Allegato A (art. 1, comma 1, lettera r)) «Allegato I (art. 2, comma 1, lettera c)) REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA Osservazioni preliminari 1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per l'ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio corrispondente allorche' esso viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore o dal fabbricante. 2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi. 3. Il fabbricante e l'installatore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi. 1. Considerazioni generali. 1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non e' trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006, pag. 24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. In ogni caso, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. 1.2. Supporto del carico Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro. 1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono avere ne' raccordi, ne' impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento. 1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocita' eccessiva) 1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale. 1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocita' eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocita' eccessiva. 1.4.3. Gli ascensori a velocita' elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocita'. 1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilita' delle funi di trazione sulla puleggia. 1.5. Motore 1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina. 1.5.2. L'installatore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza. 1.6. Comandi 1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti. 1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata. 1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi. 1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che: a) sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore; b) l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico; c) i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca; d) un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa. 2. Rischi per le persone al di fuori della cabina. 2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile. 2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, in base alla facolta' lasciata agli Stati membri dalla direttiva attuata con il presente regolamento, e' consentito mediante accordo preventivo secondo le procedure di cui all'articolo 17-bis, in particolare in edifici gia' esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente e' irrealizzabile. 2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile: a) un movimento della cabina azionato volontariamente o involontariamente se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano; b) l'apertura di una porta di piano se la cabina non si e' fermata ed e' al di fuori della zona di piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocita' di tale ripristino sia controllata. 3. Rischi per le persone nella cabina. 3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano. 3.2. In caso di interruzione dell'alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocita' massima prevista dall'installatore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico. 3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non puo' invadere lo spazio libero previsto al punto 2.2. 3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 e' in posizione operativa. 4. Altri rischi. 4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento. 4.2. Quando devono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, devono presentare un'adeguata resistenza al fuoco in termini di integrita' e di proprieta' relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico). 4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa. 4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina. 4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento. 4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore, essi possano terminare i movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra. 4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta e' aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza. 4.9. I mezzi di comunicazione di cui al punto 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al punto 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso. 4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso. 5. Marcatura. 5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto. 5.2. Se l'ascensore e' progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina. 6. Istruzioni. 6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi: a) il montaggio; b) i collegamenti; c) la regolazione; d) la manutenzione. 6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti: a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonche' alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4; b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche. Allegato II (art. 6-ter, comma 2) A. Contenuto della dichiarazione di conformita' ue per i componenti di sicurezza per ascensori La dichiarazione di conformita' UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi: a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante; b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato; c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l'identificazione del componente di sicurezza per ascensori e' possibile includere un'immagine; d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione; e) anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori; f) tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa; g) una dichiarazione attestante la conformita' del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate; i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all'allegato IV, parte A e all'allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato; j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita' al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all'allegato IX; k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati VI o VII; l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; m) luogo e data della firma; n) firma. B. Contenuto della dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori La dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, e' redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi: a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'installatore; b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato; c) descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l'ascensore e' installato; d) anno di installazione dell'ascensore; e) tutte le disposizioni pertinenti che l'ascensore soddisfa; f) una dichiarazione attestante la conformita' dell'ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate; h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo degli ascensori di cui all'allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato; i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII; j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale per gli ascensori di cui all'allegato V; k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualita' applicato dall'installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati X, XI o XII; l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell'installatore o del suo rappresentante autorizzato; m) luogo e data della firma; n) firma. Allegato III (art. 1, comma 2) Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori 1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano. 2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati. 3. Dispositivi di limitazione di velocita' eccessiva. 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia: i) a caratteristica non lineare, o ii) con smorzamento del movimento di ritorno. b) Ammortizzatori a dissipazione di energia. 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici. Allegato IV (art. 6, comma 1, lettera a) e art. 6-bis, comma 1, lettera a)) Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B) A. Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori 1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all'allegato I e che permettera' all'ascensore sul quale sara' correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni. 2. La domanda di esame UE del tipo e' presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonche' il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica; d) un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l'indicazione del luogo in cui puo' essere esaminato. L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove; e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 3. La documentazione tecnica permette di valutare la conformita' del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza per ascensori. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocita', il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di esplosione, intemperie); b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione; c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori; d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; e) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; f) le relazioni sulle prove effettuate; g) un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori; h) le disposizioni adottate durante la fabbricazione per garantire la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori di serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato. 4. L'organismo notificato: a) esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori; b) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove; c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche; d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente; e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 5. Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori risulta conforme alle condizioni di cui al punto 1, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validita' del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori non soddisfa le condizioni di cui al punto 1, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato. 6. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa piu' le condizioni di cui al punto 1. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 7. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 o sulle condizioni di validita' del certificato di esame UE del tipo. L'organismo notificato esamina la modifica e comunica al richiedente se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L'organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi. 8. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. 9. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall'organismo notificato. 10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato. 11. Rappresentante autorizzato Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 10, purche' siano specificati nel mandato. B. Esame UE del tipo degli ascensori. 1. L'esame UE del tipo degli ascensori e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico dell'ascensore modello o dell'ascensore rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I ad esso applicabili. L'esame UE del tipo di un ascensore include l'esame di un campione rappresentativo di un ascensore completo. 2. La domanda di esame UE del tipo e' presentata dall'installatore o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore; e se la domanda e' presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica; d) l'indicazione del luogo in cui l'ascensore campione puo' essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio); e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio dell'installatore oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore. 3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti: a) una descrizione dell'ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite; b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione; c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore; d) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza considerati; e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del regolamento, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; f) una copia delle dichiarazioni di conformita' UE dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore; g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore; h) le relazioni sulle prove effettuate; i) un esemplare delle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2; j) le disposizioni adottate durante l'installazione per garantire la conformita' dell'ascensore di serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. 4. L'organismo notificato: a) esamina la documentazione tecnica e le prove a sostegno per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante; b) concorda con l'installatore il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove; c) verifica che l'ascensore campione sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche; d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l'installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente; e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dall'installatore applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo dell'installatore. 6. Qualora il tipo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I applicabili all'ascensore interessato, l'organismo notificato rilascia un certificato di esame UE del tipo all'installatore. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo dell'installatore, le conclusioni dell'esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validita' del certificato e i dati necessari per l'identificazione tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare, in occasione dell'ispezione finale, la conformita' degli ascensori al tipo approvato. Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore. 8. L'installatore informa l'organismo notificato di tutte le modifiche al tipo approvato, comprese le modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I o sulle condizioni di validita' del certificato di esame UE del tipo. L'organismo notificato esamina la modifica e comunica all'installatore se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L'organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, a seconda dei casi. 9. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati. 10. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall'organismo notificato. 11. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, compresi i suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 12. Rappresentante autorizzato Il rappresentante autorizzato dell'installatore puo' presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 11, purche' siano specificati nel mandato. Allegato V (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1)) Esame finale degli ascensori 1. L'esame finale e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita' approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore prende tutte le misure necessarie affinche' l'ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I e a uno dei seguenti: a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo; b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita' conformemente all'allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non e' interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Esame finale L'organismo notificato scelto dall'installatore effettua l'esame finale dell'ascensore da immettere sul mercato per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all'allegato I. 3.1. L'installatore presenta una domanda di esame finale a un unico organismo notificato di sua scelta e fornisce i seguenti documenti all'organismo notificato: a) il progetto d'insieme dell'ascensore; b) i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando; c) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I; d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. L'organismo notificato non puo' esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformita' dell'ascensore. Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all'allegato I. 3.2. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti: a) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all'allegato IV, parte B; b) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore sia conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita' approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto. 3.3. Le prove dell'ascensore comprendono almeno: a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.); b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale e' quello indicato al punto 5 dell'allegato I. Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l'utilizzazione dell'ascensore. 4. Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e rilascia un certificato di esame finale recante gli esami e le prove eseguiti. L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se rifiuta di rilasciare il certificato di esame finale, l'organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore si rivolge al medesimo organismo notificato. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 5.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE e del certificato di esame finale a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di esame finale. 7. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1 e 56 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato. Allegato VI (art. 6, comma 1, lettera b)) Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E) 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori e' la parte della procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti applicabili di cui all'allegato I e siano idonei, se correttamente installati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di soddisfare tali requisiti. 2. Obblighi del fabbricante Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' per i componenti di sicurezza per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) l'indirizzo del luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori; d) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare; e) la documentazione relativa al sistema di qualita'; f) la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del certificato di esame UE del tipo. 3.2. Nel quadro del sistema di qualita', ciascun componente di sicurezza per ascensori viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificare che soddisfi le condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita'; b) della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'; e e) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato del controllo deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori interessata e che conosca i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f), al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme. La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante adempie correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali dove si eseguono l'esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso i locali del fabbricante in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori. L'organismo notificato puo' procedere o far procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e' stata compilata. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f); b) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e); c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante, purche' siano specificati nel mandato. Allegato VII (art. 6, comma 1, lettera c)) Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H) 1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' dei componenti di sicurezza per ascensori e' la procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili di cui all'allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente installati di soddisfare tali requisiti. 2. Obblighi del fabbricante Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, dell'esame finale e delle prove dei componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) l'indirizzo del luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova; c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare; d) la documentazione tecnica descritta al punto 3 dell'allegato IV, parte A, di un modello di ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare; e) la documentazione relativa al sistema di qualita'; f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' totale deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' dei prodotti; b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate o non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano state rispettate le condizioni di cui al punto 1; c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione dei componenti di sicurezza per ascensori; d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli; f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme. La decisione viene notificata al fabbricante e, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' totale in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove; c) la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati; d) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' totale in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone il marchio CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e' stata compilata. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, primo comma; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. L'organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonche' la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante, purche' siano specificati nel mandato. Allegato VIII (art. 6-bis, comma 1, lettera c)) Conformita' basata sulla verifica dell'unita' per gli ascensori (Modulo G) 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore 2.1. L'installatore prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2.2. L'installatore presenta la domanda di verifica dell'unita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) il luogo in cui e' installato l'ascensore; c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; d) la documentazione tecnica. 