(Allegato)
                              Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244 
 
    All'articolo 1: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di assicurare compiuta  attuazione  alla  proroga
sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma  2  e  per
incrementare   l'efficienza    delle    carceri,    l'Amministrazione
penitenziaria,  nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali   relative
all'anno  2016  previste   dall'articolo   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del  Corpo  di  polizia
penitenziaria 887 unita' di personale, in via  prioritaria,  mediante
lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti  residui,
mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non  vincitori
dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al  1°  gennaio
2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative 
ai concorsi piu' recenti»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre
anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6,  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre  2013,  n.  125,  per  la   partecipazione   alle   procedure
concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e'  differito
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Nel  triennio  2017-2019,  nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno e previo  espletamento  della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine  di  favorire
una maggiore  e  piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo  determinato,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  puo'  bandire,  in  deroga   alle
procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti  disponibili  nella  propria  dotazione   organica,   procedure
concorsuali,  per  titoli  ed   esami,   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato  di  personale  non  dirigenziale,   per   230   unita'
complessive,  ai  sensi  del  citato  articolo  4,   comma   6,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
    3-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  3-bis,
valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in  euro  11.685.840  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad  euro  5.000.000  per
ciascuno   degli   anni    2017    e    2018    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a  decorrere
dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 275, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840  per  l'anno
2018  ed  euro  10.159.860  a  decorrere  dall'anno   2019   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017,  per  euro  6.685.840  per
l'anno 2018 e  per  euro  7.559.860  a  decorrere  dall'anno  2019  e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze 
per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, da bandire entro il 31  dicembre  2018  e  i  cui  requisiti  di
partecipazione devono essere posseduti  dal  personale  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  il  termine  di  scadenza  dei  contratti  del
personale in servizio a tempo determinato,  fissato  al  31  dicembre
2017, e' prorogato,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da  19  a
29  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  fino  alla
conclusione delle medesime procedure  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto  personale
sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato  e
su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito  del
contributo ordinario pari ad euro 5  milioni  a  decorrere  dall'anno
2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT,  nonche'  sulle  risorse
disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento 
fondamentale e accessorio del personale interessato»; 
      dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    «12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016  previsto  dall'articolo
4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' prorogato al 31 dicembre 2017,  per  il  personale  dell'Autorita'
garante  della  concorrenza  e   del   mercato   all'esclusivo   fine
dell'indizione di una o piu' procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami,  per  l'inquadramento  a  tempo  indeterminato  del  personale
assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo  determinato  a
seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei
limiti  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie  e  della  pianta
organica rideterminata ai sensi del presente  comma,  senza  oneri  a
carico del  bilancio  dello  Stato.  A  tal  fine,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  la  pianta  organica  di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  e'
incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione  di  quaranta
unita' del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al 
comma 4 del medesimo articolo»; 
      dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
    «15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le parole 
da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse. 
    15-ter. La disposizione di cui al  comma  15-bis  si  applica  ai
componenti della Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. 
    15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  abbiano
gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il  personale
in attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  fermo  restando  il  rispetto  dei
vincoli finanziari ivi  richiamati,  possono  prorogare  i  piani  di
recupero  delle  somme  indebitamente  erogate  di  cui  al  medesimo
articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a  cinque  anni,  a
condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento  delle  riduzioni
di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento  di
ulteriori riduzioni di spesa derivanti  dall'adozione  di  misure  di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a
processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita  relazione,  corredata  del
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al 
conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero»; 
      dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: 
    «16-bis. Fino all'entrata  in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il  30  novembre  2017,  e'
prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica  30
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  15
ottobre 2016, di  approvazione  del  Programma  statistico  nazionale
2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1  al  medesimo
decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i  quali  e'
prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che  comportano  obbligo  di
risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo  7  del
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  l'elenco  dei
lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione 
dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  della  legge  26
ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del contributo medesimo"
sono soppresse. La disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata  dal
presente comma, si applica a decorrere  dall'esercizio  successivo  a
quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 
della medesima legge»; 
    al comma  5,  dopo  le  parole:  «Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri» sono inserite le seguenti: «, per un periodo di tre anni  e
al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle 
attivita' necessarie per fornire il servizio,». 
    All'articolo 3: 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui  alla  legge  3
giugno 1999,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  e  delle  loro
rispettive   articolazioni   e   sezioni   territoriali,   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, nonche' sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, puo'  essere  ulteriormente  concesso,  alle
medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite  delle
risorse  disponibili  di  cui   all'articolo   16,   comma   2,   del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
    2-ter.  Il  termine  per   l'entrata   in   vigore   dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  concernente
l'individuazione  delle  attrezzature  di  lavoro  per  le  quali  e'
richiesta una specifica  abilitazione  degli  operatori,  nonche'  le
modalita' per il riconoscimento  di  tale  abilitazione,  i  soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita'
della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre  2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati  i  corsi  di
aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto 
accordo del 22 febbraio 2012»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "termine di dodici mesi". 
    3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, e' sostituita dalla 
seguente: "2018". 
    3-quater. All'articolo 15, comma 1, del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n.151, la parola: "2017" e' sostituita dalla 
seguente: "2018". 
    3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015"
sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016"  e  le  parole:  "entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" 
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017"; 
      b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli  aventi
diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 
2016". 
    3-sexies. All'articolo 1, comma  288,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per
l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di 
rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017". 
    3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 
208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: 
      a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di  quota  di
corrispondente importo delle  disponibilita'  in  conto  residui  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
      b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di  quota  di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di
risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5,  comma  4-bis,  della
legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione  a  stralcio  separata
istituita nell'ambito dello stesso  Fondo  di  rotazione  per  essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali; 
      c)  quanto  a  60  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190; 
      d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente 
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies; 
      e) quanto a 107 milioni di euro, ai  fini  della  compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto,  mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 
189. 
    3-octies.  Ai  fini  della  prosecuzione  della   sperimentazione
relativa al riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  310,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  prorogate  fino  al  30
giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel  limite
di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo  onere,  pari  a
19,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 148. 
    3-novies.  Il  termine  per  l'esercizio  dell'opzione   di   cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i  lavoratori  dipendenti
che non l'hanno  gia'  esercitata,  secondo  le  modalita'  attuative
individuate  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il termine per l'adeguamento alla  normativa  antincendio
per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non si sia  ancora  provveduto  all'adeguamento  antincendio
indicato dall'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Ministro dell'interno  16  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione  agli
adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31  dicembre  2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle 
lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, al primo periodo, le parole: "del sesto anno" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole: 
"settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della  legge
15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento  degli  istituti  per
sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I,  titolo  II,
capo III, sezione II, del testo unico di cui al  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 
1, del medesimo testo unico. 
    5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2021". 
    5-quater.  All'articolo  19,  comma  1,  del   decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "e
2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017". 
    5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle 
seguenti: "quattro anni". 
    5-sexies.  Il  termine  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni. 
    5-sexies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il 
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Al fine di consentire la piena operativita'  del  Consiglio
nazionale dell'ordine,  le  votazioni  per  il  rinnovo  di  tutti  i
consigli   territoriali   dell'ordine   in   carica    si    svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di  scadenza.  La
proclamazione  degli  eletti  deve  essere  effettuata  entro  il  31
dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali  e  il  Consiglio
nazionale in carica,  se  scadono  antecedentemente  al  quadrimestre
indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure 
elettorali sopra indicate"». 
      All'articolo 5, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
    «11-bis. Il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo
periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 31 
dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. 
    11-ter. All'articolo 38, comma 2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e successive  modificazioni,  le  parole:  "entro  il  7
ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 
2017". 
    11-quater. La proroga del termine  di  cui  al  comma  11-ter  si
applica agli enti  e  ai  privati  interessati  che  provvedono  agli
adempimenti previsti  dall'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro
il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti 
dall'articolo 4 del medesimo regolamento. 
    11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine  di  cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' 
prorogato al 31 dicembre 2017. 
    11-sexies.  All'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge   30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 
dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
    11-septies. Per gli enti locali che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  pur  avendo
avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  di  cui
all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato  il  termine  di  cui  al
primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello
di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di  cui
all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un  nuovo  piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di  cui
all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' prorogato al 30  aprile  2017.  Non  si  applica  l'ultimo
periodo  del  medesimo  articolo  243-bis,  comma  1,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  La  facolta'  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' subordinata all'avvenuto  conseguimento
di  un   miglioramento,   inteso   quale   aumento   dell'avanzo   di
amministrazione  o  diminuzione  del  disavanzo  di  amministrazione,
registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente  locale.  Nelle
more del termine di cui al primo periodo del presente  comma  e  sino
alla conclusione della relativa procedura, non si applica  l'articolo
243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione 
del medesimo». 
    All'articolo 6: 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Al  fine  di  allineare  le  scadenze  delle  concessioni  di
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione  delle
procedure di assegnazione, il termine  delle  concessioni  in  essere
alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e  con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. 
