(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 
 
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC» 
    1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo,  caratterizzante  del
"progetto a consuntivo" (di seguito  "PC")  di  cui  all'art.  9  del
presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale
conseguito attraverso la realizzazione  del  progetto  di  efficienza
energetica,  tramite  una  misurazione   puntuale   delle   grandezze
caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella  post
intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi
di energia primaria, in conformita' al PC e al programma  di  misura,
predisposto  secondo  le  disposizioni  del  presente  Allegato  1  e
approvato dal GSE. 
    1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui  al
punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi  ultimi  dovranno
essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile
(espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1,  al  fine
di essere ricompresi  in  un  medesimo  progetto,  per  il  quale  il
soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei
Certificati Bianchi. 
    1.3. Ai fini della determinazione del  consumo  di  baseline,  il
proponente dovra' considerare le misure dei consumi  relative  ad  un
periodo almeno  pari  a  12  mesi  precedenti  la  realizzazione  del
progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In  ogni
caso il proponente del progetto e' tenuto ad effettuare  una  analisi
atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano  il
consumo dei sistema oggetto di intervento. 
    Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative  ad
un  periodo  e  una  frequenza  di  campionamento   inferiori   siano
rappresentative dei consumi annuali,  sara'  possibile  proporre  una
ricostruzione cautelativa  dei  consumi  ex  ante  in  base  ai  dati
misurati. 
    Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella  situazione
ante intervento, il  consumo  di  baseline  e'  pari  al  consumo  di
riferimento. 
    1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in
corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre  al  GSE  la
modifica del progetto gia' approvato e la contestuale proposta di  un
unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un  nuovo  programma
di misura. La  modifica  progettuale,  in  ogni  caso,  non  comporta
ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile,  etc.)  al  progetto
gia' in corso di incentivazione. 
    1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni
di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal  proponente  del
progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.  n.
445/2000. 
    1.6.  L'esito  dell'istruttoria   e'   comunicato   al   soggetto
proponente nei modi e nei tempi previsti  dall'art.  7  del  presente
decreto. 
    1.7. La data di  avvio  della  realizzazione  del  progetto  deve
rientrare nei primi 12  mesi  dalla  data  di  approvazione  del  PC,
trascorsi i quali l'ammissione  del  progetto  agli  incentivi  perde
efficacia. 
    1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o
comunque non oltre 36 mesi dalla data di  avvio  della  realizzazione
del progetto. 
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS" 
    2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del
"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di  cui  all'art.  9  del
presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale
conseguibile attraverso progetti, realizzati dal  medesimo  titolare,
presso uno o piu' stabilimenti, edifici o  siti  comunque  denominati
per cui sia dimostrabile: 
    a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che  lo
compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; 
    b)   la   non   convenienza   economica   dell'investimento   per
l'installazione di  misuratori  dedicati  ai  singoli  interventi,  a
fronte  del  valore  economico  indicativo  dei  Certificati  Bianchi
ottenibili in virtu'  del  risparmio  energetico  conseguibile  dalla
realizzazione del progetto. 
    2.2. Ai fini  dell'accesso  al  meccanismo,  qualora  il  PS  sia
costituito  da  piu'  interventi,  questi  ultimi   dovranno   essere
caratterizzati dalla  medesima  durata  del  periodo  di  vita  utile
(espressa in anni), al fine  di  essere  ricompresi  in  un  medesimo
progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al
GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi. 
    2.3. Con il decreto direttoriale di  cui  all'art.  9,  comma  1,
lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS  disponibili,  e
ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,
pubblicato  sul   sito   istituzionale   del   GSE,   e'   aggiornato
periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1,  lettera
b).  Ai  soggetti  ammessi  al  meccanismo  e'   comunque   data   la
possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla
valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare  i
soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di  tecnologia
da incentivare e i relativi requisiti  minimi  di  ammissibilita'  in
relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il  consumo  di
riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti
alla  tecnologia  da  incentivare,  la  metodologia  di   misurazione
standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per
la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'. 
    2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla  base
di un algoritmo di calcolo  e  della  misura  diretta  di  un  idoneo
campione  rappresentativo  dei   parametri   di   funzionamento   che
caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo  compongono,  sia
nella configurazione ex  ante  sia  in  quella  post  intervento,  in
conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato  dal
GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato  e'  applicato
estendendo le risultanze delle misurazioni  effettuate  sul  campione
rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati  nell'ambito
del progetto. 
    2.5.  Il   campione   di   misura   deve   essere   adeguatamente
rappresentativo sia della configurazione  precedente  sia  di  quella
successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'
e di tipologia delle variabili  energetiche  da  monitorare,  nonche'
caratterizzato  da  una  numerosita'  in  grado   di   garantire   un
determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario
definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato  in  sede  di
presentazione dell'istanza. 
