Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
   1.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Le  graduatorie  dei  concorsi   banditi   dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012,  sono  prorogate
sino al 31 dicembre 2017. 
  (( 2-bis. Al fine di assicurare compiuta  attuazione  alla  proroga
sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma  2  e  per
incrementare   l'efficienza    delle    carceri,    l'Amministrazione
penitenziaria,  nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali   relative
all'anno  2016  previste   dall'articolo   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del  Corpo  di  polizia
penitenziaria 887 unita' di personale, in via  prioritaria,  mediante
lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti  residui,
mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non  vincitori
dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al  1°  gennaio
2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie  relative
ai concorsi piu' recenti. )) 
  3. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  (( 3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre
anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6,  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre  2013,  n.  125,  per  la   partecipazione   alle   procedure
concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e'  differito
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Nel  triennio  2017-2019,  nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno e previo  espletamento  della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine  di  favorire
una maggiore  e  piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo  determinato,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  puo'  bandire,  in  deroga   alle
procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti  disponibili  nella  propria  dotazione   organica,   procedure
concorsuali,  per  titoli  ed   esami,   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato  di  personale  non  dirigenziale,   per   230   unita'
complessive,  ai  sensi  del  citato  articolo  4,   comma   6,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. )) 
  3-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma   3-bis,
valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in  euro  11.685.840  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad  euro  5.000.000  per
ciascuno   degli   anni    2017    e    2018    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a  decorrere
dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 275, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840  per  l'anno
2018  ed  euro  10.159.860  a  decorrere  dall'anno   2019   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017,  per  euro  6.685.840  per
l'anno 2018 e  per  euro  7.559.860  a  decorrere  dall'anno  2019  e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019. )) 
  4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  5. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  (( 5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, da bandire entro il 31  dicembre  2018  e  i  cui  requisiti  di
partecipazione devono essere posseduti  dal  personale  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  il  termine  di  scadenza  dei  contratti  del
personale in servizio a tempo determinato,  fissato  al  31  dicembre
2017, e' prorogato,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da  19  a
29  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  fino  alla
conclusione delle medesime procedure  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto  personale
sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato  e
su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito  del
contributo ordinario pari ad euro 5  milioni  a  decorrere  dall'anno
2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT,  nonche'  sulle  risorse
disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo  conto  del  trattamento
fondamentale e accessorio del personale interessato. )) 
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e  nell'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  e  le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  8.  All'articolo  2,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016». 
  10. All'articolo 1, comma 543, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2016,  e
concludere,  entro  il  31  dicembre  2017»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre  2017,  e  concludere,  entro  il  31
dicembre 2018»; 
  b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017». 
  11. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  del  15  aprile  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017. 
  12. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»; 
  b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017». 
  (( 12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016  previsto  dall'articolo
4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' prorogato al 31 dicembre 2017,  per  il  personale  dell'Autorita'
garante  della  concorrenza  e   del   mercato   all'esclusivo   fine
dell'indizione di una o piu' procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami,  per  l'inquadramento  a  tempo  indeterminato  del  personale
assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo  determinato  a
seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei
limiti  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie  e  della  pianta
organica rideterminata ai sensi del presente  comma,  senza  oneri  a
carico del  bilancio  dello  Stato.  A  tal  fine,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  la  pianta  organica  di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  e'
incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione  di  quaranta
unita' del contingente dei contratti a tempo determinato  di  cui  al
comma 4 del medesimo articolo. )) 
  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per  l'anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino  al  31  dicembre  2017,  non  si  applica  la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»; 
  b) al quinto e al settimo periodo, le  parole:  «Per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017». 
  14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  (( 15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni non rinnovabili» e  le  parole
da: «e possono» fino a: «volta» sono soppresse. 