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano  gia'  provveduto,
devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine  del  rilascio
delle nuove concessioni entro la  suddetta  data.  Nelle  more  degli
adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti 
degli operatori uscenti»; 
    al comma 9, le parole: «All'articolo 3, comma 2,  lett.  b),  del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con  modificazioni
in legge 25 febbraio 2016, n. 21,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«All'articolo 1,  comma  3-ter,  lettera  b),  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 2010, n. 41,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi
da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle
norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al  comma  1-bis
dell'articolo  4  del  decreto-legge  14  novembre  2003,   n.   314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368,
le parole: "di un'aliquota della componente della  tariffa  elettrica
pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora  consumato"  sono
sostituite dalle seguenti: "di aliquote della tariffa  elettrica  per
un gettito complessivo pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione 
di terzi"»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 
13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 8, il quinto periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non  accettino  tutte
le risultanze del  parere  ovvero  non  conformino  o  aggiornino  di
conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in  particolare,  alle
prescrizioni relative  alla  realizzazione  di  specifici  interventi
recate  nel  medesimo  parere,   da   attuare   entro   la   scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in  corso  di  validita';  a
tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza  con  tutte
le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma
5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20"; 
      b) al comma 8.1, primo periodo, le  parole:  "puo'  presentare"
sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta 
giorni"; 
      c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: 
        "8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1,
il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30  settembre  2017,
ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di  approvazione  delle  modifiche  del  Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se 
antecedente alla suddetta data". 
    10-ter.  All'articolo   2,   comma   6,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai  sensi  del  medesimo
comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di approvazione delle modifiche del  Piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi 
stabilito a norma del comma 5". 
    10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di
beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche'
di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a  carico  dei
soggetti  inclusi  nell'elenco   dell'ISTAT   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano  alla
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui 
all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono 
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  All'articolo  11,   comma   6,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
      a) le parole: ", valida per due anni dalla data della sua 
pubblicazione," sono soppresse; 
      b) dopo le parole: "deve essere utilizzata"  sono  inserite  le
seguenti: ", per sei anni a partire dalla data del  primo  interpello
effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso 
straordinario,"»; 
    al comma 3, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle 
seguenti: «1º gennaio 2020»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. I  termini  vigenti  previsti  a  carico  dei  veterinari
iscritti agli albi  professionali  per  l'invio  al  Sistema  tessera
sanitaria dei dati delle spese veterinarie  sostenute  dalle  persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti  le  tipologie  di
animali individuate dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 6 giugno 2001, n.  289,  fissati  con  il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati
al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle 
spese». 
      Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Proroga del contributo in favore  dell'I.R.F.A.).  -
1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della  legge  12
novembre 2011, n. 183, in favore  dell'I.R.F.A.  -  Istituto  per  la
riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e' prorogato nella  misura
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018  e  2019.  Al
relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli  anni  2017,
2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo 
Ministero». 
      All'articolo 8, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. All'articolo 2257 del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite 
dalle seguenti: "30 maggio 2018"; 
      b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite 
dalle seguenti: "15 luglio 2018". 
    5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3  dicembre  2009,
n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni  2015  e
2016" e: "nel 2015 e 2016" sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 
2019"». 
    All'articolo 9: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: 
"31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di  competenza  statale  si  adeguano  alle
previsioni del presente comma entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
dandone  comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. Il Ministero effettua le verifiche  entro  novanta  giorni
dalla comunicazione anzidetta e,  in  caso  di  mancato  adeguamento,
dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine,  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nell'ambito dei  servizi
di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese
ai fini del presente comma si intende il raggruppamento  verticale  o
orizzontale;   per   raggruppamento   verticale   si    intende    un
raggruppamento di operatori economici il  cui  mandatario  esegue  le
attivita' principali  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  i
mandanti  quelle  indicate  come   secondarie;   per   raggruppamento
orizzontale  si  intende  un  raggruppamento  in  cui  gli  operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli  accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni di  sicurezza  e  regolarita'  dei
servizi  ai  sensi   del   comma   2,   lettera   g),   relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia 
accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza"»; 
    al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«Conseguentemente,    la    sospensione    dell'efficacia    disposta
dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 
si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»; 
    al comma 5, le parole: «28 febbraio 2017» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 marzo 2017»; 
    al comma 6, le parole: «5 giugno 2015, n. 81» sono sostituite 
dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81»; 
    al  comma  9,  le  parole:  «All'articolo  4,  comma  8-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2013,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo  12,  comma  7,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,»; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
    «9-bis. Ricorrendo i  presupposti  di  cui  all'articolo  44-ter,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la  gestione  operante
sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta  in  esercizio  alle
condizioni previste dall'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 56 dell'8  marzo  2013,  fino  al  completamento
degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale  di  sviluppo
per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2020. 
    9-ter. Nelle more della formalizzazione del  nuovo  contratto  di
programma-parte servizi 2016-2021 tra lo  Stato  e  Rete  ferroviaria
italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole  dal  CIPE  nella
seduta del 10 agosto  2016,  al  fine  di  garantire  continuita'  ai
programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale,
il  vigente  contratto  di  programma-parte  servizi   2012-2014   e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo  necessario
al completamento dell'iter di approvazione previsto  dall'articolo  1
della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non  oltre  il
30 settembre 2017. Resta salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  10,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
    9-quater. Al fine di migliorare e incrementare  la  capacita'  di
progettazione  e  realizzazione  degli   investimenti,   nonche'   di
contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si  applicano
per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento  della  spesa  per
incarichi di  studio  e  consulenza  e  per  formazione  strettamente
riferiti alle attivita' tecniche di progettazione, monitoraggio e 
controllo tecnico-economico sugli interventi stradali. 
    9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma  9-quater,
nonche' per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza della rete stradale di propria competenza, al  Gruppo  Anas
non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti  vincoli
e limiti assunzionali con riferimento  a  diplomati  e  laureati  per
posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale 
tecnico-operativo. 
    9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e  9-quinquies
si applicano nei limiti delle disponibilita' della Societa'  e  resta
comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 
    9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili  e  al  fine  di
garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno
e' assegnato, a titolo di anticipazione,  alla  provincia  stessa  un
contributo  di  euro  5  milioni  a  valere  sulle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 868, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.
L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia 
di Belluno. 
    9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: 
"31 dicembre 2017". 
    9-novies. Agli oneri derivanti dal comma  9-octies,  valutati  in
15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2027,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    9-decies.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,8 milioni di euro per 
l'anno 2028. 
    9-undecies. Agli oneri di cui  al  comma  9-decies,  pari  a  6,8
milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 
9-octies. 
    9-duodecies. Il termine di durata in carica  dei  componenti  del
Comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale  degli   autotrasportatori
fissato dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  9  aprile  2014,  n.  140,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, 
n. 284, e' prorogato di un anno». 
      All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e  al  secondo
periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1"; 
      b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
        "1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di
prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati  assegnati  alla
prima  sede,  il  termine  di  cui  all'articolo  194,  primo  comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per  l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito  da  quattro  anni  a  tre  anni.  Il
presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede 
e' assegnata nell'anno 2017". 
    2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre  2012,
n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 
    2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 
    2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, al secondo  periodo,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e, al terzo  periodo,  le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro 
mesi". 
    2-sexies. All'articolo  2-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite 
dalle seguenti: "30 giugno 2017"». 
    All'articolo 11: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,  n.
225, si applicano a decorrere dal 1º luglio 2017. Fino al  30  giugno
2017  si  applicano  gli  articoli  21,  22,  23  e  24  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data 
di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225»; 
    al comma 3, al primo periodo, le parole: «entro  novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017,  una  quota
delle risorse di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere
destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel  limite  massimo
di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni  di
euro e'  ripartita,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 3, comma  5,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
    3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016,  n.
220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno  2017,  una  quota
parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della  legge  12
novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla  societa'  Istituto
Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti  anche
mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine  di
potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di  cui  al  medesimo
articolo 7 della legge n. 220 del 2016,  nonche'  di  valorizzare  il
patrimonio cinematografico nazionale. Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma, la  societa'  Istituto  Luce-Cinecitta'  S.r.l.,  nel
quadro e nei limiti delle funzioni ad essa  attribuite  dall'articolo
14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'  autorizzata  a
stipulare   uno   o   piu'   accordi   quadro   con    la    societa'
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,  in  quanto  concessionaria  di
servizio pubblico, da approvare  entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico. 
    3-quater. All'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
febbraio 2015, n.11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre
2017" sono soppresse. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2017.  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di
euro annui a decorrere dal 2017,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,  comma  1,  della
legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a
decorrere    dal    2017,    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 
turismo». 
    All'articolo 12: 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
    2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28  luglio  2016,  n.
154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno". 
    2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" 
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017"; 
      b) al comma  2,  le  parole:  ",  a  decorrere,  per  il  primo
versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di 
entrata in vigore della presente legge" sono soppresse»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in 
materia di ambiente e agricoltura». 
    All'articolo 13: 
    al comma 4, le parole: «1º luglio  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1º ottobre 2017» e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "ovvero,  a
decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte  le  entrate  riscosse,  dal
gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, e si avvalga di reti  di  acquisizione  del  gettito  che  fanno
ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale  gia'  riconosciute
dall'Amministrazione finanziaria, tali  da  consentire,  in  presenza
della citata cauzione, l'acquisizione diretta  da  parte  degli  enti
locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento,  al
netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del 
predetto gestore"; 
      b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 
all'articolo 1, comma 3"»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147,"
sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al  contributo  di
sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23,". 
