IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito «d.lgs. n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito «d.lgs. n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente, l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che hanno abrogato i predetti decreti interministeriali del 24 aprile 2001 e disciplinano, rispettivamente, la «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito «decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico"»), e la «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito «decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas"»); Visto il decreto adottato in data 21 dicembre 2007 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2007, recante «Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili», ed in particolare, l'art. 2, comma 5 ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito «d.lgs. n. 115 del 2008») recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito «d.lgs. n. 28 del 2011») recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi; Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico in data 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2011, recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante «Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica»; Visto il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito «D.M. 28 dicembre 2012»), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28 dicembre 2012 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2013, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi», che ha stabilito gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2013 al 2016 e introdotto misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi; Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare l'art. 7, concernente l'istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica e individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito «d.lgs. n. 102 del 2014») di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare l'art. 7 che: definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva 2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato; prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all'obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico; dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo; Visto l'art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, ai sensi del quale qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 106 del 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, recante «Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» (cd. «Decreto Gare Gas»); Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che precisa i presupposti che devono sussistere affinche' una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato; Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014, e pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020; Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonche' della possibilita' di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato; Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (cd. Conto Termico) e alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia; Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate il Ministero dello sviluppo economico ha stimato nel 2016 un risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto 28 dicembre 2012, art. 13, comma 3, che consente di conseguire anche parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione di compensare la quota residua nelle annualita' successive; Considerata la necessita' di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa; Considerata la necessita', nel rispetto dei principi di economicita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di differenziare la durata della vita utile ovvero del periodo di godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine di evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di efficienza energetica; Tenuto conto che, per effetto dei coefficienti di durabilita' introdotti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11, durante il periodo di incentivazione sono riconosciuti Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un periodo successivo e che pertanto occorre introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione del risparmio effettivamente prodotto annualmente; Considerata l'importanza di assicurare il coordinamento complessivo con la disciplina regolatoria in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento in corso di definizione da parte dell'Autorita' per l'energia, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 10, comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014; Considerato l'esito della consultazione pubblica condotta, nonche' del confronto con le principali associazioni di categoria, in merito agli orientamenti dei Ministeri proponenti sull'aggiornamento delle linee guida per il funzionamento del meccanismo, contenuti nel documento del Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 2015; Vista la risoluzione adottata dalla X commissione permanente del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015; Sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 22 dicembre 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, il presente decreto: a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica; b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; c) stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi; d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalita' di riconoscimento dei Certificati Bianchi; e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalita' di accesso allo stesso; f) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di semplificazione amministrativa; g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti; h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.