Allegato II AMBITO DEI CONTROLLI TECNICI SU STRADA 1. Ambiti oggetto di controllo: 0) identificazione del veicolo; 1) impianto di frenatura; 2) sterzo; 3) visibilita'; 4) impianto elettrico e parti del circuito elettrico; 5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni; 6) telaio ed elementi fissati al telaio; 7) altri equipaggiamenti; 8) effetti nocivi; 9) controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri. 2. Prescrizioni in materia di controllo. Gli elementi che possono essere controllati unicamente con l'ausilio di apparecchiature sono contrassegnati con la lettera E. Gli elementi che possono essere parzialmente controllati senza l'ausilio di apparecchiature sono contrassegnati con la lettera +(E). Quando un metodo di controllo e' indicato come visivo, significa che, oltre a osservare gli elementi interessati, l'ispettore procede, eventualmente, anche a maneggiarli, a valutarne i rumori o a utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo che non comporti l'uso di apparecchiature. I controlli tecnici su strada possono riguardare gli elementi elencati nella tabella 1, in cui sono indicati anche i metodi di controllo raccomandati che andrebbero utilizzati. Nulla di quanto previsto nel presente allegato osta a che l'ispettore si avvalga all'occorrenza di strumenti complementari, come un ponte sollevatore o una fossa d'ispezione. I controlli sono effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere eventuali parti del veicolo. Il controllo puo' comprendere anche una verifica della conformita' delle rispettive parti e componenti del veicolo in questione alle prescrizioni ambientali e di sicurezza in vigore al momento dell'omologazione o, se applicabile, al momento dell'adeguamento. Qualora il veicolo sia progettato in modo da non permettere l'applicazione dei metodi di controllo stabiliti nel presente allegato, il controllo e' effettuato conformemente ai metodi raccomandati accettati dalle autorita' competenti. I «motivi dell'esito negativo del controllo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull'omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione o della prima messa in circolazione o dell'adeguamento. Parte di provvedimento in formato grafico