  15-ter. La disposizione di  cui  al  comma  15-bis  si  applica  ai
componenti della Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto  abbiano  gia'
adottato le misure di contenimento della spesa per  il  personale  in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma   1,   del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  fermo  restando  il  rispetto  dei
vincoli finanziari ivi  richiamati,  possono  prorogare  i  piani  di
recupero  delle  somme  indebitamente  erogate  di  cui  al  medesimo
articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a  cinque  anni,  a
condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento  delle  riduzioni
di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento  di
ulteriori riduzioni di spesa derivanti  dall'adozione  di  misure  di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a
processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita  relazione,  corredata  del
parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria,  allegata  al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. )) 
  16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000  euro  per  l'anno
2017 e a  150.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. 
  (( 16-bis. Fino all'entrata  in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il  30  novembre  2017,  e'
prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica  30
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  15
ottobre 2016, di  approvazione  del  Programma  statistico  nazionale
2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1  al  medesimo
decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i  quali  e'
prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che  comportano  obbligo  di
risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo  7  del
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  l'elenco  dei
lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,
          recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          agosto 2013, n. 204. 
              Si riporta il testo del comma 5-ter  dell'articolo  35,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 35. Reclutamento del personale 
              Omissis. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2199  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, 
              "Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia 
              1. Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in
          materia di  assunzioni  del  personale  e  fatte  salve  le
          riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
          comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
          al 31 dicembre 2015, in deroga all' articolo  703,  per  il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche'  per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno". 
              Si riporta il testo del comma 9-bis  dell'articolo  66,
          del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 
              "Art. 66. Turn over 
              Omissis. 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016". 
              Si riporta  il  comma  9  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge   n.   101   del   2013,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              Omissis 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, riferita agli anni dal  2013  al  2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
          restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          province possono prorogare  fino  al  31  dicembre  2017  i
          contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   a
          progetto, per le strette necessita' connesse alle  esigenze
          di continuita' dei  servizi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi". 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  4  del
          citato decreto-legge  n.  101  del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego. 
              Omissis. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato  dall'articolo  35,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo
          3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'
          a favore di coloro che alla  data  di  pubblicazione  della
          legge di conversione del presente decreto  hanno  maturato,
          negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  alle
          dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,  con
          esclusione, in  ogni  caso,  dei  servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al  50  per  cento,  in  alternativa  a   quelle   di   cui
          all'articolo 35, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in  esito  alle
          medesime procedure sono  utilizzabili  per  assunzioni  nel
          quadriennio 2013-2016  a  valere  sulle  predette  risorse.
          Resta ferma per il comparto scuola la disciplina  specifica
          di settore". 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  35  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2011: 
              "Art. 35. Reclutamento del personale 
              (Omissis) 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici" 
              Si riporta il testo del comma  2-bis  dell'articolo  30
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2011: 
              "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse 
              Omissis 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria". 
              Si riporta il testo del comma 580 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              "580. Al fine di dotare il Paese di una  infrastruttura
          dedicata ad un progetto  nazionale  di  genomica  applicata
          alla sanita' pubblica, denominato «Progetto genomi Italia»,
          volto  alla  realizzazione  di  un   piano   nazionale   di
          implementazione   medico-sanitaria   delle   conoscenze   e
          tecnologie   genomiche   con   particolare   riguardo    al
          sequenziamento,   all'analisi   e    alla    valorizzazione
          scientifica  delle  sequenze  genomiche  della  popolazione
          italiana, e' istituito presso il Ministero della salute  un
          fondo denominato «Progetto  genomi  Italia»,  al  quale  e'
          assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2016, 2017 e 2018"." 
              Si riporta il testo del comma 275 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              "275.  Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione  delle
          attivita' di cura,  formazione  e  ricerca  sulle  malattie
          ematiche   svolte,   sia   a    livello    nazionale    che
          internazionale, dalla fondazione Istituto  mediterraneo  di
          ematologia (IME), di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge  23  aprile  2003,  n.  89,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  20  giugno  2003,  n.  141,  e'
          autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2014"." 
              Si riporta il testo del comma 15  dell'articolo  2  del
          decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95,    convertito
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          135, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              Omissis 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2017  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165"." 
              Si  riporta  il  testo   dei   commi   2   e   6-quater
          dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216
          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni 
              Omissis 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2017. 
              Omissis 
              6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma  2
          dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre  2005,  n.  248,  la  possibilita'   di   utilizzo
          temporaneo del contingente di personale in servizio  presso
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, secondo le modalita'  del  comma  3  del  medesimo
          articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2017". 
