IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/66/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi  nell'ambito  di  trasferimenti
intra-societari; 
  Visti gli articoli 33 e  34  del  regolamento  n.  810/2009/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che  istituisce
un codice comunitario dei visti; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare, l'articolo 1, allegato B - punto 41 che ha  delegato  il
Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  delle  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno «regolamento IMI»; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del  1°  dicembre  2011,
recante definizione  delle  tipologie  dei  visti  d'ingresso  e  dei
requisiti per il loro ottenimento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, dopo l'articolo 27-quater sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   27-quinquies   (Ingresso   e   soggiorno   nell'ambito   di
trasferimenti intra-societari). - 1. L'ingresso  e  il  soggiorno  in
Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito  di
trasferimenti intra-societari per periodi superiori  a  tre  mesi  e'
consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma  4,
agli stranieri  che  soggiornano  fuori  del  territorio  dell'Unione
europea al momento della domanda di ingresso o che  sono  stati  gia'
ammessi nel territorio di un altro Stato membro  e  che  chiedono  di
essere ammessi nel territorio nazionale in qualita' di: 
    a) dirigenti; 
    b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori  in  possesso  di
conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attivita',
le tecniche o la gestione dell'entita' ospitante, valutate, oltre che
rispetto alle conoscenze specifiche relative  all'entita'  ospitante,
anche alla luce dell'eventuale possesso  di  una  qualifica  elevata,
inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o
di attivita' che richiede conoscenza  tecniche  specifiche,  compresa
l'eventuale appartenenza ad un albo professionale; 
    c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori  titolari  di  un
diploma universitario, trasferiti  a  un'entita'  ospitante  ai  fini
dello sviluppo della  carriera  o  dell'acquisizione  di  tecniche  o
metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento. 
  2. Per trasferimento intra-societario  ai  sensi  del  comma  1  si
intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della
richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio
dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui
lo straniero e' legato da un rapporto di lavoro che  dura  da  almeno
tre mesi, a un'entita' ospitante stabilita  in  Italia,  appartenente
alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di
imprese  ai  sensi  dell'articolo  2359   del   codice   civile.   Il
trasferimento intra-societario comprende  i  casi  di  mobilita'  dei
lavoratori stranieri tra entita' ospitanti stabilite in diversi Stati
membri. 
  3.  Per  entita'  ospitante  si  intende   la   sede,   filiale   o
rappresentanza in Italia dell'impresa da cui  dipende  il  lavoratore
trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo,  o  una  sua
sede, filiale o rappresentanza in Italia. 
  4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che: 
    a) chiedono di soggiornare in qualita' di  ricercatori  ai  sensi
dell'articolo 27-ter; 
    b)  in  virtu'  di  accordi  conclusi  tra  il  Paese  terzo   di
appartenenza e l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,  beneficiano
dei  diritti  alla  libera  circolazione  equivalenti  a  quelli  dei
cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in  tali
Paesi terzi; 
    c) soggiornano in Italia, in qualita' di  lavoratori  distaccati,
ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE; 
    d) svolgono attivita' di lavoro autonomo; 
    e) svolgono lavoro somministrato; 
    f) sono ammessi come studenti  a  tempo  pieno  o  effettuano  un
tirocinio di  breve  durata  e  sotto  supervisione  nell'ambito  del
percorso di studi. 
  5. L'entita' ospitante presenta la richiesta  nominativa  di  nulla
osta al  trasferimento  intra-societario  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del  Governo
della provincia  in  cui  ha  sede  legale  l'entita'  ospitante.  La
richiesta, a pena di rigetto, indica: 
    a) che l'entita' ospitante e l'impresa stabilita nel paese  terzo
appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; 
    b) che il lavoratore ha lavorato  alle  dipendenze  della  stessa
impresa o di  un'impresa  appartenente  allo  stesso  gruppo  per  un
periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti  la
data del trasferimento intra-societario; 
    c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da  una  lettera
di incarico risulta: 
      1) la durata  del  trasferimento  e  l'ubicazione  dell'entita'
ospitante o delle entita' ospitanti; 
      2) che il lavoratore  ricoprira'  un  posto  di  dirigente,  di
lavoratore specializzato o di lavoratore in  formazione  nell'entita'
ospitante; 
      3) la retribuzione, nonche' le altre condizioni di lavoro e  di
occupazione durante il trasferimento intra-societario; 
      4) che,  al  termine  del  trasferimento  intra-societario,  lo
straniero  fara'  ritorno  in  un'entita'  appartenente  alla  stessa
impresa o a un'impresa dello stesso  gruppo  stabilite  in  un  Paese
terzo; 
    d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale  e
del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c); 
    e) il possesso da parte dello straniero  dei  requisiti  previsti
dal decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  nell'ipotesi  di
esercizio della professione  regolamentata  a  cui  si  riferisce  la
richiesta; 
    f) gli estremi di  passaporto  valido  o  documento  equipollente
dello straniero; 
    g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale
contenente la durata, gli obiettivi  formativi  e  le  condizioni  di
svolgimento della formazione; 
    h)  l'impegno  ad  adempiere  agli   obblighi   previdenziali   e
assistenziali previsti dalla normativa italiana,  salvo  che  non  vi
siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. 
  6. La richiesta di nulla  osta  al  trasferimento  intra-societario
contiene altresi' l'impegno dell'entita' ospitante a comunicare  allo
sportello unico per l'immigrazione ogni variazione  del  rapporto  di
lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5. 
  7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 5 e' presentata,  dall'entita'  ospitante,
entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della   richiesta,   allo
sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo  comma  5,  che
procede  alla  verifica  della  regolarita',  della   completezza   e
dell'idoneita' della stessa. In  caso  di  irregolarita'  sanabile  o
incompletezza della documentazione, l'entita' ospitante  e'  invitata
ad integrare la stessa ed il termine di cui al  comma  8  e'  sospeso
fino alla regolarizzazione della documentazione. 
  8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel  complessivo  termine
massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta,
acquisiti  i   pareri   di   competenza   della   sede   territoriale
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  per   la   verifica   delle
condizioni di cui al comma 5 e della questura per la  verifica  della
insussistenza di motivi  ostativi  all'ingresso  dello  straniero  ai
sensi dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  attuazione,
rilascia il nulla osta o, entro  il  medesimo  termine,  comunica  al
richiedente il rigetto dello  stesso.  Il  nulla  osta  e  il  codice
fiscale dello  straniero  sono  trasmessi  in  via  telematica  dallo
sportello unico per  l'immigrazione  agli  Uffici  consolari  per  il
rilascio del visto. Il nulla osta ha validita'  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
  9. Il nulla osta al trasferimento  intra-societario  e'  rilasciato
con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del  comma
4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili. 
  10. Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza  allo  sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. 
  11. La durata massima del trasferimento intra-societario e' di  tre
anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per  i
lavoratori in formazione.  Tra  la  fine  della  durata  massima  del
trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda
di   ingresso   nel   territorio    nazionale    per    trasferimento
intra-societario per lo stesso straniero devono  intercorrere  almeno
tre mesi. 
  12. I lavoratori ammessi in  Italia  nell'ambito  di  trasferimenti
intra-societari  beneficiano  delle  condizioni  di   lavoro   e   di
occupazione previste  dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  17
luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresi',  di  un  trattamento
uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto  concerne
la  liberta'   di   associazione,   adesione   e   partecipazione   a
organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di  lavoro
o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per  quanto
concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico,
ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi  forniti  dai
centri per l'impiego. In caso di mobilita' intra-unionale si  applica
il regolamento (CE) n. 1231/2010. 
  13. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia sottoscritto  con  il
Ministero dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, un protocollo di intesa,  con  cui  garantisce  la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla  osta  e'
sostituito   da   una   comunicazione   presentata,   con   modalita'
telematiche,  dall'entita'  ospitante  allo   sportello   unico   per
l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo  sportello  unico
per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza  di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai  sensi  dell'articolo
31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte
del  questore,  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  invia   la
comunicazione, con le  medesime  modalita'  telematiche,  all'Ufficio
consolare per il rilascio del visto di ingresso.  Entro  otto  giorni
lavorativi  dall'ingresso  nel  territorio  nazionale,  lo  straniero
dichiara la propria presenza allo sportello unico per  l'immigrazione
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
  14. L'entita' ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa
ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e  in  ogni  caso  non
oltre  trenta  giorni  ogni  modifica  che  incide  sulle  condizioni
garantite dal predetto protocollo. 
  15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e' rifiutato o,
se gia' rilasciato, e' revocato quando: 
    a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5; 
    b) non e' trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11; 
    c)  i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti  in   maniera
fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti; 
    d) l'entita' ospitante e'  stata  istituita  principalmente  allo
scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento
intra-societario; 
    e) l'entita' ospitante non ha rispettato  i  propri  obblighi  in
materia tributaria, di previdenza sociale,  diritti  dei  lavoratori,
condizioni di  lavoro  e  di  occupazione  previsti  dalla  normativa
nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 
    f) l'entita' ospitante e' stata oggetto di  sanzioni  per  lavoro
non dichiarato o occupazione illegale; 
    g) l'entita' ospitante e' in  corso  di  liquidazione,  e'  stata
liquidata o non svolge alcuna attivita' economica. 
  16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la  decisione
di rifiuto o di revoca e' adottata  nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. 
  17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario  e'
rilasciato  dal   questore,   entro   quarantacinque   giorni   dalla
dichiarazione di presenza di cui ai commi 10  e  13  un  permesso  di
soggiorno per  trasferimento  intra-societario  recante  la  dicitura
«ICT» nella rubrica «tipo di  permesso»,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5. Lo straniero dichiara  alla  questura  competente  il
proprio  domicilio  e  si  impegna  a  comunicarne  ogni   successiva
variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8. 
  18. Il permesso di soggiorno ICT non e' rilasciato o il suo rinnovo
e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, oltre che  nei  casi
di cui al comma 15, quando: 
    a)  e'  stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o   e'   stato
falsificato o contraffatto; 
    b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva  o
non soddisfa  piu'  le  condizioni  per  l'ingresso  e  il  soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da
quelli per cui ha ottenuto  il  nulla  osta  ai  sensi  del  presente
articolo; 
    c)  e'  stata  raggiunta  la  durata  massima  del  trasferimento
intra-societario di cui al comma 11. 
  19. La revoca del permesso  di  soggiorno  ICT  e'  comunicata  per
iscritto al lavoratore e all'entita' ospitante. 
  20. Il permesso di soggiorno  ICT  ha  durata  pari  a  quella  del
trasferimento  intra-societario  e  puo'  essere   rinnovato,   dalla
questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11,
in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2,  previa
verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al
comma 5, dei presupposti della proroga. 
  21. Il rinnovo del permesso di soggiorno  ICT  e'  consentito,  nei
limiti della durata massima di cui  al  comma  11,  anche  quando  lo
straniero svolge  attivita'  lavorativa  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo e' richiesto al  questore
competente al primo rilascio. 
  22. Il ricongiungimento familiare e'  consentito  al  titolare  del
permesso di soggiorno ICT, indipendentemente  dalla  durata  del  suo
permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  e   alle   condizioni   previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3  e  6,  di
durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT. 
  23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata
contestualmente alla richiesta di cui  al  comma  5,  si  applica  il
termine di cui al comma 8. 
  24. Lo straniero a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno
ICT e'  riammesso  senza  formalita'  nel  territorio  nazionale,  su
richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea,  che  si  oppone
alla mobilita' di breve  durata  dello  straniero,  non  autorizza  o
revoca un'autorizzazione alla mobilita' di lunga durata, anche quando
il permesso di soggiorno ICT e'  scaduto  o  revocato.  Ai  fini  del
presente comma, si intende per mobilita' di breve  durata  l'ingresso
ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco
temporale di centottanta giorni  e  per  mobilita'  di  lunga  durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni. 
  25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui  all'articolo  22,
ad eccezione del comma 6, secondo periodo. 
  26. In caso di impiego di uno o piu' lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o  il  cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si
applica  l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater   e
12-quinquies. 
  Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno  per
trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro).
- 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato
da altro Stato membro e  in  corso  di  validita'  e'  autorizzato  a
soggiornare  nel  territorio  nazionale  e   a   svolgere   attivita'
lavorativa presso  una  sede,  filiale  o  rappresentanza  in  Italia
dell'impresa da  cui  dipende  il  medesimo  lavoratore  titolare  di
permesso di soggiorno  ICT  o  presso  un'impresa  appartenente  allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o  rappresentanza  in  Italia,
per un periodo massimo di novanta giorni  in  un  arco  temporale  di
centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. 
  2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato
da altro Stato membro e  in  corso  di  validita'  e'  autorizzato  a
soggiornare  nel  territorio  nazionale  e   a   svolgere   attivita'
lavorativa presso  una  sede,  filiale  o  rappresentanza  in  Italia
dell'impresa da  cui  dipende  il  medesimo  lavoratore  titolare  di
permesso di soggiorno  ICT  o  presso  un'impresa  appartenente  allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o  rappresentanza  in  Italia,
per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio  del  nulla
osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5. 
  3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2  e'  consentito  l'ingresso
nel territorio nazionale in esenzione dal visto. 
  4. La richiesta di nulla osta di  cui  al  comma  2  e'  presentata
dall'entita' ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui
ha sede legale l'entita' ospitante e indica  a  pena  di  rigetto  la
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies,  comma
5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo  periodo,  e  9.  Nel
caso in cui lo straniero e' gia' presente nel territorio nazionale ai
sensi del comma 1, la richiesta di nulla  osta  e'  presentata  entro
novanta giorni dal suo ingresso. 
    
  5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni  di
cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana. 
  6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio  del  nulla  osta,  lo
straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo  ha
rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. 
  7. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia  sottoscritto  con  il
Ministero dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, un protocollo di intesa,  con  cui  garantisce  la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla  osta  e'
sostituito   da   una   comunicazione   presentata,   con   modalita'
telematiche,  dall'entita'  ospitante  allo   sportello   unico   per
l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo  sportello  unico
per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza  di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai  sensi  dell'articolo
31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte
del  questore,  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  invita  lo
straniero, per il tramite dell'entita' ospitante, a dichiarare  entro
otto giorni lavorativi la propria presenza nel  territorio  nazionale
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
  8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato
quando non sono rispettate le condizioni di cui  al  comma  4,  primo
periodo, nonche' nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15,
lettere c), e), f) e g). 
  9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato dal questore,
entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai
commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilita' di  lunga  durata
recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica  «tipo  di  permesso»,
con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo  straniero  dichiara  alla
questura competente il proprio domicilio e si impegna  a  comunicarne
ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8. 
  10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e' rilasciato o il  suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'  revocato,  oltre  che
nei  casi  di  cui  al  comma  8,  nei  casi  di   cui   all'articolo
27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso  di  soggiorno  mobile
ICT e' tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato
il permesso di soggiorno ICT. 
  11. Nelle more del rilascio del nulla osta  e  della  consegna  del
permesso di soggiorno mobile  ICT,  lo  straniero  e'  autorizzato  a
svolgere l'attivita' lavorativa  richiesta  qualora  il  permesso  di
soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto. 
  12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12. 
  13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del
periodo di mobilita' richiesta e puo' essere rinnovato dalla questura
competente in caso  di  proroga  del  periodo  di  mobilita',  previa
verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui  al
comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di  durata  massima
di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11,  e  della  validita'  del
permesso  di  soggiorno  ICT  rilasciato  dallo   Stato   membro   di
provenienza. 
  14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT e'  consentito
il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo
permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  e   alle   condizioni   previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3  e  6,  di
durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT. 
  15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di  soggiorno
mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno  rilasciato
dallo Stato  membro  di  provenienza  e'  consentito  l'ingresso  nel
territorio nazionale, in esenzione dal visto,  ed  e'  rilasciato  un
permesso di soggiorno per motivi familiari,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno
mobile ICT, previa dimostrazione di aver  risieduto  in  qualita'  di
familiari del titolare del  permesso  di  soggiorno  mobile  ICT  nel
medesimo Stato membro. 
  16. Nel caso di impiego di uno o piu' lavoratori stranieri  il  cui
permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  da  altro  Stato  membro  sia
scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta
giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al  comma  4,  si
applica  l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater   e
12-quinquies.». 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L' art. 76 della Costituzione cosi' recita: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - La direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso
          e soggiorno di cittadini  di  Paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          27 maggio 2014, n. L 157. 
              - Il regolamento n. 810/2009/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice
          comunitario dei  visti  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  15
          settembre 2009, n. L 243. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo  per  l'attuazione
          di direttive europee). -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare secondo le  procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                                    (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) -  (ventesima  direttiva  particolare  ai
          sensi  dell'art.   16,   paragrafo   1,   della   direttiva
          89/391/CEE) e che abroga la direttiva  2004/40/CE  (termine
          di recepimento 1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione del  mercato  interno  («regolamento  IMI»)  -
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1º giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) - (termine di recepimento 19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) - (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita' elettromagnetica (rifusione) -  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento non  automatico  (rifusione)  -  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          - (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)  -  (termine
          di recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) - (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi (rifusione) - (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) - (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) - (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) - (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) - (termine di  recepimento
          3 luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del  mercato  interno  («regolamento  IMI»)  -
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) - (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) -
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54)   -   (UE)   2015/13   direttiva   delegata   della
          Commissione, del 31 ottobre 2014, che  modifica  l'allegato
          III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55) -  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56) -  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme  generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          delle normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e
          successive  modificazioni,  recante   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18  agosto  1998,  n.  191,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme  di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 novembre  1999,  n.  258,  supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,
          recante   attuazione   della   direttiva   2014/67/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio  2014,
          concernente   l'applicazione   della   direttiva   96/71/CE
          relativa al distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
          prestazione di servizi e recante modifica  del  regolamento
          (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
          attraverso il sistema di informazione del  mercato  interno
          «regolamento IMI» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          luglio 2016, n. 169. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.