    4-ter. Gli obblighi  di  comunicazione  dei  dati  relativi  agli
acquisti intracomunitari di  beni  ed  alle  prestazioni  di  servizi
ricevute da soggetti stabiliti  in  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, previsti dall'articolo 50, comma  6,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, nel testo  vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati 
al 31 dicembre 2017. 
    4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 
427, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche,
in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi
riepilogativi delle cessioni e  degli  acquisti  intracomunitari  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro
dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di
cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  presentano  l'elenco
riepilogativo degli acquisti  intracomunitari  di  beni  ricevuti  da
soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e d'intesa con l'Istituto nazionale  di  statistica,  da  emanare  ai
sensi  del  comma  6-ter,  sono  definite  significative  misure   di
semplificazione  degli   obblighi   comunicativi   dei   contribuenti
finalizzate  a  garantire  anche  la  qualita'  e  completezza  delle
informazioni  statistiche  richieste  dai   regolamenti   dell'Unione
europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che  il
numero dei soggetti obbligati all'invio degli  elenchi  riepilogativi
di cui ai periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con  obblighi
informativi inferiori rispetto  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito
di eventuali  modifiche  dei  regolamenti  dell'Unione  europea,  con
analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di 
semplificazione delle comunicazioni richieste". 
    4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo  50,  comma  6,
terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  come
sostituito dal comma 4-quater  del  presente  articolo,  e'  adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° 
gennaio 2018. 
    4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati. 
    4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
il comma 147 e' abrogato. 
    4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  il
comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2016»; 
    al comma 5, le  parole  da:  «"Fino  all'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di recepimento della direttiva»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «"Fino  al  trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017"»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo
34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  con
esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma
4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere 
esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino  al  16
novembre 2022, per un importo massimo  pari  a  6.898,52  milioni  di
diritti speciali di prelievo,  la  durata  dell'accordo  di  prestito
denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di  cui  all'articolo  2,
comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali  prestiti
e' accordata la garanzia dello Stato per il  rimborso  del  capitale,
per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi  di
cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre
confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 
4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190. 
    6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma  6-bis,  valutati
in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017  al  2022,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, 
n. 190, si provvede: 
      a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del  fondo
di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
      b)  per  ciascuno  degli  anni  dal  2018  al  2022,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al medesimo Ministero. 
    6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui  ai  commi
6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero 
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
    6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse 
di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie. 
    6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca  d'Italia  per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore  dei  Paesi
piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14  dell'articolo  2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.  A  tal  fine  la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei  limiti  di
400 milioni di diritti speciali di prelievo da  erogare  a  tassi  di
mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo
le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il 
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
    6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata  la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi 
maturati. 
    6-octies. La garanzia dello Stato di cui al  comma  6-septies  e'
elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 
    6-novies.  Nel  quadro  della  strategia  complessiva   volta   a
rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale  e  una
crescita economica a vantaggio di tutti i paesi  e  i  popoli  ed  in
linea con il piano d'azione del  Vertice  di  Hangzhou  tenutosi  nel
settembre  2016,  sono  prorogate  le  disposizioni  urgenti  per  la
partecipazione  dell'Italia  agli  interventi  del  Fondo   monetario
internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia e'  autorizzata  a
stipulare  con  il  Fondo  monetario  internazionale  un  accordo  di
prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni
di euro. La scadenza  dell'accordo  di  prestito  e'  fissata  al  31
dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31  dicembre  2020.  E'
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del  capitale,  per
gli interessi maturati e per la  copertura  di  eventuali  rischi  di
cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del
suddetto accordo. I rapporti derivanti  dal  predetto  prestito  sono
regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle 
finanze e la Banca d'Italia. 
    6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti
dall'attivazione  della  garanzia  dello  Stato  per  ogni  possibile
rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati,
nonche' al tasso di  cambio,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse di  cui  all'articolo  25,  comma  6,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    6-undecies. Al  fine  di  prorogare  anche  per  l'anno  2017  il
finanziamento  necessario  alla  copertura  integrale   della   cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca,  relativa
all'anno 2016, nei limiti e secondo le  modalita'  stabiliti  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5  agosto
2016, e' destinata  una  somma  fino  a  17  milioni  di  euro.  Alla
copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17  milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle  disponibilita'  del
Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2. 
    6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le  parole:  "entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono 
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"; 
      b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono 
sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3". 
    6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, 
n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 11-bis (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Al  fine  del
miglioramento dell'efficienza e  dell'efficacia  delle  attivita'  di
vigilanza e di controllo sui prodotti  a  denominazione  protetta,  i
proventi  del  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente decreto,  di  competenza  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo  17,
capitolo 3373, dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa  del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. 
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
    6-quaterdecies. All'articolo 1, comma  712-ter,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione  nel  medesimo
anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64". 
    6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 
agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis.  Gli  intermediari  finanziari   iscritti   nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i  confidi  iscritti  nella
sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo  testo  unico,
vigenti alla data del 4 settembre  2010,  che  possono  continuare  a
operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma
4, lettera e), del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,
possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e  del  bilancio
consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al  31  dicembre
2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli 
intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto". 
    6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite 
dalle seguenti: "venticinque anni". 
    6-septiesdecies.   Il   contributo   statale   annuo   a   favore
dell'Associazione  nazionale  vittime  civili  di   guerra   di   cui
all'articolo l, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'
aumentato di euro 300.000 a  decorrere  dall'anno  2017.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro  300.000  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 
n. 307». 
      Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e
IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015). - 1. Per i soggetti
di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a)
del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta
nel quale vanno dichiarati i  componenti  reddituali  e  patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo  a  quello
in corso  al  31  dicembre  2015,  il  termine  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la  presentazione  delle
dichiarazioni in materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  IRAP,  e'
prorogato  di  quindici  giorni  al  fine  di  agevolare   la   prima
applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute 
nei commi seguenti. 
    2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 83: 
        1) al comma  1,  dopo  le  parole:  "decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38," sono inserite le seguenti: "e per i  soggetti,
diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter  del  codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del
codice civile," e le parole: "da detti principi contabili" sono 
sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili"; 
        2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese
                                            di    cui    all'articolo
                                            2435-ter    del    codice
                                            civile, che  redigono  il
                                            bilancio  in  conformita'
                                            alle   disposizioni   del
                                            codice     civile,     si
                                            applicano,   in    quanto
                                            compatibili,           le
                                            disposizioni  emanate  in
                                            attuazione del  comma  60
                                            dell'articolo   1   della
                                            legge 24  dicembre  2007,
                                            n.  244,  e   del   comma
                                            7-quater dell'articolo  4
                                            del  decreto  legislativo
                                            28 febbraio 2005, n. 38"; 
      b) al comma 2 dell'articolo 96,  dopo  le  parole:  "canoni  di
locazione finanziaria di beni strumentali" sono inserite le seguenti: 
", nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria 
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda"; 
      c) all'articolo 108: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Le spese relative a piu'  esercizi  sono  deducibili  nel  limite
                         della quota imputabile a ciascun esercizio"; 
        2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e
      alle ricerche sono calcolate sul costo degli  stessi  diminuito
      dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma
      di legge dallo Stato o da altri  enti  pubblici  a  fronte  dei
      costi relativi a studi e ricerche  si  applica  l'articolo  88,
      comma 3"; 
        4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle 
seguenti: "1 e 2"; 
      d)   all'articolo   109,   comma   4,   alinea,   la    parola:
"internazionali" e' sostituita dalle seguenti: "adottati 
dall'impresa"; 
      e) al comma 9  dell'articolo  110  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  "Sono  tuttavia  applicabili  i  tassi  di  cambio
alternativi  forniti   da   operatori   internazionali   indipendenti
utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle  operazioni  in
valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile 
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili"; 
      f) all'articolo 112: 
        1) il comma 1 e' abrogato; 
        2) al comma 2, le parole: "delle operazioni 'fuori  bilancio'
in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari 
derivati"; 
        3) al comma 3-bis, dopo le parole:  "19  luglio  2002,"  sono
inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle  micro-imprese
di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il 
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,"; 
        4) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui  al  comma  1
sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti 
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio"; 
        5) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui  al  comma  2
sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti 
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio"; 
        6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Ai fini del presente articolo lo strumento  finanziario  derivato
          si considera  con  finalita'  di  copertura  in  base  alla
          corretta  applicazione  dei  principi  contabili   adottati
          dall'impresa"; 
        7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Strumenti 
finanziari derivati". 
    3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci  di  cui  ai
numeri 9), 10), lettere  c)  e  d),  12)  e  13)"  sono  inserite  le
seguenti: ", nonche' dei componenti positivi  e  negativi  di  natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di 
azienda". 
    4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale
ai componenti positivi o  negativi  di  cui  alle  lettere  A)  e  B)
dell'articolo 2425 del codice  civile  va  inteso  come  riferito  ai
medesimi componenti  assunti  al  netto  dei  componenti  positivi  e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di 
azienda o di rami di azienda. 