              Si riporta il testo degli  articoli  da  19  a  29  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 
              1. Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere
          apposto un termine di  durata  non  superiore  a  trentasei
          mesi. 
              2. Fatte salve le diverse  disposizioni  dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai
          fini del computo di tale periodo si  tiene  altresi'  conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora  il  limite  dei  trentasei  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
              3. Fermo quanto  disposto  al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
              4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
          superiore a dodici giorni,  l'apposizione  del  termine  al
          contratto e' priva di effetto se non risulta,  direttamente
          o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve
          essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore  entro
          cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 
              5. Il datore di lavoro informa  i  lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi. 
              Art. 20. Divieti 
              1. L'apposizione  di  un  termine  alla  durata  di  un
          contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: 
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero; 
              b)  presso  unita'  produttive  nelle   quali   si   e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223
          del 1991, che  hanno  riguardato  lavoratori  adibiti  alle
          stesse mansioni cui si riferisce il contratto di  lavoro  a
          tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso  per
          provvedere alla sostituzione  di  lavoratori  assenti,  per
          assumere lavoratori iscritti nelle liste  di  mobilita',  o
          abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; 
              c) presso unita' produttive nelle quali  sono  operanti
          una sospensione del lavoro o una riduzione  dell'orario  in
          regime di  cassa  integrazione  guadagni,  che  interessano
          lavoratori  adibiti  alle  mansioni  cui  si  riferisce  il
          contratto a tempo determinato; 
              d)  da  parte  di  datori  di  lavoro  che  non   hanno
          effettuato la valutazione dei rischi in applicazione  della
          normativa di tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori. 
              2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1,
          il  contratto   si   trasforma   in   contratto   a   tempo
          indeterminato. 
              Art. 21. Proroghe e rinnovi 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del  contratto  sia  inferiore  a
          trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte
          nell'arco di trentasei mesi a prescindere  dal  numero  dei
          contratti. Qualora il numero delle proroghe sia  superiore,
          il  contratto   si   trasforma   in   contratto   a   tempo
          indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 
              2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto   a   tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
              3. I limiti  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo  25  per
          le societa' gia' costituite. 
              Art. 22. Continuazione del rapporto oltre  la  scadenza
          del termine 
              1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo
          19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza  del
          termine inizialmente fissato o  successivamente  prorogato,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore
          una maggiorazione della retribuzione  per  ogni  giorno  di
          continuazione del rapporto pari al 20  per  cento  fino  al
          decimo giorno successivo e al  40  per  cento  per  ciascun
          giorno ulteriore. 
              2. Qualora il rapporto  di  lavoro  continui  oltre  il
          trentesimo giorno in caso di contratto di durata  inferiore
          a sei mesi, ovvero  oltre  il  cinquantesimo  giorno  negli
          altri casi, il contratto si trasforma in contratto a  tempo
          indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 
              Art.  23.  Numero  complessivo  di  contratti  a  tempo
          determinato 
              1. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          non possono essere assunti lavoratori a  tempo  determinato
          in  misura  superiore  al  20  per  cento  del  numero  dei
          lavoratori a tempo indeterminato in  forza  al  1°  gennaio
          dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
          all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore  a
          0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
          il limite percentuale si computa sul numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza al momento  dell'assunzione.
          Per  i  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a   cinque
          dipendenti e' sempre possibile stipulare  un  contratto  di
          lavoro a tempo determinato. 
