IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinane; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalita' di accertamenti e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalita' di iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso; Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di societa' cooperative dalle associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle societa' di mutuo soccorso per il biennio 2017/2018; Decreta: Art. 1 Contributo delle societa' cooperative 1. Il contributo dovuto dalle societa' cooperative per le spese relative all'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: +-----+------------+------------------------------------------------+ | | | Parametri | | | |------------------------------------------------+ | | Fasce e | | Capitale | | | | importo | Numero soci| sottoscritto | Fatturato | +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | | | fino a €| | a) | € 280,00| fino a 100|fino a € 5.160,00| 75.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | |da € 5.160,01 a €| da € 75.000,01 a| | b) | € 680,00|da 101 a 500| 40.000,00| € 300.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | superiore| superiore a €|da € 300.000,01 a| | c) | € 1.350,00| 500| 40.000,00| € 1.000.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | superiore| superiore a €|da € 1.000.000.01| | d) | € 1.730,00| 500| 40.000,00| a € 2.000.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | superiore| superiore a €| superiore a €| | e) | € 2.380,00| 500| 40.000,00| 2.000.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ 2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile. 3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile. 4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le societa' cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le societa' cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle societa' cooperative iscritte all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio. 6. Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.