IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni  e
integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli  86,  88  e
110; 
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289  e
successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure  di  contrasto
all'uso  illegale  di  apparecchi  e  congegni  da   divertimento   e
intrattenimento; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e,  in
particolare, l'art. 23-quater, che ha disposto, a  decorrere  dal  1°
dicembre 2012,  l'incorporazione  dell'Amministrazione  autonoma  dei
Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane,  assumendo  quest'ultima
la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei Monopoli; 
  Visto l'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che
ha stabilito che «[...] A partire dal 1º gennaio 2017 possono  essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario [...]» da definirsi  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24  aprile
2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il
quale stabilisce che «...la riduzione del numero dei  nulla  osta  di
esercizio relativi agli apparecchi di  cui  all'art.  110,  comma  6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  attivi  alla  data  del  31
luglio 2015, prevista dall'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da  emanare  entro  il  31
luglio 2017» fissando i livelli massimi dei nulla osta  di  esercizio
ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018; 
  Ritenuto necessario  indicare  le  modalita'  in  base  alle  quali
attuare la riduzione prevista dalle citate norme; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Numero massimo di nulla osta ammessi 
         alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 
 
  Ai sensi dell'art. 6-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi
di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, non puo' essere superiore a: 
    a) 345.000 unita', alla data del 31 dicembre 2017; 
    b) 265.000 unita', alla data del 30 aprile 2018.