(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini 
a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita   «Brachetto
                         d'Acqui» o «Acqui» 
 
    a) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle  caratteristiche  al
consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»  e'  modificata
come segue: 
      relativamente al colore, la dicitura  «rosso  rubino  di  media
intensita' e tendente al granato chiaro o rosato» e'  sostituita  con
la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente  al  granato
chiaro o rosato o rose'»; 
      relativamente all'odore, la dicitura  «aroma  muschiato,  molto
delicato,   caratteristico»   e'   sostituita   con    la    dicitura
«caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato  e  tendente  allo
speziato nella versione meno zuccherina»; 
      relativamente al sapore, la dicitura «dolce, morbido, delicato»
e' sostituita con la dicitura «delicato, caratteristico, da  secco  a
dolce»; 
      relativamente all'indicazione dei valori della  sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica, la dicitura «non superiore a 2.0  bar»
e' sostituita con la dicitura «non superiore a 2.5 bar». 
    b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle  caratteristiche  al
consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui»  o  «Acqui»  Spumante  e'
modificata come segue: 
      relativamente al colore, la dicitura  «rosso  rubino  di  media
intensita' e tendente al granato chiaro o rosato» e'  sostituita  con
la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente  al  granato
chiaro o rosato o rose'»; 
      relativamente all'odore, la dicitura  «aroma  muschiato,  molto
delicato»  e'  sostituita  con  la  dicitura  «caratteristico,  molto
delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato  nella  versione
meno zuccherina»; 
      relativamente al sapore, la dicitura «dolce, morbido, delicato,
caratteristico»   e'   sostituita   con   la   dicitura    «delicato,
caratteristico, da extrabrut a dolce»; 
    c) all'art. 6 e' depennato il seguente comma 2: 
      e'  in  facolta'  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali,  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini,  con  proprio  decreto,  modificare  i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e  l'estratto  non
riduttore minimo. 
    d) all'art. 7 e' inserito il seguente comma 4: 
      nella designazione e presentazione dei vini a denominazione  di
origine controllata e  garantita  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»  e
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui»  spumante  le  indicazioni  dei  tenori
zuccherini non  devono  essere  riportate  sulla  stessa  riga  della
denominazione;  inoltre  dette  indicazioni   devono   figurare   con
caratteri di tipo diverso e con dimensioni  non  superiori  a  quelli
utilizzati per la denominazione.