IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  219  concernente
«Attuazione della delega di cui all'art.  10  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura»  ed
in particolare l'art. 3; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art.  3  che  stabilisce
che entro 180 giorni dall'entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo  l'Unioncamere  trasmette  al  Ministero  dello  sviluppo
economico  una  proposta  di  rideterminazione  delle  circoscrizioni
territoriali delle camere al  fine  di  ricondurre  il  numero  delle
medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei
criteri ivi stabiliti; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di
cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata: 
  a) di un piano complessivo di razionalizzazione  delle  sedi  delle
singole camere di  commercio  nonche'  delle  Unioni  regionali,  con
individuazione delle sedi secondarie e delle sedi  distaccate  e,  in
ogni  caso,  con  limitazione  degli  spazi   utilizzati   a   quelli
strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti  istituzionali,
anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti  di  personale
derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui  al  comma  3.
Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati le  modalita'
ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante
procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare
non  piu'  ritenuto  essenziale  alle  finalita'  istituzionali   nel
rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive integrazioni e modificazioni; 
  b) di un piano complessivo di razionalizzazione e  riduzione  delle
aziende speciali mediante accorpamento o soppressione  tenendo  conto
dei compiti simili che le medesime aziende svolgono  o  che  comunque
possono essere svolti in modo  coordinato  ed  efficace  da  un'unica
azienda; in ogni caso non  possono  essere  istituite  nuove  aziende
speciali, salvo quelle eventualmente  derivanti  da  accorpamenti  di
aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede,  infine,  che  la
proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le  Organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  un  piano  complessivo  di
razionalizzazione  organizzativa  che  contiene,  sulla  base   delle
indicazioni delle camere di commercio: 
  a) il riassetto degli uffici e  dei  contingenti  di  personale  in
funzione dell'esercizio delle competenze  e  delle  funzioni  di  cui
all'art. 2  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  b) la conseguente rideterminazione delle  dotazioni  organiche  del
personale dirigente e  non  dirigente,  nonche'  la  rideterminazione
delle  risorse  finanziarie   dei   corrispondenti   fondi   per   la
contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
  c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere
di commercio, con possibilita' di realizzare  processi  di  mobilita'
tra le medesime camere, nel rispetto delle  forme  di  partecipazione
sindacale, prescindendo dal nulla  osta  da  parte  della  camera  di
commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati  anche  i  criteri
per  individuare  il  personale  soggetto  ai  suddetti  processi  di
mobilita',  nonche'   l'eventuale   personale   soprannumerario   non
ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio; 
  Tenuto conto della proposta trasmessa  con  nota  n.  12872  dell'8
giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui  al  comma  1
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e  corredata  dei
piani di cui ai commi 2 e 3; 
  Visto il decreto 21 aprile 2015 con  il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di  Agrigento,  Caltanissetta  e
Trapani; 
  Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara; 
  Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania,  Ragusa  e  Siracusa
della Sicilia orientale; 
  Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di   commercio
metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi; 
  Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di   commercio
industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio; 
  Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia; 
  Tenuto conto delle richieste pervenute dalle Regioni Friuli-Venezia
Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia; 
  Tenuto conto del criterio di  cui  alla  lettera  f)  del  comma  2
dell'art. 3 del decreto legislativo  che  prevede  la  necessita'  di
tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi
possono essere  assoggettati  ad  ulteriori  o  diversi  accorpamenti
esclusivamente ai fini del  rispetto  del  limite  di  60  camere  di
commercio; 
  Ritenuto, quindi, che la  richiesta  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia  possa  trovare  accoglimento  in  una  fase  successiva  alla
costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine; 
  Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e  Sardegna  possano
trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 219 del 2016; 
  Ritenuto che la richiesta della  Regione  Lombardia  possa  trovare
accoglimento, alla luce dei criteri di cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  219  del  2016,  con  particolare  riferimento  alla
possibilita' di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio; 
  Vista la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 219 che prevede la possibilita' di istituire una
camera di commercio tenuto conto  delle  specificita'  geo-economiche
dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli
casi  di  comprovata  rispondenza  a  criteri  di  efficienza  e   di
equilibrio economico; 
  Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione  territoriale  di
Pavia non possa essere accolto alla luce del  criterio  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del
2016; 
  Ritenuto che  alla  Camera  di  commercio  di  Sassari,  in  quanto
