LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella odierna seduta del 4 maggio 2017: 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  Regioni,  Province,  Comuni   e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,  n.
126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli   prevedono,   tra   l'altro,   la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «E' vietata
ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222  recante:
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A,
nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia
edilizia»; 
  Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante: «Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli  enti  locali  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto   il   territorio   nazionale,   assicurano   il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»; 
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il   triennio
2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre  2014,
previa intesa sancita in Conferenza unificata il  13  novembre  2014,
che ai punti 4.1 e 5.1  prevede  rispettivamente  la  definizione  di
modelli  unici  semplificati   ed   istruzioni   standardizzate   per
l'edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata  a  livello
nazionale per l'avvio delle attivita' produttive; 
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente   l'attuazione   dell'Agenda   per   la
semplificazione per il triennio 2015-2017; 
  Sentiti le associazioni imprenditoriali e gli ordini  professionali
che sono stati consultati attraverso i loro rappresentanti; 
  Vista la nota del 27 aprile  2017  con  la  quale  gli  Uffici  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  hanno
trasmesso l'accordo tra il Governo, le  Regioni  e  gli  Enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  che  e'
stato diramato, il 28 aprile 2017, alle Regioni ed agli Enti  locali,
ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza; 
  Considerato che, per l'esame di detto accordo, e'  stata  convocata
una riunione, a livello tecnico il 3 maggio  2017,  nel  corso  della
quale   i   rappresentanti   degli   Uffici   del   Ministro    della
semplificazione e della pubblica amministrazione hanno  preannunciato
una  integrazione  alla  modulistica  con  un  allegato  in   materia
sanitaria e sono stati condivisi taluni perfezionamenti al  comma  2,
dell'art. 1 del testo dell'accordo; 
  Vista la nota n. 0001316 del 3 maggio 2017 con la  quale  l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro  della  semplificazione  e  della  pubblica
amministrazione   ha   fatto   pervenire   una   nuova   formulazione
dell'accordo e dei relativi allegati che,  in  pari  data,  e'  stato
inviato alle Regioni ed agli Enti locali; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza,  le  Regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso   avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione; 
  Acquisito,  quindi,  nel  corso  dell'odierna  seduta   di   questa
Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali; 
 
                    Sancisce il seguente accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei
termini sotto indicati: 
                               Art. 1 
 
 
               Modulistica unificata e standardizzata 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati  e  standardizzati  di
cui all'allegato 1 in materia di attivita' commerciali e assimilate e
all'allegato 2 in materia di attivita' edilizia, nonche' le  relative
istruzioni  operative  sull'utilizzo  della  nuova  modulistica.  Gli
allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017,  in
relazione  alle   specifiche   normative   regionali,   i   contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno  2017.
Restano  fermi  gli  ulteriori  livelli  di  semplificazione  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
  3. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli.