(( Art. 1-bis 
 
          Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione 
                     per spese di progettazione 
 
  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo  le  parole:  «  nonche'   a   interventi   volti   a   favorire
l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano »  sono
aggiunte le  seguenti:  «  e  a  spese  di  progettazione  per  opere
pubbliche ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  460  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i  proventi  dei
          titoli abilitativi edilizi e delle  sanzioni  previste  dal
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,   sono   destinati
          esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione
          e alla manutenzione ordinaria e straordinaria  delle  opere
          di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento  di
          complessi edilizi  compresi  nei  centri  storici  e  nelle
          periferie  degradate,  a   interventi   di   riuso   e   di
          rigenerazione, a interventi di demolizione  di  costruzioni
          abusive, all'acquisizione  e  alla  realizzazione  di  aree
          verdi destinate a uso pubblico, a interventi  di  tutela  e
          riqualificazione dell'ambiente e del  paesaggio,  anche  ai
          fini della prevenzione  e  della  mitigazione  del  rischio
          idrogeologico e sismico e della tutela  e  riqualificazione
          del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi  volti
          a  favorire  l'insediamento  di  attivita'  di  agricoltura
          nell'ambito urbano e a spese  di  progettazione  per  opere
          pubbliche.".