              2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
          eventuali limitazioni quantitative  previste  da  contratti
          collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 
              a) nella fase  di  avvio  di  nuove  attivita',  per  i
          periodi definiti dai contratti collettivi, anche in  misura
          non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
          merceologici; 
              b) da imprese start-up innovative di  cui  all'articolo
          25, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  179  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
          per il periodo di quattro  anni  dalla  costituzione  della
          societa' ovvero per il piu' limitato periodo  previsto  dal
          comma 3 del suddetto  articolo  25  per  le  societa'  gia'
          costituite; 
              c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui
          all'articolo 21, comma 2; 
              d) per specifici spettacoli ovvero specifici  programmi
          radiofonici o televisivi; 
              e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
              f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
              3. Il limite percentuale di  cui  al  comma  1  non  si
          applica,  inoltre,  ai  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato stipulati tra universita' private,  incluse  le
          filiazioni di universita' straniere, istituti  pubblici  di
          ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e   lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica  o  tecnologica,  di  assistenza  tecnica  alla
          stessa o di coordinamento e  direzione  della  stessa,  tra
          istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti,
          pubblici  e  privati   derivanti   da   trasformazione   di
          precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali  e  del  turismo,  ad  esclusione
          delle fondazioni di produzione musicale di cui  al  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori  impiegati
          per   soddisfare   esigenze    temporanee    legate    alla
          realizzazione  di  mostre,  eventi  e   manifestazioni   di
          interesse  culturale.  I  contratti  di  lavoro   a   tempo
          determinato che  hanno  ad  oggetto  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento di attivita'  di  ricerca  scientifica  possono
          avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale
          si riferiscono. 
              4. In caso di violazione del limite percentuale di  cui
          al  comma  1,  restando  esclusa  la   trasformazione   dei
          contratti interessati in contratti a  tempo  indeterminato,
          per   ciascun   lavoratore   si   applica   una    sanzione
          amministrativa di importo pari: 
              a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese
          o frazione di mese superiore a quindici  giorni  di  durata
          del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
          in violazione del limite percentuale  non  e'  superiore  a
          uno; 
              b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese
          o frazione di mese superiore a quindici  giorni  di  durata
          del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
          in violazione del limite percentuale e' superiore a uno. 
              5.  I  contratti  collettivi  definiscono  modalita'  e
          contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
          tempo determinato. 
              Art. 24. Diritti di precedenza 
              1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,
          il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu'  contratti
          a tempo determinato presso la stessa azienda,  ha  prestato
          attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
          diritto   di   precedenza   nelle   assunzioni   a    tempo
          indeterminato effettuate  dal  datore  di  lavoro  entro  i
          successivi dodici mesi con riferimento alle  mansioni  gia'
          espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
              2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di  cui
          al Capo III del decreto legislativo  n.  151  del  2001,  e
          successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione  di  un
          contratto a tempo determinato presso lo  stesso  datore  di
          lavoro, concorre a  determinare  il  periodo  di  attivita'
          lavorativa utile a conseguire il diritto di  precedenza  di
          cui al comma  1.  Alle  medesime  lavoratrici  e'  altresi'
          riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1,  il
          diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo  determinato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi, con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 
              3. Il lavoratore assunto a  tempo  determinato  per  lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo  determinato
          da parte dello stesso datore  di  lavoro  per  le  medesime
          attivita' stagionali. 
              4. Il diritto di precedenza deve  essere  espressamente
          richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19,  comma
          4, e puo' essere esercitato a condizione che il  lavoratore
          manifesti per iscritto la propria volonta' in tal senso  al
          datore di lavoro entro sei mesi dalla  data  di  cessazione
          del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e  2,  ed
          entro tre mesi nel caso di cui al comma 3.  Il  diritto  di
          precedenza si estingue una volta trascorso  un  anno  dalla
          data di cessazione del rapporto. 
              Art. 25. Principio di non discriminazione 
              1.  Al  lavoratore  a  tempo  determinato   spetta   il
          trattamento economico e normativo in atto nell'impresa  per
          i  lavoratori   con   contratto   a   tempo   indeterminato
          comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati  nello
          stesso livello in  forza  dei  criteri  di  classificazione
          stabiliti   dalla   contrattazione   collettiva,   ed    in
          proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che  non
          sia  obiettivamente  incompatibile  con   la   natura   del
          contratto a tempo determinato. 
              2. Nel caso di inosservanza degli obblighi  di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  da   25,82   euro   a   154,94   euro.   Se
          l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si
          applica  la  sanzione  amministrativa  da  154,94  euro   a
          1.032,91 euro. 
              Art. 26. Formazione 
              1. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e
          strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei  lavoratori  a
          tempo determinato a opportunita'  di  formazione  adeguata,
          per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e
          migliorarne la mobilita' occupazionale. 
