(( Art. 1-ter 
 
               Disposizioni relative alla trasmissione 
              dei dati delle fatture emesse e ricevute 
 
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata  trasmissione  dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo  21
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non  si  applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate  per  il  primo  semestre
2017, a condizione che i dati esatti  siano  trasmessi  entro  il  28
febbraio 2018. 
  2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
  a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati  con  cadenza
semestrale  limitando  gli  stessi  alla  partita  IVA  dei  soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per  i  soggetti  che
non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e  al  numero  della  fattura,  alla  base  imponibile,  all'aliquota
applicata e all'imposta nonche'  alla  tipologia  dell'operazione  ai
fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; 
  b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle  ricevute  di
importo inferiore a 300 euro,  registrate  cumulativamente  ai  sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e'  in  facolta'
dei contribuenti trasmettere i dati del  documento  riepilogativo.  I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del  cedente  o
del prestatore per il documento riepilogativo delle  fatture  attive,
la partita  IVA  del  cessionario  o  committente  per  il  documento
riepilogativo  delle  fatture  passive,  la  data  e  il  numero  del
documento riepilogativo nonche' l'ammontare imponibile complessivo  e
l'ammontare  dell'imposta  complessiva  distinti  secondo  l'aliquota
applicata. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  sono  esonerate  dalla
trasmissione  dei  dati  delle  fatture  emesse  nei  confronti   dei
consumatori finali. 
  4. Sono esonerati dalla comunicazione i  soggetti  passivi  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  situati  nelle  zone  montane  di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, le parole: « all'articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « all'articolo 11, comma 2-bis ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1  e  2-bis
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 471 (Riforma delle sanzioni  tributarie  non  penali  in
          materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
          e di riscossione dei  tributi,  a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662): 
              "Art.  11.  Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto 
              1. Sono punite con la sanzione amministrativa  da  euro
          250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. Omissis. 
              2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei  dati.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   6
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127 (Trasmissione telematica  delle  operazioni  IVA  e  di
          controllo delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici,  in  attuazione  dell'articolo  9,
          comma 1, lettere d) e g), della legge  11  marzo  2014,  n.
          23), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Fatturazione  elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture o dei relativi dati 
              1. - 2. Omissis 
              3. Con riferimento alle operazioni  rilevanti  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1°  gennaio
          2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione
          telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di  tutte  le
          fatture, emesse e ricevute, e  delle  relative  variazioni,
          effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui
          all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. L'opzione ha  effetto  dall'inizio  dell'anno
          solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto  anno
          solare  successivo  e,  se  non  revocata,  si  estende  di
          quinquennio in quinquennio. 
              4. - 5. Omissis. 
              6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di  cui  al
          comma 3 si applica, in caso  di  omissione  della  predetta
          trasmissione ovvero di trasmissione di  dati  incompleti  o
          inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma  2-bis,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  21  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica): 
              "Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
          ricevute 
              1. In riferimento alle  operazioni  rilevanti  ai  fini
          dell'imposta sul valore  aggiunto  effettuate,  i  soggetti
          passivi  trasmettono  telematicamente   all'Agenzia   delle
          entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese  successivo
          ad ogni trimestre, i dati di tutte le  fatture  emesse  nel
          trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
          ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  ivi  comprese  le
          bollette  doganali,   nonche'   i   dati   delle   relative
          variazioni. La comunicazione relativa al secondo  trimestre
          e' effettuata entro il 16 settembre (255) e quella relativa
          all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
          dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla  comunicazione  i
          soggetti passivi di  cui  all'articolo  34,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, situati nelle zone montane di cui all'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601. 
              2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, comprendono almeno: 
              a) i dati identificativi dei soggetti  coinvolti  nelle
          operazioni; 
              b) la data ed il numero della fattura; 
              c) la base imponibile; 
              d) l'aliquota applicata; 
              e) l'imposta; 
              f) la tipologia dell'operazione. 
              3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
          conservazione previsti  dall'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  26  giugno
          2014,  si  intendono  soddisfatti  per  tutte  le   fatture
          elettroniche nonche'  per  tutti  i  documenti  informatici
          trasmessi attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui
          all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e memorizzati  dall'Agenzia  delle  entrate.  Tempi  e
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del decreto 17 giugno 2014,  sono  stabiliti  con  apposito
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli  sono   altresi'   stabilite   le   modalita'   di
          conservazione degli  scontrini  delle  giocate  dei  giochi
          pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione  e
          attenuazione degli oneri  di  gestione  per  gli  operatori
          interessati e per l'amministrazione, anche con  il  ricorso
          ad  adeguati  strumenti  tecnologici,  ferme  restando   le
          esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  6
          dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
          9 dicembre 1996, n. 695 (Regolamento recante norme  per  la
          semplificazione delle scritture contabili): 
              "Art. 6. Adempimenti in materia di IVA 
              1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo
          inferiore a euro 300 puo' essere annotato con riferimento a
          tale mese entro il termine di cui  all'articolo  23,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, in luogo di  ciascuna,  un  documento
          riepilogativo nel quale devono  essere  indicati  i  numeri
          delle fatture cui  si  riferisce,  l'ammontare  complessivo
          imponibile delle  operazioni  e  l'ammontare  dell'imposta,
          distinti secondo l'aliquota applicata. 
              2. - 5. Omissis. 
              6.  Per  le  fatture  relative  ai   beni   e   servizi
          acquistati, di importo inferiore a euro  300,  puo'  essere
          annotato, entro il termine di cui  all'articolo  25,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, in luogo delle  singole  fatture,  un
          documento riepilogativo nel quale devono essere indicati  i
          numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture  cui  si
          riferisce,   l'ammontare   imponibile   complessivo   delle
          operazioni e  l'ammontare  dell'imposta,  distinti  secondo
          l'aliquota. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
          34 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto): 
              "Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli 
              1. - 5. Omissis. 
              6.  I  produttori   agricoli   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio  di
          attivita', prevedono di realizzare un volume  d'affari  non
          superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati  dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari  e
          i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i  servizi
          nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura,  con
          le  modalita'  e  nei  termini  di  cui  all'articolo   21,
          indicandovi la relativa imposta, determinata applicando  le
          aliquote corrispondenti alle percentuali di  compensazione,
          consegnarne copia  al  produttore  agricolo  e  registrarla
          separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del
          presente comma cessano comunque  di  avere  applicazione  a
          partire dall'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'
          stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
          sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri
          beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
          delle  disposizioni  del  presente  comma.  In  tale  caso,
          l'opzione o  la  revoca  si  esercitano  con  le  modalita'
          stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,  e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.".