Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  RIXATHON   -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
15 giugno 2017 ed inserita nel registro  comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
    EU/1/17/1185/001  -  100  mg  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml)  -
2 flaconcini; 
    EU/1/17/1185/002  -  100  mg  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml)  -
3 flaconcini; 
    EU/1/17/1185/003  -  500  mg  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml)  -
1 flaconcino; 
    EU/1/17/1185/004  -  500  mg  -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml)  -
2 flaconcini. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz Gmbh  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 13-14-15 settembre 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  27
settembre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 26 del 19 ottobre 2017 del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita'  medicinale  RIXATHON  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
  100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso -
flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) -  2  flaconcini  -  A.I.C.  n.
045450018/E (in base 10) 1CC0T2 (in base 32); 
  100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso -
flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) -  3  flaconcini  -  A.I.C.  n.
045450020/E (in base 10) 1CC0T4 (in base 32); 
  500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso -
flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
045450032/E (in base 10) 1CC0TJ (in base 32); 
  500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso -
flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) -  2  flaconcini  -  A.I.C.  n.
045450044/E (in base 10) 1CC0TW (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    Rixathon e' indicato negli adulti per le seguenti indicazioni: 
Linfoma non-Hodgkin (LNH) 
  Rixathon e' indicato per il  trattamento  di  pazienti  affetti  da
linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in
associazione a chemioterapia. 
  La  terapia  di  mantenimento  con  Rixathon  e'  indicata  per  il
trattamento di pazienti con  linfoma  follicolare  che  rispondono  a
terapia di induzione. 
  Rixathon in monoterapia e' indicato per il trattamento di  pazienti
con linfoma follicolare in III-IV stadio che sono chemioresistenti  o
sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia. 
  Rixathon e' indicato per il  trattamento  di  pazienti  affetti  da
linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi  cellule  B,  in
associazione  a  chemioterapia  CHOP  (ciclofosfamide,  doxorubicina,
vincristina, prednisolone). 
Leucemia linfatica cronica (LLC) 
  Rixathon  in  associazione  a  chemioterapia  e'  indicato  per  il
trattamento   di   pazienti   con    leucemia    linfatica    cronica
precedentemente   non   trattata   e   recidivata/refrattaria.   Sono
disponibili solo dati limitati  sull'efficacia  e  la  sicurezza  per
pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali,  incluso
rituximab, o per pazienti refrattari a un trattamento precedente  con
rituximab piu' chemioterapia. 
  Vedere paragrafo 5.1 per ulteriori informazioni. 
Artrite reumatoide 
  Rixathon  in  associazione  a  metotressato  e'  indicato  per   il
trattamento  dell'artrite  reumatoide  attiva  di  grado  severo   in
pazienti  adulti  che  hanno  mostrato   un'inadeguata   risposta   o
un'intolleranza  ad  altri  farmaci  antireumatici   modificanti   la
malattia    (DMARD,    disease-modifying    anti-rheumatic    drugs),
comprendenti uno o piu' inibitori del  fattore  di  necrosi  tumorale
(TNF, tumour necrosis factor). 
  Rituximab ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del
danno articolare, come valutato mediante raggi X e di  migliorare  le
funzioni   fisiche,   quando   somministrato   in   associazione    a
metotressato. 
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 
  Rixathon  in  associazione  con  glucocorticoidi  e'  indicato  per
l'induzione della remissione nei pazienti  adulti  con  granulomatosi
con poliangite (di Wegener) (GPA, granulomatosis with polyangiitis) e
poliangite microscopica (MPA,  microscopic  polyangiitis)  attiva  di
grado severo.