              Art. 27. Criteri di computo 
              1.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  ai   fini
          dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o
          contrattuale per la quale  sia  rilevante  il  computo  dei
          dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del  numero
          medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i
          dirigenti, impiegati negli  ultimi  due  anni,  sulla  base
          dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 
              Art. 28. Decadenza e tutele 
              1. L'impugnazione del  contratto  a  tempo  determinato
          deve avvenire, con le modalita' previste  dal  primo  comma
          dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  entro
          centoventi giorni dalla cessazione del  singolo  contratto.
          Trova altresi' applicazione il secondo comma  del  suddetto
          articolo 6. 
              2. Nei casi di trasformazione  del  contratto  a  tempo
          determinato in contratto a tempo indeterminato, il  giudice
          condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  danno  a
          favore    del    lavoratore    stabilendo     un'indennita'
          onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di  2,5
          e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima  retribuzione  di
          riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento   di   fine
          rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati  nell'articolo
          8 della legge n.  604  del  1966.  La  predetta  indennita'
          ristora per intero il pregiudizio  subito  dal  lavoratore,
          comprese le conseguenze retributive e contributive relative
          al periodo compreso  tra  la  scadenza  del  termine  e  la
          pronuncia  con  la  quale  il  giudice   ha   ordinato   la
          ricostituzione del rapporto di lavoro. 
              3. In presenza di contratti  collettivi  che  prevedano
          l'assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori
          gia'  occupati  con  contratto  a  termine  nell'ambito  di
          specifiche graduatorie, il limite  massimo  dell'indennita'
          fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'. 
              Art. 29. Esclusioni e discipline specifiche 
              1. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
              a) ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli
          25 e 27, i rapporti instaurati ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 2, della legge n. 223 del 1991; 
              b)  i  rapporti  di  lavoro  tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai a  tempo  determinato,  cosi'
          come  definiti  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
              c) i richiami in servizio del personale volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2. Sono, altresi', esclusi dal  campo  di  applicazione
          del presente capo: 
              a) i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  con  i
          dirigenti, che non possono avere  una  durata  superiore  a
          cinque anni, salvo il diritto del dirigente di  recedere  a
          norma  dell'articolo  2118  del  codice  civile  una  volta
          trascorso un triennio; 
              b) i rapporti per l'esecuzione di speciali  servizi  di
          durata non superiore a tre giorni, nel settore del  turismo
          e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti
          collettivi, fermo l'obbligo di  comunicare  l'instaurazione
          del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; 
              c) i contratti a tempo  determinato  stipulati  con  il
          personale  docente  ed  ATA  per  il   conferimento   delle
          supplenze e con il personale  sanitario,  anche  dirigente,
          del Servizio sanitario nazionale; 
              d) i contratti a tempo determinato stipulati  ai  sensi
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di
          produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno
          1996, n. 367, non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21. 
              4. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  36  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001"." 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              (Omissis) 
              5. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2017". 
              Si riporta il testo del comma 227 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1
          e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
          possono procedere, per gli  anni  2016,  2017  e  2018,  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato di  qualifica
          non dirigenziale nel limite di un contingente di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
          tecnologi  restano  ferme  le  percentuali  di  turn   over
          previste dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  114.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' nell'attuazione  delle  attivita'  di  ricerca,
          tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2,  comma  4,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
          della  emanazione  dei   decreti   di   riordino   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, gli istituti e gli enti di ricerca possono  continuare
          ad avvalersi del personale con contratto di  collaborazione
          coordinata e  continuativa  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa  verifica  di
          idoneita', di contratti a tempo determinato a valere  sulle
          risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1,  comma  188,
          della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive
          modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento,  sulle
          risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Per il personale  delle  qualifiche
          dirigenziali, al netto delle posizioni  rese  indisponibili
          ai sensi del comma 219, e'  assicurato  nell'anno  2016  il
          turn over nei limiti delle  capacita'  assunzionali.  Resta
          escluso dalle disposizioni di  cui  al  presente  comma  il
          personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165.  Sono  conseguentemente  ridotti  gli
          stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali"." 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni 
              Omissis 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi  negli  anni  2013,  2014  e  2015,   previste
          dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2017
          e le relative autorizzazioni  ad  assumere,  ove  previste,
          possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017. 