circoscrizione territoriale di confine e  rispondente  a  criteri  di
efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera  d)
del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016; 
  Ritenuto che ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera
di commercio  di  Rieti  -  Viterbo  in  ragione  delle  specificita'
geo-economiche  dei  rispettivi   territori,   tenuto   conto   della
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione  territoriale  di
Verbano Cusio Ossola non possa trovare  accoglimento  alla  luce  del
criterio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3  del  decreto
legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a  criteri  di
efficienza e di equilibrio economico; 
  Ritenuto che, ai sensi della lettera e) del comma  1,  dell'art.  3
del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere  confermata  la
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio,  in
quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza  e  di
equilibrio economico; 
  Ritenuto che, ai sensi della lettera e) del comma  1,  dell'art.  3
del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere  confermata  la
circoscrizione territoriale della Camera di commercio  di  Nuoro,  in
quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di
adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari
e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  Visto  l'art.  10  della  legge  n.  580  del  1993  e   successive
integrazioni e  modificazioni  che  stabilisce  la  ripartizione  dei
consiglieri   secondo    le    caratteristiche    economiche    della
circoscrizione territoriale di competenza; 
  Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.  219  del
2016; 
  Vista la legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 aprile 2003, n.
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.  219  del
2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma
4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il comma 5-bis dell'art.  1  che  prevede  che  gli  atti  di
trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli  di
cessione e conferimento di immobili e partecipazioni,  connessi  alle
operazioni di accorpamento delle camere di commercio  o  di  modifica
delle loro circoscrizioni  territoriali,  nonche'  le  operazioni  di
accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da  ogni  imposta  o
tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il comma 5-ter del medesimo art. 1 che stabilisce che con  il
decreto di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna  nuova  camera  di
commercio un commissario ad acta, scelto  tra  i  segretari  generali
delle camere di commercio accorpate o tra il  personale  dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la  norma
statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art.  10
della legge 29 dicembre 1993, n.  580  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, di avviare e curare le procedure di  costituzione  del
consiglio della nuova camera di commercio  e  di  attuare  le  azioni
propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il  medesimo  comma
prevede  che  lo  stesso  decreto  disciplina  le  modalita'  per  la
successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario  ad
acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico; 
  Visto, infine, il comma 5-quater del citato  articolo  che  prevede
che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere
di  commercio  oggetto  delle   operazioni   di   accorpamento   sono
interrotte, ove gia' in corso, e comunque non  avviate,  a  decorrere
dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i  relativi  organi
continuano ad esercitare  tutte  le  loro  funzioni  fino  al  giorno
dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio; 
  Visto il comma 4 dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.  219  del
2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo  economico,  entro  i
sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte  di
Unioncamere, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al
comma 1, alla  rideterminazione  delle  circoscrizioni  territoriali,
all'istituzione delle nuove camere di  commercio,  alla  soppressione
delle   camere   interessate   dal   processo   di   accorpamento   e
razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti  ai  piani
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219  del
2016; 
  Tenuto   conto   delle   note   pervenute,   successivamente   alla
presentazione  della  proposta  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere  di  commercio  di
Genova e di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali
e' stata manifestata la volonta' delle medesime Camere di  addivenire
alla presenza di un numero di aziende speciali pari a  due,  anziche'
tre come rappresentato nella proposta inviata  da  Unioncamere  sopra
citata; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 3 agosto 2017, in esito alla quale la Conferenza non ha formulato
il parere di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ridefinizione  delle  circoscrizioni  territoriali  delle  camere  di
  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura    mediante
  accorpamento 
 
  1. Ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  sono  definite  nel
numero di 60. 
  2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle  camere  di
commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A)
che e' parte integrante del presente decreto. 
  3.  Sono  istituite  le  nuove   camere   di   commercio   indicate
nell'allegato B)  che  e'  parte  integrante  del  presente  decreto,
mediante accorpamento delle camere  di  commercio  ivi  indicate.  Le
denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi  legali  e  le
sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente
alla nomina del commissario  ad  acta  per  ciascun  procedimento  di
accorpamento.