IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  ed  in  particolare
l'articolo 33; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre ed in particolare l'articolo 2; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  Testo  Unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
recante disciplina igienica della produzione e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893  relativa  ai
materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  190,  disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore,  in  particolare  l'articolo  2  che
definisce le autorita' competenti ai controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e,  in  particolare,  l'articolo
25; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1895/2005  della  Commissione  del  18
novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di  alcuni  derivati
epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con
prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione  del  22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei  materiali  e
degli  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con   i   prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n.  282/2008  della  Commissione  del  27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il  regolamento
(CE) n. 2023/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 450/2009  della  Commissione,  del  29
maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti  destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  10/2011  della  Commissione  del  14
gennaio 2011, concernente materiali e  oggetti  di  materia  plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 3 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,
dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire  a  contatto
con i prodotti alimentari e che  abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento». 
  2. Il presente decreto reca altresi'  la  disciplina  sanzionatoria
del  regolamento  (CE)  n.  2023/2006   sulle   buone   pratiche   di
fabbricazione dei materiali e degli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n.  282/2008
relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata  destinati
al contatto con  gli  alimenti,  del  regolamento  (CE)  n.  450/2009
concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a  venire  in
contatto  con  gli  alimenti,  del  regolamento   (CE)   n.   10/2011
riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire  in
contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005
relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati  epossidici  in
materiali e oggetti destinati a  entrare  in  contatto  con  prodotti
alimentari  e  di  altre   misure   specifiche   emanate   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. 
  3. Le sanzioni del presente decreto si  riferiscono  all'oggetto  e
all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di
cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2023/2006. 
  4. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni  di  cui
all'articolo 2 del regolamento, all'articolo 3 del  regolamento  (CE)
n. 2023/2006,  all'articolo  3  del  regolamento  (CE)  n.  450/2009,
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 282/2008, all'articolo  3  del
regolamento (CE) n.  10/2011  e  all'articolo  1,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n. 1895/2005. 
 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea).- 1. Al fine di assicurare la  piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre  2014,  n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge di  delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              «Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa   o   in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          sono gia' previste sanzioni penali o amministrative». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 30  aprile  1962,  n.  283  (Modifica  degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e  262  del  T.U.  delle  leggi
          sanitarie approvato con  R.D.  27  luglio  1934,  n.  1265:
          Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle
          sostanze alimentari e delle bevande)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto
          1982, n. 777 (Attuazione della direttiva  (CEE)  n.  76/893
          relativa ai materiali e agli oggetti destinati a  venire  a
          contatto con i prodotti  alimentari)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1982, n. 298. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507
          (Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi dell'art.  1  della  L.  25  giugno
          1999, n. 205) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1999, n. 306, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  che  stabilisce  i  principi  e  i
          requisiti   generali   della    legislazione    alimentare,
          istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza  alimentare
          e fissa procedure nel campo della sicurezza  alimentare  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.   190
          (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
          (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi  e  i  requisiti
          generali   della   legislazione   alimentare,    istituisce
          l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  e  fissa
          procedure  nel  settore  della  sicurezza  alimentare)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  193
          (Attuazione  della   direttiva   2004/41/CE   relativa   ai
          controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
          dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo   settore)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  relativo  ai  controlli  ufficiali
          intesi  a  verificare  la  conformita'  alla  normativa  in
          materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla  salute
          e sul benessere degli animali e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore  il  20  maggio
          2004. Il testo del  presente  regolamento  e'  stato  cosi'
          sostituito dalla rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          maggio 2004, n. L 191. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  riguardante  i  materiali  e  gli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' pubblicato nella G.U.U.E. 13  novembre  2004,
          n. L 338. 
              - Il regolamento (CE) n.  1895/2005  della  Commissione
          relativo  alla  restrizione  dell'uso  di  alcuni  derivati
          epossidici in materiali e oggetti destinati  a  entrare  in
          contatto  con  prodotti  alimentari  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 19 novembre 2005, n. L 302. 
              - Il regolamento (CE) n.  2023/2006  della  Commissione
          sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto   con   prodotti
          alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 29  dicembre  2006,
          n. L 384. 
              - Il regolamento (CE)  n.  282/2008  della  Commissione
          relativo ai materiali e agli oggetti di plastica  riciclata
          destinati al contatto con gli alimenti e  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 2023/2006 e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          28 marzo 2008, n. L 86. 
              - Il regolamento (CE)  n.  450/2009  della  Commissione
          concernente i materiali attivi e intelligenti  destinati  a
          venire  a  contatto  con  i  prodotti   alimentari   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  30
          maggio 2009, n. L 135. 
              - Il regolamento  (CE)  n.  10/2011  della  Commissione
          riguardante i materiali e gli oggetti di  materia  plastica
          destinati a venire a contatto  con  i  prodotti  alimentari
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 gennaio 2011, n. L 12. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1935/2004 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          2023/2006 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          282/2008 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          450/2009 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          10/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1895/2005 si veda nelle note alle premesse.