              Omissis 
              4. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2017"." 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 
              Omissis 
              4.  Fino  al   completo   riordino   della   disciplina
          dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui  al
          comma  1  non  trova  applicazione  nei   confronti   delle
          medesime. Dal 1° gennaio 2018  e'  comunque  fatto  divieto
          alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti  di
          collaborazione di cui al comma 1". 
              Si riporta il testo del comma  6-bis  dell'articolo  15
          del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni
          urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni  per
          garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e  di
          controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
          Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
          rifiuti  e  di  emissioni  industriali),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Servizi per l'impiego 
              (Omissis) 
              6-bis.  Nelle  more  dell'attuazione  del  processo  di
          riordino delle funzioni connesse alle politiche attive  del
          lavoro e al solo fine  di  consentire  la  continuita'  dei
          servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e  le
          citta' metropolitane possono stipulare,  a  condizione  che
          venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel  periodo
          interessato dai contratti stessi,  contratti  di  lavoro  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita'
          e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi,  e  con
          scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso
          di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per
          l'anno 2016"." 
              Si riporta il testo del comma 543 della citata legge n.
          208 del 2015, come modificato dalla presente legge: 
              "543. In deroga  a  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  marzo   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  23  aprile
          2015,  in  attuazione  dell'articolo  4,  comma   10,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
          il 31 dicembre 2017, e concludere,  entro  il  31  dicembre
          2018, procedure concorsuali straordinarie per  l'assunzione
          di    personale     medico,     tecnico-professionale     e
          infermieristico, necessario a  far  fronte  alle  eventuali
          esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
          operate nel  piano  di  fabbisogno  del  personale  secondo
          quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito  delle  medesime
          procedure concorsuali,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale possono  riservare  i  posti  disponibili,  nella
          misura massima del  50  per  cento,  al  personale  medico,
          tecnico-professionale e infermieristico  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della presente legge,  che  abbia
          maturato alla data di pubblicazione del  bando  almeno  tre
          anni di servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
          cinque  anni  con  contratti  a  tempo   determinato,   con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
          altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
          enti.  Nelle  more   della   conclusione   delle   medesime
          procedure,  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          continuano ad avvalersi del personale di cui al  precedente
          periodo, anche in deroga ai limiti di cui  all'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione  dei  rapporti
          di cui al precedente periodo, sono autorizzati a  stipulare
          nuovi contratti  di  lavoro  flessibile  esclusivamente  ai
          sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31  ottobre
          2017"." 
              Il decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
          semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile
          2016  reca:  "Disciplina  della  procedura   di   selezione
          pubblica per  l'assunzione  di  500  funzionari,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  328  e  seguenti,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208". 
              Si riporta il testo dei commi 816 e 817 dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "816. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato  ad
          assumere  nell'anno  2016  e  nell'anno   2017,   a   tempo
          determinato,  per  un  periodo  massimo  di  tre  mesi,  un
          contingente di personale di complessive 30 unita', mediante
          l'utilizzo di graduatorie  di  concorsi  pubblici  a  tempo
          indeterminato,   con   validita'    in    corso,    banditi
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di  tre  mesi,  il
          medesimo Ministero ha la facolta' di assumere  il  suddetto
          personale mediante  contratti  a  tempo  indeterminato,  da
          inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F,   nel
          rispetto della propria dotazione organica. 
              817. Al fine di garantire il necessario  supporto  alle
          attivita' istituzionali, anche in  deroga  all'articolo  1,
          commi 424 e 425, della citata legge 23  dicembre  2014,  n.