3. La documentazione tecnica consente di valutare la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all'allegato I. La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione dell'ascensore; b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione; c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore; d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione; e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore; g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'installatore; h) le relazioni sulle prove effettuate; i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I. 4. Verifica L'organismo notificato scelto dall'installatore esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell'allegato V. Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo alle prove effettuate. L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformita', l'organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell'unita', l'installatore si rivolge al medesimo organismo notificato. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformita'. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 5.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di conformita' insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 7. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato. Allegato IX (art. 6, comma 1, lettera a)) Conformita' al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2) 1. La conformita' al tipo con controllo per campione e' la parte della procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui all'allegato I e che consentiranno all'ascensore nel quale siano correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti alle condizioni di cui al punto 1. 3. Il fabbricante presenta una domanda di controllo per campione a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati; d) l'indirizzo del luogo in cui possono essere prelevati i campioni dei componenti di sicurezza per ascensori. 4. L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sui componenti di sicurezza per ascensori a intervalli casuali. Si esamina un adeguato campione dei componenti di sicurezza per ascensori finali, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si effettuano prove appropriate stabilite dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Laddove uno o piu' componenti di sicurezza per ascensori esaminati non siano conformi, l'organismo notificato adotta le opportune misure. Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza per ascensori saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza per ascensori. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' al tipo riguardo agli esami e alle prove effettuati. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformita' al tipo. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e' stata compilata. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante, purche' siano specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato non puo' adempiere agli obblighi incombenti al fabbricante a norma del punto 2. Allegato X (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2)) Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto per gli ascensori (Modulo E) 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita' totale approvato conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore applica un sistema di qualita' approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sull'ascensore come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. L'installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare; e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Nel quadro del sistema di qualita', ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita'; b) della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell'immissione sul mercato, tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell'allegato V; d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'; e) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione. La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. L'installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.4.1. L'installatore deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema. 3.4.2. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che l'installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione l'installatore consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di installazione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce all'installatore una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per l'installazione dell'ascensore. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita' e dell'ascensore. Esso deve fornire all'installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. L'installatore, per dieci anni a decorrere dall'ultima data di immissione sul mercato dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 7.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 7.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato. Allegato XI (art. 6-bis, comma 1, lettera b)) Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' piu' esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1) 1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' piu' l'esame del progetto degli ascensori e' la procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, del montaggio, dell'installazione, dell'esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. L'adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata conformemente al punto 3.3. 3. Sistema di qualita' 3.1. L'installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) la documentazione tecnica descritta all'allegato IV, parte B, punto 3; e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi di qualita', schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' del prodotto; b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I; c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione degli ascensori; d) degli esami e delle prove che saranno effettuati all'atto dell'accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti; e) delle relative tecniche, dei relativi processi e interventi sistematici di montaggio, installazione, controllo e garanzia della qualita' che saranno utilizzati; f) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore ecc.), durante e dopo l'installazione (tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell'allegato V); g) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; h) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. Esame del progetto 3.3.1. Se il progetto non e' pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se e' conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I e, in caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del progetto all'installatore, precisandone i limiti di validita' e i dati necessari per identificare il progetto approvato. 3.3.2. Se il progetto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad esso applicabili di cui all'allegato I, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del progetto e informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non e' piu' conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore. 3.3.3. L'installatore tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I o alle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del progetto, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto. 3.3.4. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 3.3.5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 3.4. Verifica del sistema di qualita' L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacita' dell'installatore di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'ascensore a tali norme. La decisione viene notificata all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.5. L'installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che l'installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. L'installatore deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita' totale; b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove; c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di accettazione degli approvvigionamenti e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce all'installatore una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso l'installatore o presso il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire all'installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'ascensore: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, quarto comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica delle approvazioni delle decisioni dei sistemi di qualita' totale rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni delle decisioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso respinte, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. L'organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonche' la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 7.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 7.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato. Allegato XII (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3)) Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' della produzione degli ascensori (Modulo D) 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' della produzione degli ascensori e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita' approvato conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore applica un sistema approvato di qualita' per la fabbricazione, il montaggio, l'installazione, l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. L'installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare; e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili di cui all'allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione; d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' dell'ascensore e se il sistema di qualita' della produzione funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione. La decisione e' notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. L'installatore deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.4.1. L'installatore deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema. 3.4.2. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. L'organismo notificato appone, o fa apporre, il suo numero identificativo accanto alla marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e 19. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che l'installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione l'installatore consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema della qualita' e fornisce all'installatore una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso l'installatore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce all'installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'ascensore: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le decisioni delle approvazioni dei sistemi di qualita' della produzione rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 7.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 7.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato.».