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere  dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015. Continuano  ad  essere  assoggettati  alla  disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
del predetto esercizio e di quelli successivi  delle  operazioni  che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente  ai  fini   fiscali   rispetto   alle   qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al 
periodo precedente: 
      a)  la  valutazione   degli   strumenti   finanziari   derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di  copertura
di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  in  essere
nell'esercizio in corso al 31 dicembre  2015,  ma  non  iscritti  nel
relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del 
reddito al momento del realizzo; 
      b)  alla  valutazione  degli  strumenti   finanziari   derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di  copertura
di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  gia'
iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015,  si
applica l'articolo 112 del predetto testo unico,  nel  testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. 
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche  ai  fini
della determinazione della base imponibile di cui al decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
    7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili  di
cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139: 
      a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente 
a patrimonio; 
      b)  i  componenti  imputati  direttamente  a  patrimonio  netto
concorrono alla formazione della base imponibile di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  se,  sulla  base
dei criteri applicabili negli esercizi  precedenti,  sarebbero  stati
classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 
2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; 
      c) il ripristino e  l'eliminazione,  nell'attivo  patrimoniale,
rispettivamente,  di  costi  gia'  imputati  a  conto  economico   di
precedenti esercizi e di costi iscritti e  non  piu'  capitalizzabili
non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del  valore
fiscalmente  riconosciuto;  resta  ferma   per   questi   ultimi   la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi 
precedenti; 
      d) l'eliminazione nel  passivo  patrimoniale  di  passivita'  e
fondi   di   accantonamento,   considerati   dedotti   per    effetto
dell'applicazione delle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
rileva  ai  fini  della  determinazione  del  reddito;  resta   ferma
l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei  quali  detti  fondi  sono
stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa 
sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi; 
      e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base 
imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
    8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in
caso di variazioni che intervengono nei principi contabili  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di 
bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa. 
    9. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai  principi
contabili internazionali,  le  disposizioni  contenute  nell'articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  continuano  ad  applicarsi   in
relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 
dicembre 2015. 
    10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 
38, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: 
      "7-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla  data  di
approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1
dell'articolo   9-bis,   ad   emanare   eventuali   disposizioni   di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e 
dell'IRAP". 
    11. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono   adottate   le
disposizioni di revisione del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 14 marzo  2012,  recante  "Disposizioni  di  attuazione
dell'articolo  1  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare  la
normativa ivi contenuta per  i  soggetti  che  applicano  i  principi
contabili internazionali con  quella  prevista  per  i  soggetti  che
applicano le disposizioni del  presente  articolo.  Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  adottate  le
disposizioni di revisione delle disposizioni  emanate  in  attuazione
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
    12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato  in  18
milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di  euro  per  l'anno
2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di  1,7  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera 
c)». 
    All'articolo 14: 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio
2012,  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dell'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  prorogata  all'anno  2018  la
sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento  delle  rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui  pagamento  e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma  356,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei
mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018,  in  rate  di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.
Alla copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a  4,8
milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di  euro  per  l'anno
2018,   si   provvede   mediante   riduzione    di    pari    importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Al  fine  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  e
consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20
e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31  dicembre  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 
2017". 
    6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2  milioni
di euro per l'anno 2017,  si  provvede  mediante  riduzione  di  pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    6-quater. Il termine di cui all'articolo 3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31  dicembre  2017.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000  euro  per  l'anno
2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122.  Alla  copertura
degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per  l'anno
2017,   si   provvede   mediante   riduzione    di    pari    importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "In
deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125,  l'efficacia  delle  graduatorie   formatesi   all'esito   delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a  tempo  indeterminato
e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia
delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di 
cui al comma 6 del presente articolo"»; 
    al comma 9, le parole: «Al comma 4-quater  dell'articolo  10  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al 31  dicembre  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre  2018".  Ai  relativi
oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il termine di cui al comma 3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2018.
Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 
2018,»; 
      dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo 
il comma 433 e' inserito il seguente: 
      "433-bis. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  432  e  433  si
applicano negli anni 2017  e  2018,  nel  limite  di  spesa  di  euro
1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni 
del cratere"»; 
    al  comma  12,  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «come prorogato  dall'articolo  11,  comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,»; 
      dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. Ai comuni di cui al comma 436,  lettere  a),  b)  e  c),
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  attribuito
un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni 
dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
    12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n.  229,  e'  attribuito  un  contributo  secondo  gli
importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella 
tabella 2 allegata al presente decreto. 
    12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai  commi  12-bis  e
12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno  2017,  a  16.132.295,69
euro per l'anno 2018, a  13.363.947,27  euro  per  l'anno  2019  e  a
9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione  di
pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 
125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse 
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019"; 
      b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        "7-bis.  Per  i  periodi  d'imposta  dal  2017  al  2019,  le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse  di  cui  al  primo
periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e  comunque
nel  limite  annuale  per  la  fruizione  da  parte   delle   imprese
beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2018 e 2019." 
    12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto   derivanti   dal   comma
12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
    12-septies.  Gli  effetti  della  deliberazione  dello  stato  di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016,  e
prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in  conseguenza
degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nei  giorni  dal   30
settembre al 10  ottobre  2015  hanno  colpito  il  territorio  delle
province  di  Olbia-Tempio,   di   Nuoro   e   dell'Ogliastra,   sono
ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017,  limitatamente  alle
attivita'  finalizzate  all'attuazione  degli   interventi   previsti
dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 370  dell'11  agosto  2016,  ferme  restando  le
risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e 
disponibili allo scopo». 
      Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 14-bis (Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti
delle Agenzie fiscali). -  1.  All'articolo  4-bis,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  le  parole:  "da
espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: 
"da concludere entro il 31 dicembre 2017". 
    Art. 14-ter (Disposizioni di prima applicazione relative a misure
per il recupero dell'evasione). - 1. All'articolo  4,  comma  4,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1º  dicembre  2016,  n.  225,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: "Per il primo  anno  di  applicazione  della
disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente   articolo,   le
comunicazioni possono essere effettuate per il primo  semestre  entro
il 16 settembre 2017 e per il  secondo  semestre  entro  il  mese  di
febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare  le  comunicazioni
di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei 
termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21". 
    Art. 14-quater (Proroga dell'attuazione della lotteria  nazionale
collegata a scontrini e ricevute fiscali). - 1. All'articolo 1, comma
543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le  parole:  "a  decorrere
dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 
1° novembre 2017"». 
    Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle: 
 
Tabella 1 
(Articolo 14, comma 12-bis) 
    

+===========+=====+==========+===========+==========+==========+
|           |     |          |           | Contri-  | Contri-  |
|           |     |Contributo|           |   buto   |   buto   |
|           |     | compen-  |Contributo | compen-  | compen-  |
|           |     |  sativo  |  compen-  |  sativo  |  sativo  |
|  COMUNE   |Prov.|   2017   |sativo 2018|   2019   |   2020   |
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNOLO SAN|     |          |           |          |          |