          190,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del  mare  e'  autorizzato  nell'anno  2016  e
          nell'anno  2017  ad  assumere  a  tempo  indeterminato   un
          contingente di  personale  di  complessive  11  unita'  nel
          rispetto  della  propria   dotazione   organica,   mediante
          l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali  a
          tempo indeterminato banditi  ed  espletati  dall'ISPRA,  in
          corso di validita'. Il suddetto personale, corrispondente a
          6 unita' di collaboratore  amministrativo  e  5  unita'  di
          collaboratore  tecnico,   e'   inquadrato   nell'Area   II,
          posizione economica F1"." 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  4  dell'articolo  11
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme  per  la  tutela
          della concorrenza e del mercato): 
              "Art. 11. Personale della Autorita' 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri e'  istituito  un  apposito  ruolo  del  personale
          dipendente dell'Autorita'. Il  numero  dei  posti  previsti
          dalla pianta organica non puo' eccedere  le  centocinquanta
          unita'. L'assunzione del  personale  avviene  per  pubblico
          concorso ad eccezione delle categorie  per  le  quali  sono
          previste assunzioni in base  all'art.  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56. 
              (Omissis) 
              4. L'Autorita' puo'  assumere  direttamente  dipendenti
          con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
          di  diritto  privato,  in  numero  di   cinquanta   unita'.
          L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando  necessario,  di
          esperti da consultare su specifici temi e problemi"." 
              Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 4 del
          citato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              (Omissis) 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le  disposizioni  previste  dall'articolo  14,  comma
          24-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  consentire  l'attuazione  dei  processi   di
          stabilizzazione di cui al presente articolo, in  ogni  caso
          nel rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tal  fine
          gli enti territoriali  delle  regioni  a  statuto  speciale
          calcolano il complesso delle  spese  per  il  personale  al
          netto  dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,
          attribuite nei limiti dei risparmi di  spesa  realizzati  a
          seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione  e
          revisione della spesa di cui al primo periodo; la  verifica
          del rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per
          l'anno 2016, al solo fine  di  consentire  la  proroga  dei
          rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31  dicembre
          2017, non si applica la sanzione di  cui  alla  lettera  e)
          comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208.   Per   l'anno   2017,   permanendo   il    fabbisogno
          organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali  volte
          ad assicurare  i  servizi  gia'  erogati,  la  proroga  dei
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  fermo  quanto
          previsto nei periodi precedenti, puo'  essere  disposta  in
          deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del  presente
          articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni  di
          cui all'articolo 1, commi  557,  557-quater  e  562,  primo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  la  proroga
          puo'  essere  disposta  in  deroga  ai  limiti  o   divieti
          prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per  l'anno
          2017, agli enti territoriali di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'
          articolo 259 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di
          cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
          enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
          e'  subordinata  all'assunzione  integrale  degli  oneri  a
          carico della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267"." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  30  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 30. (Unita' operativa speciale per Expo 2015) 
              1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti  compiti  di
          alta  sorveglianza   e   garanzia   della   correttezza   e
          trasparenza delle  procedure  connesse  alla  realizzazione
          delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal  fine
          si  avvale  di  una  apposita  Unita'  operativa   speciale
          composta da personale in posizione di comando,  distacco  o
          fuori ruolo anche proveniente dal corpo  della  Guardia  di
          Finanza. Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita'
          operativa speciale opera fino alla completa esecuzione  dei
          contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per  la
          realizzazione delle opere e delle attivita'  connesse  allo
          svolgimento del grande evento Expo Milano 2015  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2017". 
              Si riporta il testo del comma 5-octies dell'articolo  2
          del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              (Omissis) 
              5-octies. Il termine di cui all' articolo 3, comma  25,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  prorogato  fino
          alla completa definizione delle attivita' residue  affidate
          al commissario liquidatore  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2017". 
              Si riporta il comma  3  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  18.   Vigilanza   sulle   forme   pensionistiche
          complementari 
              (Omissis) 
              3. La COVIP e' composta da un presidente e  da  quattro
          membri,  scelti  tra   persone   dotate   di   riconosciuta
          competenza e specifica professionalita'  nelle  materie  di
          pertinenza  della  stessa  e  di  indiscussa  moralita'   e
          indipendenza, nominati ai  sensi  della  legge  24  gennaio
          1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo  3  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400;  la  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente  e  i
          commissari durano in caricasette anni non  rinnovabili.  Ad
          essi si applicano le disposizioni  di  incompatibilita',  a
          pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
          decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni, dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216.  Al
          presidente e  ai  commissari  competono  le  indennita'  di
          carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  E'  previsto  un  apposito
          ruolo del personale dipendente della COVIP. La  COVIP  puo'
          avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
          collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          maggio 2014, n. 68, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6
          marzo 2014, n. 54: 
              "Art. 4. Misure  conseguenti  al  mancato  rispetto  di
          vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa  e
          all'utilizzo dei relativi fondi. 