    2.6. Per determinare  i  consumi  di  baseline,  dovranno  essere
considerate, sul campione  rappresentativo,  le  misure  dei  consumi
relative ad  un  periodo  almeno  pari  a  12  mesi  precedenti  alla
realizzazione del progetto, con  frequenza  di  campionamento  almeno
giornaliera. In ogni caso il proponente e' tenuto ad  effettuare  una
analisi  atta  ad  identificare  i  parametri  di  funzionamento  che
influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento. 
    2.7. Nel caso  in  cui  il  proponente  dimostri  che  le  misure
relative ad un periodo e una  frequenza  di  campionamento  inferiori
siano rappresentative dei consumi annuali, sara'  possibile  proporre
una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante  in  base  ai  dati
misurati. 
    2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare
e le modalita' di misura di cui al presente capitolo,  sono  indicati
nell'ambito della presentazione del PS. 
    2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della  richiesta
di incentivo, le informazioni di  cui  al  capitolo  4  del  presente
Allegato, rese in forma sostitutiva di  atto  notorio  ai  sensi  del
D.P.R. n. 445/2000. 
    2.10. Il contenuto dei  PS  puo'  essere  aggiornato  sulla  base
dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite  decreto
direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b)  del  presente
decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale  o  totale
del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il  mero  recepimento  di
obblighi o standard  normativi  costituisce  aggiornamento  che  puo'
essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione. 
    2.11.  L'esito  dell'istruttoria  e'   comunicato   al   soggetto
proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del
presente decreto. 
    2.12.   I   risparmi   conseguiti   nell'ambito   dei   PS   sono
contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della  vita  utile
degli interventi a decorrere dalla  data  in  cui  viene  avviato  il
programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi  dalla  data
di avvio della realizzazione del progetto.  
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi 
    3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1,  e  all'art.
10, comma 1, dei decreti ministeriali  20  luglio  2004,  i  soggetti
proponenti  inviano  al  GSE  una  richiesta   di   verifica   e   di
certificazione,   a   consuntivo   o   standardizzata   (di   seguito
rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti  dal  progetto,
unitamente  alla  documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti
secondo quanto previsto al capitolo 5. 
    3.2.  Le  RC  o   RS   devono   essere   presentate,   al   piu',
entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. 
    3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati  e  delle  informazioni
inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i  dati  e  le
informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o  PS,  per
l'ammissibilita' del progetto realizzato. 
    3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un  periodo  di  monitoraggio
annuale.  Limitatamente  ai  progetti   caratterizzati   da   elevati
risparmi, e' possibile proporre, in sede  di  presentazione  del  PC,
periodi  di  monitoraggio  rispettivamente  pari  a   rendicontazioni
semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni  RC  sia
almeno pari a 5.000, o in alternativa,  rendicontazioni  trimestrali,
qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a
10.000.  
4.  Documentazione  da  trasmettere  in  sede  di  presentazione  dei
progetti 
    4.1. Il PC e il PS devono contenere,  pena  inammissibilita',  le
informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva  di  atto
notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000: 
    a) informazioni relative al soggetto proponente (nome  o  ragione
sociale,  indirizzo,  ruolo  e  attivita'  svolte   nell'ambito   del
progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente; 
    b) informazioni relative all'impianto, edificio o  sito  comunque
denominato presso cui si  realizza  il  progetto  (indirizzo,  codice
catastale, attivita' ivi  svolte  nell'ambito  del  progetto,  codice
ATECO se  applicabile)  ivi  comprese  le  informazioni  relative  al
titolare dell'impianto o del sito; 
    c) relazione descrittiva,  corredata  da  idonea  documentazione,
contenente: 
    1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento  alle
tipologie di intervento che lo compongono, ivi  inclusa  la  relativa
documentazione progettuale significativa; 
    2. la proposta di determinazione dei consumi di  baseline  e  dei
risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati; 
    3.  nel  caso  di  PS,  le  ipotesi  compiute   ai   fini   della
standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti; 
    4. la descrizione del programma di misura che s'intende  adottare
per la valutazione dei  risparmi  di  energia  primaria,  inclusi  il
risparmio previsto, la  descrizione  dell'algoritmo  di  calcolo  del
risparmio e della strumentazione  utilizzata,  depurando  i  consumi,
tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali  effetti  di  fattori
non correlati al progetto. Nel  caso  dei  PS,  la  descrizione  deve
riportare  anche  la  metodologia  adottata  per  l'estensione  delle
risultanze delle misurazioni effettuate sul campione  rappresentativo
all'insieme degli  interventi  realizzati  nell'ambito  del  progetto
approvato dal GSE; 
    5.  la  misura  dei  consumi  energetici  nella  situazione  ante
intervento e la stima dei consumi post intervento; 
    6.  l'indicazione  dei  costi  relativi  all'installazione  delle
apparecchiature di misura dedicati ai singoli  interventi.  Nel  caso
dei PS, sono forniti elementi riguardo la non  convenienza  economica
dell'investimento relativo all'installazione di  misuratori  dedicati
ai singoli interventi; 