|VITO       | MN  | 31.420,03|  31.420,03| 31.420,03| 31.420,03|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO-     |     |          |           |          |          |
|FRANCO SUL |     |          |           |          |          |
|PO         | MN  |  5.728,92|   5.728,92|  5.728,92|  5.728,92|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO      |     |          |           |          |          |
|VIRGILIO   | MN  | 67.187,77|  67.187,77| 67.187,77| 67.187,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARBONARA  |     |          |           |          |          |
|DI PO      | MN  |  9.246,16|   9.246,16|  9.246,16|  9.246,16|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|BELFORTE   | MN  | 14.957,25|  14.957,25| 14.957,25| 14.957,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|LUCCHIO    | MN  | 19.348,26|  19.348,26| 19.348,26| 19.348,26|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CURTATONE  | MN  | 52.880,75|  52.880,75| 52.880,75| 52.880,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FELONICA   | MN  |  9.222,71|   9.222,71|  9.222,71|  9.222,71|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GONZAGA    | MN  | 41.732,17|  41.732,17| 41.732,17| 41.732,17|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MAGNA-     |     |          |           |          |          |
|CAVALLO    | MN  |  9.081,48|   9.081,48|  9.081,48|  9.081,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MANTOVA    | MN  |403.314,49| 403.314,49|403.314,49|403.314,49|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MARCARIA   | MN  | 31.399,93|  31.399,93| 31.399,93| 31.399,93|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOGLIA     | MN  | 24.631,18|  24.631,18| 24.631,18| 24.631,18|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOTTEG-    |     |          |           |          |          |
|GIANA      | MN  | 13.302,25|  13.302,25| 13.302,25| 13.302,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OSTIGLIA   | MN  | 68.826,54|  68.826,54| 68.826,54| 68.826,54|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PEGOGNAGA  | MN  | 38.497,60|  38.497,60| 38.497,60| 38.497,60|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE DI   |     |          |           |          |          |
|CORIANO    | MN  |  5.284,00|   5.284,00|  5.284,00|  5.284,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO     |     |          |           |          |          |
|RUSCO      | MN  | 29.621,14|  29.621,14| 29.621,14| 29.621,14|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PORTO      |     |          |           |          |          |
|MANTOVANO  | MN  | 63.806,79|  63.806,79| 63.806,79| 63.806,79|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|QUINGEN-   |     |          |           |          |          |
|TOLE       | MN  |  6.675,07|   6.675,07|  6.675,07|  6.675,07|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|QUISTELLO  | MN  | 26.386,56|  26.386,56| 26.386,56| 26.386,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|REVERE     | MN  | 14.506,74|  14.506,74| 14.506,74| 14.506,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RODIGO     | MN  | 23.081,47|  23.081,47| 23.081,47| 23.081,47|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RONCOFER-  |     |          |           |          |          |
|RARO       | MN  | 31.394,42|  31.394,42| 31.394,42| 31.394,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SABBIO-    |     |          |           |          |          |
|NETA       | MN  | 23.454,66|  23.454,66| 23.454,66| 23.454,66|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN        |     |          |           |          |          |
|BENEDET. TO|     |          |           |          |          |
|PO         | MN  | 33.739,40|  33.739,40| 33.739,40|  3.739,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIA-   |     |          |           |          |          |
|COMO DELLE |     |          |           |          |          |
|SEGNA- TE  | MN  |  9.235,19|   9.235,19|  9.235,19|  9.235,19|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIOVAN-|     |          |           |          |          |
|NI DEL     |     |          |           |          |          |
|DOSSO      | MN  |  7.103,81|   7.103,81|  7.103,81|  7.103,81|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SCHIVE-    |     |          |           |          |          |
|NOGLIA     | MN  |  6.760,77|   6.760,77|  6.760,77|  6.760,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SERMIDE    | MN  | 55.373,36|  55.373,36| 55.373,36| 55.373,36|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SERRA-     |     |          |           |          |          |
|VALLE A PO | MN  | 10.026,53|  10.026,53| 10.026,53| 10.026,53|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SUSTI-     |     |          |           |          |          |
|NENTE      | MN  | 13.108,29|  13.108,29| 13.108,29| 13.108,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SUZZARA    | MN  | 90.023,70|  90.023,70| 90.023,70| 90.023,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA POMA | MN  | 10.319,97|  10.319,97| 10.319,97| 10.319,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLIM-    |     |          |           |          |          |
|PENTA      | MN  | 13.745,71|  13.745,71| 13.745,71| 13.745,71|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNOLO DI |     |          |           |          |          |
|PO         | RO  |  7.563,86|   7.563,86|  7.563,86|  7.563,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CALTO      | RO  |  6.183,20|   6.183,20|  6.183,20|  6.183,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CANARO     | Ro  | 13.665,21|  13.665,21| 13.665,21| 13.665,21|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CANDA      | RO  |  7.267,52|   7.267,52|  7.267,52|  7.267,52|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|GUGLIELMO  | RO  | 10.599,80|  10.599,80| 10.599,80| 10.599,80|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|MASSA      | RO  | 22.768,65|  22.768,65| 22.768,65| 22.768,65|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CENESELLI  | RO  | 12.096,69|  12.096,69| 12.096,69| 12.096,69|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FICAROLO   | RO  | 13.722,97|  13.722,97| 13.722,97| 13.722,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAIBA      | RO  |  7.318,28|   7.318,28|  7.318,28|  7.318,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAVELLO    | RO  |  8.902,62|   8.902,62|  8.902,62|  8.902,62|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GIACCIANO  |     |          |           |          |          |
|CON BARU-  |     |          |           |          |          |
|CHELLA     | RO  | 13.189,05|  13.189,05| 13.189,05| 13.189,05|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MELARA     | RO  | 11.958,53|  11.958,53| 11.958,53| 11.958,53|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OCCHIO-    |     |          |           |          |          |
|BELLO      | RO  | 49.391,09|  49.391,09| 49.391,09| 49.391,09|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PINCARA    | RO  |  8.059,77|   8.059,77|  8.059,77|  8.059,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SALARA     | RO  |  7.584,93|   7.584,93|  7.584,93|  7.584,93|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|STIENTA    | RO  | 15.398,20|  15.398,20| 15.398,20| 15.398,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TRECENTA   | RO  | 16.380,01|  16.380,01| 16.380,01| 16.380,01|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ARGELATO   | BO  | 72.693,70|  72.693,70| 72.693,70| 72.693,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARICELLA  | BO  | 24.048,61|  24.048,61| 24.048,61| 24.048,61|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BENTI-     |     |          |           |          |          |
|VOGLIO     | BO  | 47.778,96|  47.778,96| 47.778,96| 47.778,96|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTELLO   |     |          |           |          |          |
|D'ARGILE   | BO  | 27.098,99|  27.098,99| 27.098,99| 27.098,99|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL     |     |          |           |          |          |
|MAGGIORE   | BO  | 98.639,10|  98.639,10| 98.639,10| 98.639,10|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CREVAL-    |     |          |           |          |          |
|CORE       | BO  | 64.544,79|  64.544,79| 64.544,79| 64.544,79|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GALLIERA   | BO  | 20.210,38|  20.210,38| 20.210,38| 20.210,38|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MALAL-     |     |          |           |          |          |
|BERGO      | BO  | 35.795,11|  35.795,11| 35.795,11| 35.795,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MINERBIO   | BO  | 40.222,81|  40.222,81| 40.222,81| 40.222,81|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOLINELLA  | BO  | 61.379,62|  61.379,62| 61.379,62| 61.379,62|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE DI   |     |          |           |          |          |
|CENTO      | BO  | 30.439,35|  30.439,35| 30.439,35| 30.439,35|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SALA BOLO- |     |          |           |          |          |
|GNESE      | BO  | 42.607,82|  42.607,82| 42.607,82| 42.607,82|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIORGIO|     |          |           |          |          |
|DI PIANO   | BO  | 39.294,48|  39.294,48| 39.294,48| 39.294,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIOVAN-|     |          |           |          |          |
|NI IN      |     |          |           |          |          |
|PERSICETO  | BO  |134.118,36| 134.118,36|134.118,36|134.118,36|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PIETRO |     |          |           |          |          |
|IN CASALE  | BO  | 52.075,56|  52.075,56| 52.075,56| 52.075,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANT'AGATA |     |          |           |          |          |
|BOLOGNESE  | BO  | 32.615,48|  32.615,48| 32.615,48| 32.615,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BONDENO    | FE  | 87.985,74|  87.985,74| 87.985,74| 87.985,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CENTO      | FE  |159.840,58| 159.840,58|159.840,58|159.840,58|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FERRARA    | FE  |942.595,31| 942.595,31|942.595,31|942.595,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO     |     |          |           |          |          |
|RENATICO   | FE  | 37.519,97|  37.519,97| 37.519,97| 37.519,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TERRE DEL  |     |          |           |          |          |
|RENO       | FE  | 56.278,05|  56.278,05| 56.278,05| 56.278,05|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VIGARANO   |     |          |           |          |          |
|MAINARDA   | FE  | 29.289,40|  29.289,40| 29.289,40| 29.289,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BASTIGLIA  | MO  | 23.764,70|  23.764,70| 23.764,70| 23.764,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BOMPORTO   | MO  | 44.001,68|  44.001,68| 44.001,68| 44.001,68|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPOGAL-  |     |          |           |          |          |
|LIANO      | MO  | 61.511,95|  61.511,95| 61.511,95| 61.511,95|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPO-     |     |          |           |          |          |
|SANTO      | MO  | 21.543,31|  21.543,31| 21.543,31| 21.543,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARPI      | MO  |464.855,87|46.4.855,87|464.855,87|464.855,87|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL.    |     |          |           |          |          |
|FRANCO     |     |          |           |          |          |
|EMILIA     | MO  |147.215,44| 147.215,44|147.215,44|147.215,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAVEZZO    | MO  | 41.799,86|  41.799,86| 41.799,86| 41.799,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CONCORDIA  |     |          |           |          |          |
