IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n.  400/1975  e  l'art.  198  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli accertamenti effettuati dall'ufficio da cui si rileva,  a
conferma di quanto riportato nel verbale di ispezione  straordinaria,
che la cooperativa non persegue lo scopo per cui si e'  costituita  a
causa del mancato avvio  di  qualsiasi  programma  edilizio  e  della
dispersione della compagine sociale; 
  Visti gli ulteriori  accertamenti  effettuati  presso  il  registro
delle imprese, da cui si conferma il mancato deposito dei bilanci per
piu' di due anni consecutivi; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio, da cui si
rileva, come riportato nel verbale di ispezione straordinaria, che la
cooperativa e che la visura camerale aggiornata  presso  il  registro
delle imprese ha confermato il mancato deposito dei bilanci per  piu'
di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata  e
che la successiva raccomandata e' stata  restituita al  mittente  con
dicitura «sconosciuto»  e  che  quindi  la  cooperativa  risulta  non
reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Fauno societa' cooperativa edilizia a r.l.» con  sede  in  Roma
(codice fiscale 11293241003), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.