IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto l'art. 192 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7,  comma  8-ter,  del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
  Visto l'art. 13, comma 6-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  come  sostituito  dall'art.  37,
comma 6,  lettera  s),  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che, nel fissare la misura del  contributo  unificato  dovuto  per  i
ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al  Consiglio
di Stato, individua, alla lettera e), l'importo  da  versare  per  il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi
dalla normativa vigente; 
  Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, in base al quale il maggior gettito  derivante  dall'applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  comma  6,  lettera  s),  e'  versato
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  al
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  la  realizzazione  di  interventi
urgenti in materia di giustizia amministrativa; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,
n. 1199, recante «Semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di
ricorsi amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 24  dicembre  2003,  n.  373,  recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della  Regione  siciliana
concernenti l'esercizio nella regione  delle  funzioni  spettanti  al
Consiglio di Stato»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge  30  giugno
2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  agosto
2016, n. 161, il 1° gennaio 2017 e' entrato  in  vigore  il  Processo
amministrativo telematico (PAT); 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  il  contributo
unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e'
versato secondo modalita' che devono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Presidente  del
Consiglio di Stato; 
  Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,
essendo necessario individuare modalita' di versamento esclusivamente
telematiche  anche  per  evitare  fenomeni  elusivi  in   ordine   al
versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi  dinanzi  al
giudice amministrativo, si rivela funzionale l'adozione  del  sistema
dei versamenti unitari, di  cui  agli  articoli  17  e  seguenti  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la  possibilita'  di
avvalersi della compensazione ivi prevista; 
  Ritenuto  che  nelle  more  dell'adeguamento  infrastrutturale  dei
sistemi informativi debbano  continuare  a  trovare  applicazione  le
ordinarie modalita' di versamento del medesimo contributo unificato; 
  Sentito il presidente del Consiglio di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al  giudice
amministrativo e' versato tramite il sistema dei versamenti  unitari,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, senza la possibilita' di avvalersi della  compensazione
ivi prevista. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente
con le modalita'  telematiche  rese  disponibili  dall'Agenzia  delle
entrate e dagli intermediari. 
  2.  Nelle  more  dell'adeguamento  infrastrutturale   dei   sistemi
informativi,  continuano  a  trovare  applicazione  le  modalita'  di
versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  3. Con protocollo di intesa  tra  il  segretariato  generale  della
giustizia amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite  le
modalita' di gestione e di scambio dei dati  relativi  ai  versamenti
del contributo unificato di cui al presente decreto.