|SULLA      |     |          |           |          |          |
|SECCHIA    | MO  | 51.078,44|  51.078,44| 51.078,44| 51.078,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FINALE     |     |          |           |          |          |
|EMILIA     | MO  |109.721,80| 109.721,80|109.721,80|109.721,80|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MEDOLLA    | MO  | 39.786,15|  39.786,15| 39.786,15| 39.786,15|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MIRANDOLA  | MO  |168.320,72| 168.320,72|168.320,72|168.320,72|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NONANTOLA  | MO  | 68.355,46|  68.355,46| 68.355,46| 68.355,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NOVI DI    |     |          |           |          |          |
|MODENA     | MO  | 60.410,11|  60.410,11| 60.410,11| 60.410,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RAVARINO   | MO  | 28.280,67|  28.280,67| 28.280,67| 28.280,67|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN FELICE |     |          |           |          |          |
|SUL PANARO | MO  | 57.564,91|  57.564,91| 57.564,91| 57.564,91|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN POSSI- |     |          |           |          |          |
|DONIO      | MO  | 24.390,00|  24.390,00| 24.390,00| 24.390,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PROSPE-|     |          |           |          |          |
|RO         | MO  | 33.704,54|  33.704,54| 33.704,54| 33.704,54|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SOLIERA    | MO  | 89.494,34|  89.494,34| 89.494,34| 89.494,34|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORETTO    | RE  | 23.973,46|  23.973,46| 23.973,46| 23.973,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BRESCELLO  | RE  | 30.172,06|  30.172,06| 30.172,06| 30.172,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPA-     |     |          |           |          |          |
|GNOLA      |     |          |           |          |          |
|EMILIA     | RE  | 28.392,23|  28.392,23| 28.392,23| 28.392,23|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CORREGGIO  | RE  |155.992,85| 155.992,85|155.992,85|155.992,85|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FABBRICO   | RE  | 32.867,51|  32.867,51| 32.867,51| 32.867,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GUALTIERI  | RE  | 30.480,99|  30.480,99| 30.480,99| 30.480,99|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GUASTALLA  | RE  | 77.418,61|  77.418,61| 77.418,61| 77.418,61|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LUZZARA    | RE  | 43.384,83|  43.384,83| 43.384,83| 43.384,83|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NOVELLARA  | RE  | 72.013,18|  72.013,18| 72.013,18| 72.013,18|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|REGGIOLO   | RE  | 46.813,42|  46.813,42| 46.813,42| 46.813,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RIO SALICE-|     |          |           |          |          |
|TO         | RE  | 25.435,60|  25.435,60| 25.435,60| 25.435,60|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROLO       | RE  | 27.762,83|  27.762,83| 27.762,83| 27.762,83|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN MARTINO|     |          |           |          |          |
|IN RIO     | RE  | 31.819,92|  31.819,92| 31.819,92| 31.819,92|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MARSCIANO  | PG  | 73.829,51|  73.829,51| 73.829,51| 73.829,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ACCIANO    | AQ  |  4.249,01|   4.249,01|  4.249,01|  4.249,01|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARETE     | AQ  |  4.781,50|   4.781,50|  4.781,50|  4.781,50|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARI-      |     |          |           |          |          |
|SCIANO     | AQ  |  9.320,23|   9.320,23|  9.320,23|  9.320,23|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BUGNARA    | AQ  |  7.999,46|   7.999,46|  7.999,46|  7.999,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAGNANO    |     |          |           |          |          |
|AMITERNO   | AQ  |  9.162,49|   9.162,49|  9.162,49|  9.162,49|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPO-     |     |          |           |          |          |
|TOSTO      | AQ. |  5.951,41|   5.951,41|  5.951,41|  5.951,41|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPESTRA-  |     |          |           |          |          |
|NO         | AQ  |  8.054,00|   8.054,00|  8.054,00|  8.054,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPITI-    |     |          |           |          |          |
|GNANO      | AQ  |  5.192,40|   5.192,40|  5.192,40|  5.192,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPOR-     |     |          |           |          |          |
|CIANO      | AQ  |  2.633,56|   2.633,56|  2.633,56|  2.633,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARAPELLE  |     |          |           |          |          |
|CALVI- SIO | AQ  |  1.446,06|   1.446,06|  1.446,06|  1.446,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL DEL |     |          |           |          |          |
|MONTE      | AQ  |  7.100,28|   7.100,28|  7.100,28|  7.100,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL DI  |     |          |           |          |          |
|IERI       | AQ  |  3.922,84|   3.922,84|  3.922,84|  3.922,84|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|VECCHIO    |     |          |           |          |          |
|CALVISIO   | AQ  |  2.966,44|   2.966,44|  2.966,44|  2.966,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|VECCHIO    |     |          |           |          |          |
|SUBEQUO    | AQ  |  8.176,75|   8.176,75|  8.176,75|  8.176,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COCULLO    | AQ  |  3.774,47|   3.774,47|  3.774,47|  3.774,47|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COLLAR-    |     |          |           |          |          |
|MELE       | AQ  |  6.241,37|   6.241,37|  6.241,37|  6.241,37|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FAGNANO    |     |          |           |          |          |
|ALTO       | AQ  |  4.009,67|   4.009,67|  4.009,67|  4.009,67|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FONTEC-    |     |          |           |          |          |
|CHIO       | AQ  |  4.337,51|   4.337,51|  4.337,51|  4.337,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSSA      | AQ  |  4.115,15|   4.115,15|  4.115,15|  4.115,15|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAGLIANO   |     |          |           |          |          |
|ATERNO     | AQ  |  3.644,74|   3.644,74|  3.644,74|  3.644,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GORIANO    |     |          |           |          |          |
|SICOLI     | AQ  |  4.540,94|   4.540,94|  4.540,94|  4.540,94|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|L'AQUILA   | AQ  |295.051,31| 295.051,31|295.051,31|295.051,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LUCOLI     | AQ  |  6.965,33|   6.965,33|  6.965,33|  6.965,33|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTE-     |     |          |           |          |          |
|REALE      | AQ  | 21.234,11|  21.234,11| 21.234,11| 21.234,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NAVELLI    | AQ  |  5.129,20|   5.129,20|  5.129,20|  5.129,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OCRE       | AQ  |  6.297,19|   6.297,19|  6.297,19|  6.297,19|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OFENA      | AQ  |  5.202,06|   5.202,06|  5.202,06|  5.202,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OVINDOLI   | AQ  | 18.363,03|  18.363,03| 18.363,03| 18.363,03|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIZZOLI    | AQ  | 17.241,42| 17.241,42,| 17.241,42| 17.241,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO     |     |          |           |          |          |
|PICENZE    | AQ  |  6.109,44|   6.109,44|  6.109,44|  6.109,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PRATA      |     |          |           |          |          |
|D'ANSI-    |     |          |           |          |          |
|DONIA      | AQ  |  4.096,82|   4.096,82|  4.096,82|  4.096,82|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROCCA DI   |     |          |           |          |          |
|CAMBIO     | AQ  |  6.708,95|   6.708,95|  6.708,95|  6.708,95|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROCCA DI   |     |          |           |          |          |
|MEZZO      | AQ  | 20.959,84|  20.959,84| 20.959,84| 20.959,84|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN DEME-  |     |          |           |          |          |
|TRIO NE'   |     |          |           |          |          |
|VESTINI    | AQ  |  7.954,06|   7.954,06|  7.954,06|  7.954,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PIO    |     |          |           |          |          |
|DELLE      |     |          |           |          |          |
|CAMERE     | AQ  |  3.695,09|   3.695,09|  3.695,09|  3.695,09|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANT'EU-   |     |          |           |          |          |
|SANIO      |     |          |           |          |          |
|FORCONESE  | AQ  |  3.267,64|   3.267,64|  3.267,64|  3.267,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANTO      |     |          |           |          |          |
|STEFANO DI |     |          |           |          |          |
|SESSANIO   | AQ  |  2.955,86|   2.955,86|  2.955,86|  2.955,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SCOPPITO   | AQ  | 14.211,45|  14.211,45| 14.211,45| 14.211,45|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TIONE DEGLI|     |          |           |          |          |
|ABRUZZI    | AQ  |  3.519,57|   3.519,57|  3.519,57|  3.519,57|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TORNIM-    |     |          |           |          |          |
|PARTE      | AQ  | 12.933,21|  12.933,21| 12.933,21| 12.933,21|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA SANTA|     |          |           |          |          |
|LUCIA DEGLI|     |          |           |          |          |
|ABRUZ- ZI  | AQ  |  2.999,40|   2.999,40|  2.999,40|  2.999,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA      |     |          |           |          |          |
|SANT'ANGELO| AQ  |  3.496,25|   3.496,25|  3.496,25|  3.496,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BRITTOLI   | PE  |  3.970,29|   3.970,29|  3.970,29|  3.970,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BUSSI SUL  |     |          |           |          |          |
|TIRINO     | PE  | 17.806,00|  17.806,00| 17.806,00| 17.806,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CIVITELLA  |     |          |           |          |          |
|CASANOVA   | PE  | 12.512,31|  12.512,31| 12.512,31| 12.512,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CUGNOLI    | PE  |  8.028,39|   8.028,39|  8.028,39|  8.028,39|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTE-     |     |          |           |          |          |
|BELLO DI   |     |          |           |          |          |
|BERTONA    | PE  |  7.152,44|   7.152,44|  7.152,44|  7.152,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POPOLI     | PE  | 25.498,89|  25.498,89| 25.498,89| 25.498,89|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TORRE DE'  |     |          |           |          |          |
|PASSERI    | PE  | 15.247,64|  15.247,64| 15.247,64| 15.247,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ARSITA     | TE  |  7.683,28|   7.683,28|  7.683,28|  7.683,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTELLI   | TE  | 11.139,75|  11.139,75| 11.139,75| 11.139,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COLLEDARA  | TE  | 12.530,27|  12.530,27| 12.530,27| 12.530,27|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FANO ADRIA-|     |          |           |          |          |