    7. a fini statistici e secondo  quanto  indicato  al  punto  4.2,
stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di  efficienza
energetica che si sosterranno per la  realizzazione  e  gestione  del
progetto stesso; 
    d) copia della diagnosi energetica del sito o  dei  siti  oggetto
dell'intervento, ove presente; 
    e) documentazione  attestante  le  caratteristiche  tecniche  dei
sistemi  e  delle  tecnologie  che  costituiscono  il   progetto   di
efficienza energetica e il progetto di riferimento; 
    f) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di
qualunque natura gia' concessi  al  medesimo  progetto  da  parte  di
amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali  o   locali   nonche'
dell'Unione europea o di organismi internazionali; 
    g) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non
e'  stato  ancora  stato  realizzato  alla  data   di   presentazione
dell'istanza; 
    h) nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto  titolare
del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina  del  Responsabile
per  la  conservazione  e  l'uso  razionale  dell'energia  ai   sensi
dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione
comprovante l'avvenuta nomina per l'anno  in  corso.  Tale  requisito
deve essere rispettato per tutta  la  durata  della  vita  utile  del
progetto e puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva. 
    4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del  progetto
di  efficienza  energetica,  sono  considerate  le   seguenti   voci,
esclusivamente ove strettamente riconducibili al  nuovo  investimento
di efficienza energetica: 
    a) opere murarie e assimilate; 
    b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o
posa in opera; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa proponente, funzionali  al  monitoraggio  dei
consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso  gli  impianti  o
negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva  interessata  dal
programma la cui  disponibilita'  sia  riferibile  esclusivamente  al
soggetto titolare del progetto; 
    d) progettazione esecutiva degli  interventi  e  delle  opere  da
realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e  di
sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento; 
    e) gli oneri finanziari e i costi indiretti. 
    4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori  informazioni
e documentazione finalizzata  a  una  piu'  approfondita  valutazione
della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori  massimi
definiti dal presente decreto. 
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi 
    5.1. Per le RC e RS,  la  documentazione  trasmessa  deve  essere
conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato
in fase di valutazione del PC o PS. 
    5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e
certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria
responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e
certificazione dei risparmi sono stati realizzati in  conformita'  al
dettato  dell'art.  5,  comma  4,  secondo  capoverso,  dei   decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato  dell'art.  1,  commi  34  e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive  modifiche  e
integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di  cumulabilita'
tra diverse forme di incentivo. 
    5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare  del  progetto  e'
tenuto a trasmettere: 
    a) documentazione attestante la data  di  prima  attivazione  del
progetto; 
    b) matricola dei misuratori installati; 
    c)  matricole/codici  identificativi  dei  principali  componenti
installati. 
6. Dimensione minima dei progetti  
    6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12  mesi  del
periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non
inferiore a 5 TEP. 
    6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12  mesi  del
periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non
inferiore a 10 TEP. 
    6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di  cui
ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei
Certificati Bianchi. 
7. Documentazione da conservare e controlli a campione  
    7.1. Il GSE  effettua  i  controlli  previsti  dall'art.  12  del
presente decreto, necessari ad accertare che i  progetti  oggetto  di
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati  Bianchi
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal
presente decreto. 
    7.2. Al fine di consentire i controlli di cui  al  punto  7.1,  i
soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero  di  anni
pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel
progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro
di  quanto  dichiarato  nelle  schede  di  rendicontazione  e   nella
documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni
di cui al presente decreto. 
8. Diagnosi Energetiche 
    8.1. I PC o PS che in fase di presentazione  siano  corredati  da
diagnosi  energetica  eseguita  in  conformita'  all'Allegato  2  del
decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30%  del
corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del  procedimento,
ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24
dicembre  2014  concernente  «Approvazione  delle  tariffe   per   la
copertura dei costi sostenuti  dal  Gestore  servizi  energetici  GSE
S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili  e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto titolare  del  progetto
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di  atto
notorio ai sensi del D.P.R  n.  445/2000,  attestante  il  diritto  a
godere dell'agevolazione suddetta, fatto  salvo  quanto  previsto  al
punto 8.2. 
    8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia
un soggetto obbligato a redigere  la  diagnosi  energetica  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.