 
    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire  una  relazione  annuale,
sottoscritta dal legale rappresentante,  contenente  le  informazioni
necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio. 
4.1.4.3 - Formazione del personale. 
    L'aggiudicatario deve garantire che tutto  il  personale  addetto
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata  e
specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo  14  agosto
2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale. 
    Gli addetti all'uso dei prodotti  fitosanitari  devono  possedere
idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dei macchinari  utilizzati  per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle  o  lungo  le  linee
ferroviarie. 
    Verifica: l'aggiudicatario  deve  dimostrare  che  gli  operatori
siano in possesso del certificato di  abilitazione  all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari. 
4.1.4.4 - Relazione annuale. 
    Nella relazione annuale, oltre  alle  informazioni  indicate  nel
criterio 4.1.4.2, l'aggiudicatario deve inserire  anche  informazioni
sulle attivita' svolte nel  periodo  di  riferimento,  indicando  per
ciascun  prodotto  fitosanitario  utilizzato  nell'esecuzione   degli
interventi: nome commerciale e numero di registrazione del  prodotto,
nome  della  sostanza  attiva,  quantita'  di  prodotto   utilizzata,
frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata  da
opportune prove documentali, anche su richiesta  dell'amministrazione
aggiudicatrice. 
4.1.5 - Criteri premianti. 
4.1.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo. 
    Al fine di prevenire i rischi e gli  impatti  legati  all'uso  di
prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a
.... (1) se il piano degli interventi, di cui  al  criterio  4.1.3.2,
prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad  esempio
lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore
e/o di schiume. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4. 
4.1.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari. 
    Viene  attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a  ...(1)  per
l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti: 
      -  sostanze  attive  candidate  alla  sostituzione  di  cui  al
regolamento  (UE)  n.   2015/408   ed   aventi   classificazione   ed
etichettatura di pericolo diverse da  quelle  gia'  individuate  come
requisito di esclusione secondo il criterio 4.1.3.1; 
      - interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di
cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n.  1107/2009
e non inseriti  nell'elenco  delle  sostanze  attive  candidate  alla
sostituzione di cui al suddetto regolamento; 
oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari: 
      - che recano in etichetta le frasi di rischio  R50,  R53  o  le
indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione). 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4. 
4.1.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica. 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1)  per  l'uso
di tecniche di  lotta  biologica  (regolamento  (CE)  n.  834/07)  in
sostituzione dei trattamenti fitosanitari. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4. 
4.1.5.4 Modalita' di distribuzione. 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se  per  la
distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di
rilevare la presenza della vegetazione  e  quindi  di  permettere  un
trattamento mirato solo ove necessario. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4. 
4.1.5.5 Consulente in materia di difesa integrata. 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se il piano
degli interventi di  cui  al  criterio  4.1.3.2  e'  redatto  con  il
supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai  sensi
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
contenente le informazioni necessarie per la  verifica  del  rispetto
del presente criterio. 
4.2 - Servizio per l'esecuzione dei lavori  per  il  controllo  delle
  avversita' o il contenimento della vegetazione  sulle  o  lungo  le
  strade. 
4.2.1 - Oggetto dell'appalto. 
    Oggetto dell'appalto e' il servizio per l'esecuzione di lavori  a
basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o
il controllo  delle  avversita'  fitopatologiche  sulle  o  lungo  le
strade. 
4.2.2 - Selezione dei candidati. 
    Oltre a quanto previsto dalle  leggi  vigenti,  i  candidati  per
essere  ammessi  alla   gara   d'appalto   devono   avere   capacita'
diagnostica, organizzativa e gestionale  tali  da  limitare  il  piu'
possibile l'impatto  ambientale  del  servizio.  I  candidati  devono
dimostrare di aver adottato un  sistema  di  gestione  ambientale  al
proprio interno e disporre di personale con  le  competenze  tecniche
necessarie a realizzare  correttamente  il  servizio,  riducendo  gli
impatti ambientali. 
    Verifica: L'offerente deve fornire  una  descrizione  dettagliata
del sistema di gestione ambientale attuato. 
    Rappresentano mezzi di presunzione di conformita': 
      - la registrazione EMAS; 
      - la certificazione ISO 14001; 
      - altre prove equivalenti. 
    L'offerente deve presentare l'elenco  del  personale  addetto  al
servizio e i relativi certificati di  abilitazione  all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari. 