              1.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  non   hanno
          rispettato i vincoli finanziari posti  alla  contrattazione
          collettiva  integrativa   sono   obbligati   a   recuperare
          integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a  questa
          destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e  non
          dirigenziale, le somme indebitamente  erogate  mediante  il
          graduale riassorbimento delle stesse, con quote  annuali  e
          per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
          in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei
          predetti casi, le regioni adottano misure  di  contenimento
          della spesa per il personale, ulteriori rispetto  a  quelle
          gia'   previste   dalla   vigente    normativa,    mediante
          l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati  alla
          razionalizzazione  e  allo  snellimento   delle   strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di uffici con  la  contestuale  riduzione  delle  dotazioni
          organiche  del  personale  dirigenziale   in   misura   non
          inferiore al 20 per cento e  della  spesa  complessiva  del
          personale non dirigenziale in misura non  inferiore  al  10
          per  cento.  Gli  enti  locali  adottano   le   misure   di
          razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso  la
          riduzione  delle  dotazioni  organiche  entro  i  parametri
          definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Al  fine  di
          conseguire  l'effettivo  contenimento  della  spesa,   alle
          unita'   di   personale   eventualmente    risultanti    in
          soprannumero all'esito dei predetti  piani  obbligatori  di
          riorganizzazione  si  applicano  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, nei  limiti  temporali  della  vigenza
          della  predetta   norma.   Le   cessazioni   dal   servizio
          conseguenti alle misure di cui al  precedente  periodo  non
          possono essere calcolate come risparmio utile per  definire
          l'ammontare delle disponibilita' finanziarie  da  destinare
          alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
          relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e  gli
          enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun  anno
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato e al Ministero dell'interno -  Dipartimento  per  gli
          affari  interni  e  territoriali,  ai  fini  del   relativo
          monitoraggio, una relazione illustrativa ed  una  relazione
          tecnico-finanziaria  che,  con   riferimento   al   mancato
          rispetto dei vincoli finanziari,  dia  conto  dell'adozione
          dei  piani  obbligatori   di   riorganizzazione   e   delle
          specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento
          della spesa per il personale ovvero delle misure di cui  al
          terzo periodo"." 
              Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  30
          agosto 2016, 
              recante Approvazione del Programma statistico nazionale
          2014-2016 - Aggiornamento 2016, e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016, n.
          242. 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  13
          del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23 agosto 1988, n. 400): 
              "Art. 13. Programma statistico nazionale. 
              (Omissis) 
              3-bis.  Nel   programma   statistico   nazionale   sono
          individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
          disaggregata, ove cio' risulti  necessario  per  soddisfare
          particolari  esigenze  conoscitive   anche   di   carattere
          internazionale o europeo"." 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          legislativo n. 322 del 1989: 
              "Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici. 
              1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti  e
          organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
          richiesti  per  le  rilevazioni  previste   dal   programma
          statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
          soggetti  privati  per  le  rilevazioni,   rientranti   nel
          programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su
          proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato  di
          cui  all'articolo  17,  con  delibera  del  Consiglio   dei
          Ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto,
          ampiezza, finalita',  destinatari  e  tecnica  di  indagine
          utilizzata  per   ciascuna   rilevazione   statistica,   la
          tipologia di dati la cui mancata fornitura, per  rilevanza,
          dimensione o significativita'  ai  fini  della  rilevazione
          statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al
          presente comma. I proventi  delle  sanzioni  amministrative
          irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito
          capitolo del bilancio  dell'ISTAT  e  sono  destinati  alla
          copertura degli  oneri  per  le  rilevazioni  previste  dal
          programma statistico nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675. 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto".