IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5; 
  Viste  le  linee  guida  Guidance  on  the  interpretation  of  key
provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea
di giugno 2012; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,
comma 1, lettere c) e f); 
  Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti  per
il rilancio competitivo del  settore  agroalimentare»  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  30
dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis; 
  Considerato che  il  regime  dei  sottoprodotti  contribuisce  alla
dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in
quanto favorisce  l'innovazione  tecnologica  per  il  riutilizzo  di
residui  di  produzione  nel  medesimo  o  in  un  successivo   ciclo
produttivo, limita  la  produzione  di  rifiuti,  nonche'  riduce  il
consumo di materie prime vergini; 
  Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da
un  quadro  normativo  e  amministrativo   certo,   con   particolare
riferimento  alle  modalita'   con   le   quali   il   produttore   e
l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le  condizioni
di cui all'articolo 184-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
  Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  criteri  affinche'
specifiche  tipologie  di  sostanze  o  oggetti   siano   considerati
sottoprodotti e non rifiuti  e  alcune  modalita'  con  le  quali  il
detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni  di  cui
al citato articolo 184-bis, comma 1; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva n.  2015/1535  che  prevede
una procedura di  informazione  nel  settore  delle  norme  e  regole
tecniche; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo  come  sottoprodotti
di sostanze ed oggetti che derivano da un processo  di  produzione  e
che rispettano specifici criteri,  nonche'  per  assicurare  maggiore
uniformita'   nell'interpretazione    e    nell'applicazione    della
definizione  di  rifiuto,  il  presente  decreto   definisce   alcune
modalita'  con  le  quali  il  detentore  puo'  dimostrare  che  sono
soddisfatte le condizioni generali di cui  all'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere  un  residuo
di produzione dal campo di applicazione della normativa  sui  rifiuti
sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle  circostanze
e devono essere soddisfatti in  tutte  le  fasi  della  gestione  dei
residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in  uno
successivo. 
  3. Fatte salve le disposizioni di  carattere  generale  di  cui  al
presente decreto ed  il  rispetto  dei  requisiti  di  impiego  e  di
qualita'   previsti   dalle   pertinenti   normative   di    settore,
nell'allegato 1 e' riportato, per  specifiche  categorie  di  residui
produttivi,  un  elenco  delle  principali  norme  che  regolamentano
l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di
attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali,  alle
condizioni previste dall'articolo 6. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  direttiva
          2008/98/CE del 19 novembre 2008 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune
          direttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          Europea del 22 novembre 2008, n. L 312: 
              «Art. 5 (Sottoprodotti). - 1. Una sostanza  od  oggetto
          derivante  da  un  processo  di  produzione  il  cui  scopo
          primario non e' la produzione di  tale  articolo  puo'  non
          essere considerato rifiuto ai sensi dell'art. 3,  punto  1,
          bensi'  sottoprodotto  soltanto  se  sono  soddisfatte   le
          seguenti condizioni: 
              a)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          ulteriormente utilizzata/o; 
              b) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzata/o
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              c) la sostanza o l'oggetto  e'  prodotta/o  come  parte
          integrante di un processo di produzione e 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1,
          possono essere adottate misure per stabilire i  criteri  da
          soddisfare affinche' sostanze  o  oggetti  specifici  siano
          considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi  dell'art.
          3, punto 1. Tali misure, intese a modificare  elementi  non
          essenziali della  presente  direttiva,  integrandola,  sono
          adottate  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  con
          controllo di cui all'art. 39, paragrafo 2.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-bis  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96: 
              «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
          e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma  1,  lettera
          a), qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa  tutte  le
          seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, si applica solo alle terre  e  rocce  da  scavo  che
          provengono da attivita'  o  opere  soggette  a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle ipotesi  disciplinate  dall'art.  109
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 185, comma  1,  lettere
          c) e f) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di  applicazione).  -
          (Omissis); 
                c) il suolo non contaminato e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
              (Omissis); 
                f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
          lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci  e
          le potature provenienti dalle  attivita'  di  cui  all'art.
          184, comma 2, lettera e), e comma 3,  lettera  a),  nonche'
          ogni altro materiale  agricolo  o  forestale  naturale  non
          pericoloso  destinati  alle  normali  pratiche  agricole  e
          zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
          o per la produzione di energia da tale biomassa,  anche  al
          di fuori del luogo di  produzione  ovvero  con  cessione  a
          terzi, mediante  processi  o  metodi  che  non  danneggiano
          l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 
              (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   2-bis,   del
          decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure  urgenti  per
          il  rilancio  competitivo  del   settore   agroalimentare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008, n.
          258, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          2008, n. 205: 
              «Art.  2-bis  (Disposizioni  in  materia  di   biomasse
          combustibili  relative  alla  vinaccia  ed  al  biogas  nei
          processi  di  distillazione).  -  1.  Le  vinacce  vergini,
          nonche' le vinacce esauste ed  i  loro  componenti,  bucce,
          vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione
          e   di   distillazione,   che   subiscono    esclusivamente
          trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il  lavaggio
          con acqua o l'essiccazione, nonche', previa  autorizzazione
          degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati
          alla combustione nel  medesimo  ciclo  produttivo  sono  da
          considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina  di  cui
          alla sezione 4 della parte II dell'allegato  X  alla  parte
          quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas
          derivante  da  processi  anaerobici  di  depurazione  delle
          borlande della distillazione destinato alla combustione nel
          medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione  6  della
          parte II dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006.». 
              - La direttiva n. 2015/1535 del 9  settembre  2015  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  che   prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione  (codificazione),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  del  17  settembre
          2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  184-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.