|NO         | TE  |  3.865,64|   3.865,64|  3.865,64|  3.865,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTORIO AL|     |          |           |          |          |
|VOMANO     | TE  | 39.328,65|  39.328,65| 39.328,65| 39.328,65|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PENNA      |     |          |           |          |          |
|SANT'ANDREA| TE  | 10.310,25|  10.310,25| 10.310,25| 10.310,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIETRA-    |     |          |           |          |          |
|CAMELA     | TE  | 10.754,29|  10.754,29| 10.754,29| 10.754,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TOSSICIA   | TE  | 11.164,02|  11.164,02| 11.164,02| 11.164,02|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNI DI   |     |          |           |          |          |
|LUCCA      | LU  | 13.928,09|  27.856,18| 27.856,18|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARGA      | LU  | 20.494,39|  40.988,79| 40.988,79|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO A    |     |          |           |          |          |
|MOZZANO    | LU  | 18.068,94|  36.137,87| 36.137,87|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPOR-    |     |          |           |          |          |
|GIANO      | LU  |  4.855,50|   9.710,99|  9.710,99|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAREGGINE  | LU  |  2.603,66|   5.207,31|  5.207,31|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL-    |     |          |           |          |          |
|NUOVO DI   |     |          |           |          |          |
|GARFA-     |     |          |           |          |          |
|GNANA      | LU  | 11.598,74|  23.197,47| 23.197,47|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTI-     |     |          |           |          |          |
|GLIONE DI  |     |          |           |          |          |
|GARFA-     |     |          |           |          |          |
|GNANA      | LU  |  4.947,15|   9.894,30|  9.894,30|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COREGLIA   |     |          |           |          |          |
|ANTELMI-   |     |          |           |          |          |
|NELLI      | LU  |  9.961,25|  19.922,50| 19.922,50|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FABBRICHE  |     |          |           |          |          |
|DI VERGE-  |     |          |           |          |          |
|MOLI       | LU  |  3.279,03|   6.558,06|  6.558,06|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSCIAN-   |     |          |           |          |          |
|DORA       | LU  |  2.139,64|   4.279,28|  4.279,28|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GALLICANO  | LU  |  8.264,10|  16.528,21| 16.528,21|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MINUC-     |     |          |           |          |          |
|CIANO      | LU  |  6.939,23|  13.878,45| 13.878,45|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOLAZZANA  | LU  |  2.911,99|   5.823,99|  5.823,99|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PESCAGLIA  | LU  |  8.608,47|  17.216,93| 17.216,93|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIALLA AL  |     |          |           |          |          |
|SERCHIO    | LU  |  6.104,26|  12.208,53| 12.208,53|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE      |     |          |           |          |          |
|FOSCIANA   | LU  |  5.128,95|  10.257,91| 10.257,91|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN ROMANO |     |          |           |          |          |
|IN GARFA-  |     |          |           |          |          |
|GNANA      | LU  |  3.152,74|   6.305,47|  6.305,47|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SELLANO    |     |          |           |          |          |
|GIUNCU-    |     |          |           |          |          |
|GNANO      | LU  |  4.692,00|   9.384,00|  9.384,00|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|STALLEMA   | LU  |  7.327,70|  14.655,41| 14.655,41|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VAGLI SOTTO| LU  |  2.500,69|   5.001,39|  5.001,39|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA      |     |          |           |          |          |
|COLLE-     |     |          |           |          |          |
|MANDINA    | LU  |  3.669,59|   7.339,18|  7.339,18|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|AULLA      | MS  | 22.575,61|  45.151,21| 45.151,21|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNONE    | MS  |  8.335,92|  16.671,85| 16.671,85|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARRARA    | MS  |132.492,25| 264.984,51|264.984,51|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASOLA IN  |     |          |           |          |          |
|LUNIGIANA  | MS  |  4.139,53|   8.279,05|  8.279,05|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COMANO     | MS  |  3.615,46|   7.230,93|  7.230,93|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FILAT-     |     |          |           |          |          |
|TIERA      | MS  |  6.705,52|  13.411,05| 13.411,05|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FIVIZZANO  | MS  | 20.962,33|  41.924,66| 41.924,66|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSDINOVO  | MS  |  7.182,34|  14.364,68| 14.364,68|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LICCIANA   |     |          |           |          |          |
|NARDI      | MS  | 12.348,38|  24.696,76| 24.696,76|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MASSA      | MS  |151.161,61| 302.323,22|302.323,22|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MULALLO    | MS  |  6.895,96|  13.791,92| 13.791,92|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PONTRE-    |     |          |           |          |          |
|MOLI       | MS  | 20.179,65|  40.359,30| 40.359,30|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TRESANA    | MS  |  5.713,61|  11.427,22| 11.427,22|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA-     |     |          |           |          |          |
|FRANCA IN  |     |          |           |          |          |
|LUNI- GIANA| MS  | 11.786,85|  23.573,70| 23.573,70|      0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TOTALE     |     |7.261.    |7.827.     |7.827.    |6.696.    |
|           |     |979,29    |250,42     |250,42    |708,15    |
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+

    
Tabella 2 
(Articolo 14, comma 12-ter) 
    

=====================================================================
|             |     |           |           |  Contri-  |  Contri-  |
|             |     |Contributo |Contributo |   buto    |   buto    |
|             |     |  compen-  |  compen-  |  compen-  |  compen-  |
|   COMUNE    |Prov.|sativo 2017|sativo 2018|sativo 2019|sativo 2020|
+=============+=====+===========+===========+===========+===========+
|CASCIA       | PG  | 108.876,03|  81.657,02|  54.438,02|  27.219,01|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CERRETO DI   |     |           |           |           |           |
|POLETO       | PG  |  42.463,09|  31.847,32|  21.231,54|  10.615,77|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELEONE DI|     |           |           |           |           |
|SPOLETO      | PG  |  28.132,09|  21.099,07|  14.066,05|   7.033,02|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|NORCIA       | PG  | 194.202,02| 145.651,52|  97.101,01|  48.550,51|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIODOMO   | PG  |  12.103,82|   9.077,86|   6.051,91|   3.025,95|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PRECI        | PG  |  45.023,77|  33.767,82|  22.511,88|  11.255,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANT'ANATO-  |     |           |           |           |           |
|LIA DI NARCO | PG  |  25.000,29|  18.750,22|  12.500,14|   6.250,07|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SCHEGGINO    | PG  |  21.025,51|  15.769,13|  10.512,76|   5.256,38|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SELLANO      | PG  |  34.650,26|  25.987,69|  17.325,13|   8.662,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALLO DI NERA| PG  |  23.388,18|  17.541,14|  11.694,09|   5.847,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ARRONE       | TR  |  53.376,70|  40.032,52|  26.688,35|  13.344,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FERENTILLO   | TR  |  48.919,49|  36.689,62|  24.459,75|  12.229,87|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEFRANCO  | TR  |  25.094,42|  18.820,82|  12.547,21|   6.273,61|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POLINO       | TR  |  10.523,39|   7.892,54|   5.261,69|   2.630,85|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ACQUASANTA   |     |           |           |           |           |
|TERME        | AP  |  78.862,02|  59.146,51|  39.431,01|  19.715,50|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|AMANDOLA     | FM  |  81.028,71|  60.771,54|  40.514,36|  20.257,18|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ARQUATA DEL  |     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  38.859,51|  29.144,63|  19.429,76|   9.714,88|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COMUNANZA    | AP  |  69.994,80|  52.496,10|  34.997,40|  17.498,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COSSIGNANO   | AP  |  24.105,10|  18.078,83|  12.052,55|   6.026,28|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FORCE        | AP  |  35.131,43|  26.348,57|  17.565,71|   8.782,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTALTO     |     |           |           |           |           |
|DELLE MARCHE | AP  |  46.082,48|  34.561,86|  23.041,24|  11.520,62|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEDINOVE  | AP  |  13.218,93|   9.914,20|   6.609,46|   3.304,73|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|FORTINO      | FM  |  31.131,05|  23.348,29|  15.565,52|   7.782,76|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEGALLO   | AP  |  25.530,24|  19.147,68|  12.765,12|   6.382,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEMONACO  | AP  |  19.980,15|  14.985,12|   9.990,08|   4.995,04|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PALMIANO     | AP  |   8.964,82|   6.723,62|   4.482,41|   2.241,21|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROCCA-       |     |           |           |           |           |
|FLUVIONE     | AP  |  43.032,70|  32.274,52|  21.516,35|  10.758,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROTELLA      | AP  |  25.308,67|  18.981,50|  12.654,33|   6.327,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VENAROTTA    | AP  |  45.857,55|  34.393,16|  22.928,78|  11.464,39|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BOLOGNOLA    | MC  |   7.461,16|   5.595,87|   3.730,58|   1.865,29|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL-      |     |           |           |           |           |
|SANTANGELO   |     |           |           |           |           |
|SUL NERA     | MC  |  22.248,73|  16.686,55|  11.124,37|   5.562,18|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CESSA-       |     |           |           |           |           |
|PALOMBO      | MC  |  15.664,48|  11.748,36|   7.832,24|   3.916,12|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FIASTRA      | MC  |  27.196,89|  20.397,66|  13.598,44|   6.799,22|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|GUALDO       | MC  |  21.529,37|  16.147,03|  10.764,69|   5.382,34|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PENNA SAN    |     |           |           |           |           |
|GIOVANNI     | MC  |  28.463,73|  21.347,79|  14.231,86|   7.115,93|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PIEVE TORINA | MC  |  30.506,79|  22.880,09|  15.253,39|   7.626,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SAN GINESIO  | MC  |  88.969,08|  66.726,81|  44.484,54|  22.242,27|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANT'ANGELO  |     |           |           |           |           |