    L'offerente   deve   presentare,    inoltre,    l'elenco    delle
macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con
le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in  ordine
ai controlli funzionali eseguiti, ove per  legge  richiesti,  per  la
distribuzione dei prodotti fitosanitari. 
4.2.3 - Specifiche tecniche. 
4.2.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari. 
    L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di  prodotti
fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o
lungo le strade o l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed
opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1272/2008, l'esclusione  dei  prodotti  fitosanitari  che  contengono
sostanze classificate  per  la  cancerogenesi,  la  mutagenesi  e  la
tossicita'  riproduttiva  in  categoria  1A  e  1B  e  dei   prodotti
fitosanitari che recano in etichetta le frasi di  rischio  R50,  R53,
R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413. 
    Al fine  di  minimizzare  l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  con
profilo  di  maggiore  pericolosita'  per  la  salute  umana  e   per
l'ambiente  l'offerente  deve,  comunque,  escludere  l'utilizzo  dei
prodotti  che  soddisfano  una  o  piu'  delle  seguenti  condizioni:
riportare in etichetta le frasi  di  precauzione  SPe1,  SPe2,  SPe3,
Spe8, da sole o in  combinazione;  essere  classificati  tossici  (T)
molto tossici (T+) o recare in etichetta una o  piu'  delle  seguenti
frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e  R68,  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati  nelle  classi  e
categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc.
2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT  RE  1,  Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o  recare  in  etichetta  una  o  piu'  delle
seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317,  H330,
H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
    Il ricorso a prodotti con le  suddette  classificazioni  e  frasi
(frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo)  e'
consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla  base  di
documentata evidenza, l'indisponibilita' di prodotti esenti  da  tali
classificazioni, frasi o indicazioni o  di  metodi  alternativi  (non
chimici) applicabili. 
    L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi  e
acaricidi durante la fase fenologica della fioritura. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione  da  parte  dell'offerente  dell'elenco  dei   prodotti
previsti per l'espletamento  del  servizio  con  le  relative  schede
tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta  dal  legale
rappresentante che attesti  il  rispetto  dei  suddetti  criteri.  La
stazione appaltante si riserva di  effettuare  controlli  durante  la
fase di esecuzione del contratto. 
4.2.3.2 - Piano degli interventi. 
    L'offerente  deve  presentare  un  piano  degli  interventi   che
indichi: 
      - gli eventuali  metodi  fisici  o  meccanici  previsti  per  i
trattamenti fitosanitari; 
      - gli eventuali prodotti fitosanitari previsti; 
      - le modalita' di distribuzione (cfr. 4.1.4.2)  e  i  tempi  di
esecuzione dei trattamenti fitosanitari; 
      - la cartografia che indichi le  aree  vulnerabili  e  le  aree
specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., eventualmente interessate. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione, da parte dell'offerente, del  piano  degli  interventi
sottoscritto dal legale rappresentante. 
4.2.3.3 - Macchinari. 
    Nel caso di utilizzo di macchine  irroratrici,  ad  eccezione  di
quelle di piccole dimensioni o spalleggiate, queste  dovranno  essere
dotate di una barra con ugelli posti a ventaglio o con fori di uscita
per caduta della miscela, gestita con elettrovalvole dall'interno del
mezzo adibito al trattamento. Inoltre i  macchinari  dovranno  essere
dotati di: 
      - ugelli a specchio orientabili  e  antideriva  per  consentire
un'irrorazione di precisione delle zone  bersaglio  alla  piu'  bassa
pressione possibile di esercizio; 
      -  appositi  rubinetti  di  arresto,   atti   ad   interrompere
immediatamente e totalmente il flusso della  miscela  o  a  limitarne
l'aspersione,  a  seconda  delle  esigenze,  su  una  o   due   fasce
d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra); 
      - schermi e altri elementi di protezione. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione  tecnica
dei macchinari che includa le  informazioni  richieste  dal  presente
criterio. 
4.2.4 - Condizioni di esecuzione. 
4.2.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari. 
    Nelle aree caratterizzate  da  vulnerabilita'  specifica  di  cui
all'art. 93  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle  acque  superficiali  e
sotterranee destinate  al  consumo  umano  di  cui  all'art.  94  del
medesimo  decreto,  l'aggiudicatario  deve  eseguire  i   trattamenti
esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio  lo  sfalcio,
il  pirodiserbo,  la  pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore  e/o  di
schiume. 
    Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui  suoli  in  cui
siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di
percolazione del suolo, in particolare quando  tali  falde  non  sono
protette da strati di argilla (falde non in pressione). 
    Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete
Natura 2000, nelle  aree  naturali  protette  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e ai sensi della legge  6  dicembre
1991, n. 394, e ss.mm.ii. 
    Qualora  l'aggiudicatario,  sulla  base  di  elementi  oggettivi,
ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici  nelle  aree
sopra  citate  possa  compromettere  caratteristiche  essenziali  del
trattamento, puo' inserire nel Piano degli  interventi  l'elenco  dei
prodotti fitosanitari che intende utilizzare,  con  l'esclusione  dei
prodotti di cui  al  criterio  4.2.3.1.  In  tal  caso,  la  stazione
appaltante ne  da'  preventiva  comunicazione  alle  regioni  o  alle
province autonome competenti  a  livello  territoriale.  La  stazione
appaltante puo' anche chiedere un parere alle regioni o alle province
autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo
l'aggiudicatario, il  ricorso  a  prodotti  fitosanitari  nelle  aree
individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,e s.m.i. 
    Non devono essere usati  prodotti  fitosanitari  a  una  distanza
inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo  restando  il
rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di  sicurezza
ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso  siano  utilizzati
adeguati  dispositivi  di  riduzione  della  deriva  (cfr.  paragrafo
4.2.3.3) detta  distanza  puo'  essere  limitata  a  5  metri,  fermo
restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza  della  fascia
di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto. 
    Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita' delle
aree frequentate  dalla  popolazione  o  da  gruppi  vulnerabili,  si
applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale,  punto
A.5.6. 
    E'  fatto  salvo  quanto  riportato  al  punto  A.5.5  del   PAN:
«sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui  cigli  e
le  scarpate  stradali  adiacenti  alle  aree  abitate   o   comunque
normalmente  frequentate  dalla  popolazione,  nonche'   nelle   aree
limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio  lungo  le  strade  e
autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune  misure
di gestione del sistema dei cigli stradali, al  fine  di  ridurre  il
piu'  possibile  l'attecchimento  e   la   crescita   delle   malerbe
(pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.)». 
    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste
per la verifica del rispetto del presente criterio  nel  piano  degli
interventi  e  la  stazione  appaltante  si  riserva  di   effettuare
controlli durante la fase di esecuzione del contratto. 
4.2.4.2 - Modalita' di distribuzione. 
    L'aggiudicatario  deve  evitare  la  distribuzione  dei  prodotti
fitosanitari in caso  di  ventosita'  superiore  a  3.4  m/s  (brezza
leggera, scala di Beaufort). 
    L'aggiudicatario, qualora  non  possa  evitare  di  utilizzare  i
prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste  precipitazioni
o  nei  giorni   immediatamente   precedenti,   deve   indicare   gli
accorgimenti che intende  adottare  per  assicurare  l'efficacia  del
trattamento fitosanitario e prevenire  la  dispersione  del  prodotto
fitosanitario nell'ambiente. 
    Verifica: l'aggiudicatario deve fornire  una  relazione  annuale,
sottoscritta dal legale rappresentante,  contenente  le  informazioni
necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio. 
4.2.4.3 - Formazione del personale. 
    L'aggiudicatario deve garantire che tutto  il  personale  addetto
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata  e
specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo  14  agosto
2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale. 
    Gli addetti all'uso dei prodotti  fitosanitari  devono  possedere
idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei macchinari utilizzati per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade. 
    Verifica: l'aggiudicatario  deve  dimostrare  che  gli  operatori
siano in possesso del certificato di  abilitazione  all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari. 
4.2.4.4 - Relazione annuale. 
    Nella relazione annuale, oltre  alle  informazioni  indicate  nel
criterio 4.2.4.2, l'aggiudicatario deve inserire  anche  informazioni
sulle attivita' svolte nel  periodo  di  riferimento,  indicando  per
ciascun  prodotto  fitosanitario   utilizzato   nell'esecuzione   dei
trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto,
nome  della  sostanza  attiva,  quantita'  di  prodotto   utilizzata,
frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata  da
opportune prove documentali, anche su richiesta  dell'amministrazione
aggiudicatrice. 
