(( Art. 1-bis Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano » sono aggiunte le seguenti: « e a spese di progettazione per opere pubbliche ». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: "460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.".