|IN PONTANO   | MC  |  34.876,18|  26.157,14|  17.438,09|   8.719,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SARNANO      | MC  |  99.045,63|  74.284,22|  49.522,81|  24.761,41|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|USSITA       | MC  |  28.739,23|  21.554,42|  14.369,62|   7.184,81|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALFORNACE   | MC  |  32.852,87|  24.639,66|  16.426,44|   8.213,22|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VISSO        | MC  |  31.354,88|  23.516,16|  15.677,44|   7.838,72|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ACCUMOLI     | RI  |  24.878,85|  18.659,14|  12.439,42|   6.219,71|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|AMATRICE     | RI  |  92.681,49|  69.511,12|  46.340,75|  23.170,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ANTRODOCO    | RI  |  63.454,79|  47.591,09|  31.727,39|  15.863,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BORBONA      | RI  |  18.395,59|  13.796,70|   9.197,80|   4.598,90|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BORGO VELINO | RI  |  24.691,53|  18.518,65|  12.345,77|   6.172,88|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL       |     |           |           |           |           |
|SANT'ANGELO  | RI  |  31.009,90|  23.257,43|  15.504,95|   7.752,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CITTAREALE   | RI  |  36.381,88|  27.286,41|  18.190,94|   9.095,47|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|LEONESSA     | RI  | 101.406,46|  76.054,84|  50.703,23|  25.351,61|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MICIGLIANO   | RI  |  10.873,68|   8.155,26|   5.436,84|   2.718,42|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POSTA        | RI  |  23.718,14|  17.788,61|  11.859,07|   5.929,54|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CORTINO      | TE  |  28.648,37|  21.486,28|  14.324,18|   7.162,09|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CROGNALETO   | TE  |  40.310,11|  30.232,58|  20.155,05|  10.077,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROCCA SANTA  |     |           |           |           |           |
|MARIA        | TE  |  23.057,93|  17.293,45|  11.528,96|   5.764,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALLE CASTEL-|     |           |           |           |           |
|LANA         | TE  |  42.989,59|  32.242,19|  21.494,79|  10.747,40|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SPOLETO      | PG  | 865.164,69| 648.873,52| 432.582,35| 216.291,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CERRETO D'ESI| AN  |  87.688,00|  65.766,00|  43.844,00|  21.922,00|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FABRIANO     | AN  | 571.522,76| 428.642,07| 285.761,38| 142.880,69|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|APPIGNANO DEL|     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  42.015,42|  31.511,57|  21.007,71|  10.503,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ASCOLI PICENO| AP  | 954.871,74| 716.153,80| 477.435,87| 238.717,93|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BELMONTE     |     |           |           |           |           |
|PICENO       | FM  |  18.649,49|  13.987,11|   9.324,74|   4.662,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL DI    |     |           |           |           |           |
|LAMA         | AP  |  93.348,22|  70.011,16|  46.674,11|  23.337,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTIGNANO   | AP  |  52.877,78|  39.658,33|  26.438,89|  13.219,44|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTORANO    | AP  |  38.006,89|  28.505,16|  19.003,44|   9.501,72|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COLLI DEL    |     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  55.155,16|  41.366,37|  27.577,58|  13.788,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FALERONE     | FM  |  61.270,23|  45.952,67|  30.635,12|  15.317,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FOLIGNANO    | AP  | 110.842,62|  83.131,97|  55.421,31|  27.710,66|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MALTIGNANO   | AP  |  46.232,43|  34.674,32|  23.116,21|  11.558,11|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MASSA FERMANA| FM  |  24.245,25|  18.183,94|  12.122,63|   6.061,31|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONSAM-      |     |           |           |           |           |
|PIETRO MORICO| FM  |  19.395,38|  14.546,54|   9.697,69|   4.848,85|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTAPPONE   | FM. |  32.134,64|  24.100,98|  16.067,32|   8.033,66|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|FALCONE      |     |           |           |           |           |
|APPENNINO    | FM  |  15.102,22|  11.326,66|   7.551,11|   3.775,55|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|GIORGIO      | FM  | 102.403,50|  76.802,62|  51.201,75|  25.600,87|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELEONE DI|     |           |           |           |           |
|FERMO        | FM  |  12.064,50|   9.048,37|   6.032,25|   3.016,12|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELPARO   | FM  |  27.223,17|  20.417,38|  13.611,59|   6.805,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE RINALDO| FM  |  13.034,13|   9.775,60|   6.517,06|   3.258,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE VIDON  |     |           |           |           |           |
|CORRADO      | FM  |  19.355,88|  14.516,91|   9.677,94|   4.838,97|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|OFFIDA       | AP  |  89.676,52|  67.257,39|  44.838,26|  22.419,13|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ORTEZZANO    | FM  |  19.562,33|  14.671,75|   9.781,16|   4.890,58|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANTA        |     |           |           |           |           |
|VITTORIA IN  |     |           |           |           |           |
|MATENANO     | FM  |  32.590,01|  24.442,51|  16.295,01|   8.147,50|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERVIGLIANO  | FM  |  41.795,20|  31.346,40|  20.897,60|  10.448,80|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SMERILLO     | FM  |  14.484,14|  10.863,10|   7.242,07|   3.621,03|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|APIRO        | MC  |  58.584,17|  43.938,13|  29.292,09|  14.646,04|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BELFORTE DEL |     |           |           |           |           |
|CHIENTI      | MC  |  39.203,14|  29.402,35|  19.601,57|   9.800,78|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CALDAROLA    | MC  |  39.823,75|  29.867,81|  19.911,87|   9.955,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMERINO     | MC  | 126.162,10|  94.621,58|  63.081,05|  31.540,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMPO-       |     |           |           |           |           |
|ROTONDO DI   |     |           |           |           |           |
|FIASTRONE    | MC  |  14.659,17|  10.994,38|   7.329,59|   3.664,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL-      |     |           |           |           |           |
|RAIMONDO     | MC  |  92.110,29|  69.082,72|  46.055,15|  23.027,57|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CINGOLI      | MC  | 154.951,87| 116.213,90|  77.475,94|  38.737,97|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COLMURANO    | MC  |  32.255,64|  24.191,73|  16.127,82|   8.063,91|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CORRIDONIA   | MC  | 239.907,27| 179.930,45| 119.953,64|  59.976,82|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ESANATOGLIA  | MC  |  41.529,77|  31.147,33|  20.764,89|  10.382,44|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FIUMINATA    | MC  |  34.979,10|  26.234,32|  17.489,55|   8.744,77|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|GAGLIOLE     | MC  |  19.047,31|  14.285,48|   9.523,65|   4.761,83|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|LORO PICENO  | MC  |  54.249,88|  40.687,41|  27.124,94|  13.562,47|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MACERATA     | MC  | 807.184,37| 605.388,28| 403.592,19| 201.796,09|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MATELICA     | MC  | 153.489,93| 115.117,44|  76.744,96|  38.372,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MOGLIANO     | MC  |  61.493,70|  46.120,28|  30.746,85|  15.373,43|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE CAVALLO| MC  |   7.302,97|   5.477,22|   3.651,48|   1.825,74|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE SAN    |     |           |           |           |           |
|MARTINO      | MC  |  21.494,66|  16.121,00|  10.747,33|   5.373,67|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MUCCIA       | MC  |  26.559,43|  19.919,57|  13.279,72|   6.639,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PETRIOLO     | MC  |  49.027,00|  36.770,25|  24.513,50|  12.256,75|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PIORACO      | MC  |  29.193,94|  21.895,46|  14.596,97|   7.298,49|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIO SAN   |     |           |           |           |           |
|VICINO       | MC  |  10.216,56|   7.662,42|   5.108,28|   2.554,14|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POLLENZA     | MC  |  90.168,45|  67.626,34|  45.084,22|  22.542,11|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIPE SAN     |     |           |           |           |           |
|GINESIO      | MC  |  24.317,26|  18.237,95|  12.158,63|   6.079,32|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SAN SEVERINO |     |           |           |           |           |
|MARCHE       | MC  | 225.150,74| 168.863,05| 112.575,37|  56.287,68|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SEFRO        | MC  |  15.568,40|  11.676,30|   7.784,20|   3.892,10|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERRA-       |     |           |           |           |           |
|PETRONA      | MC  |  28.045,48|  21.034,11|  14.022,74|   7.011,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERRAVALLE DI|     |           |           |           |           |
|CHIENTI      | MC  |  20.212,77|  15.159,58|  10.106,38|   5.053,19|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TOLENTINO    | MC  | 316.101,83| 237.076,37| 158.050,91|  79.025,46|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TREIA        | MC  | 135.325,67| 101.494,25|  67.662,84|  33.831,42|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|URBISAGLIA   | MC  |  54.242,19|  40.681,64|  27.121,09|  13.560,55|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CANTALICE    | RI  |  56.555,66|  42.416,75|  28.277,83|  14.138,92|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CITTADUCALE  | RI  | 119.403,94|  89.552,96|  59.701,97|  29.850,99|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIO       |     |           |           |           |           |
|BUSTONE      | RI  |  39.391,74|  29.543,81|  19.695,87|   9.847,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIETI        | RI  | 876.918,84| 657.689,13| 438.459,42| 219.229,71|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIVODUTRI    | RI  |  30.165,46|  22.624,09|  15.082,73|   7.541,36|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMPLI       | TE  | 108.266,15|  81.199,61|  54.133,07|  27.066,54|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CIVITELLA DEL|     |           |           |           |           |
|TRONTO       | TE  |  91.511,44|  68.633,58|  45.755,72|  22.877,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TERAMO       | TE  | 912.884,91| 684.663,68| 456.442,45| 228.221,23|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TORRICELLA   |     |           |           |           |           |
|SICURA       | TE  |  63.749,86|  47.812,39|  31.874,93|  15.937,46|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TOTALE       |     |11.073.    |8.305.     |5.536.     |2.768.     |
|             |     |393,68     |045,26     |696,84     |348,42»    |
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+