4.2.5 - Criteri premianti. 
4.2.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo. 
    Al fine di prevenire i rischi e gli  impatti  legati  all'uso  di
prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a
... (2)  se il piano degli interventi, di cui  al  criterio  4.2.3.2,
prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad  esempio
lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura,  l'utilizzo  del  vapore
e/o di schiume. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4. 
4.2.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari. 
    Viene attribuito un  punteggio  premiante  pari  a  ...  (2)  per
l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti: 
      •  sostanze  attive  candidate  alla  sostituzione  di  cui  al
regolamento  (UE)  n.   2015/408   ed   aventi   classificazione   ed
etichettatura di pericolo diverse da  quelle  gia'  individuate  come
requisito di esclusione secondo il criterio 4.2.3.1; 
      • interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di
cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n.  1107/2009
e non inseriti  nell'elenco  delle  sostanze  attive  candidate  alla
sostituzione di cui al suddetto regolamento; 
oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari: 
      • che recano in etichetta le frasi di rischio  R50,  R53  o  le
indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione). 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4. 
4.2.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica. 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(2)  per  l'uso
di  tecniche  di  lotta  biologica  (regolamento  (CE)   834/07)   in
sostituzione dei trattamenti fitosanitari. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4. 
4.2.5.4 - Modalita' di distribuzione. 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(2) se  per  la
distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di
rilevare la presenza della vegetazione  e  quindi  di  permettere  un
trattamento mirato solo ove necessario. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4. 
4.2.5.5 - Consulente in materia di difesa integrata. 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari  a  ...  (2)  se  il
piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 e' redatto  con  il
supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai  sensi
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
contenente le informazioni necessarie per la  verifica  del  rispetto
del presente criterio. 
4.2.6 - Specifiche indicazioni per il contenimento della  vegetazione
  sulle o lungo le autostrade. 
    Fermo restando quanto riportato in termini generali ai precedenti
paragrafi da 4.2.1 a 4.2.5 e limitatamente alla rete autostradale, il
contenimento della vegetazione deve essere effettuato con  operazioni
di tipo meccanico, attraverso attivita' di  sfalcio  erbe,  potatura,
profilatura meccanica, decespugliamento e taglio per il  contenimento
della vegetazione arborea. 
    Questa  indicazione  si  applica  anche  alle   superstrade   che
presentano caratteristiche analoghe alle autostrade  (spartitraffico,
barriere in calcestruzzo, etc.). 
    L'uso del diserbo chimico per  il  trattamento  delle  infestanti
puo', in alternativa, essere previsto esclusivamente in  punti  privi
di pregio estetico o funzionale  e/o  isolati  rispetto  ai  contesti
circostanti e al sottosuolo, dove  l'utilizzo  del  taglio  meccanico
potrebbe essere non idoneo o determinerebbe maggiore  esposizione  al
rischio traffico dei lavoratori coinvolti. In via esemplificativa: 
      1. sulla aiuola spartitraffico centrale priva di siepe; 
      2. lungo il margine sinistro della carreggiata in aderenza  con
l'aiuola centrale contenente la siepe, per evitare lo sviluppo  delle
infestanti (in particolare graminacee) sulla superficie asfaltata; 
      3.  lungo  i  punti  di  contatto  tra  muri  o   barriere   in
calcestruzzo e asfalto o altra  pavimentazione,  dove  le  infestanti
radicano nelle normali fessurazioni. 
4.2.7 - Criteri premianti aggiuntivi per le autostrade. 
    Oltre ai  criteri  premianti  indicati  al  precedente  paragrafo
4.2.5, e' previsto, per i trattamenti su autostrade e superstrade che
presentano analoghe caratteristiche, il seguente criterio premiante. 
4.2.7.1 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari a  ...  (3)   se  il
piano degli interventi di cui al  criterio  4.2.3.2  prevede  che  il
controllo   della   vegetazione   sia   effettuato   utilizzando   la
spazzolatura meccanica. 
    Verifica:  il  rispetto  del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4. 

(1) Punteggio stabilito dalla  stazione  appaltante  (cfr.  paragrafo
    3.1) 

(2) Punteggio stabilito dalla  stazione  appaltante  (cfr.  paragrafo
    3.1)  

(3) Punteggio stabilito dalla  stazione  appaltante  (cfr.  paragrafo
    3.1)