(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                                         (di cui all'art. 2, comma 1) 
 
Interventi ed opere in  aree  vincolate  esclusi  dall'autorizzazione
                            paesaggistica 
 
    A.1. Opere interne che non  alterano  l'aspetto  esteriore  degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi,  anche  ove
comportanti mutamento della destinazione d'uso; 
    A.2. interventi sui prospetti o sulle  coperture  degli  edifici,
purche' eseguiti  nel  rispetto  degli  eventuali  piani  del  colore
vigenti  nel  comune   e   delle   caratteristiche   architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti,  quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o  manti
di copertura; opere di manutenzione  di  balconi,  terrazze  o  scale
esterne; integrazione o sostituzione  di  vetrine  e  dispositivi  di
protezione  delle  attivita'  economiche,  di  finiture   esterne   o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti,  lattonerie,  lucernari,
comignoli e simili; interventi di coibentazione  volti  a  migliorare
l'efficienza  energetica  degli  edifici  che   non   comportino   la
realizzazione di elementi o manufatti  emergenti  dalla  sagoma,  ivi
compresi quelli eseguiti sulle  falde  di  copertura.  Alle  medesime
condizioni  non   e'   altresi'   soggetta   ad   autorizzazione   la
realizzazione o la modifica di  aperture  esterne  o  di  finestre  a
tetto, purche' tali interventi non interessino i  beni  vincolati  ai
sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c)
limitatamente,  per  quest'ultima,   agli   immobili   di   interesse
storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici; 
    A.3. interventi che abbiano finalita' di  consolidamento  statico
degli edifici, ivi compresi gli interventi che si  rendano  necessari
per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non
comportanti  modifiche  alle  caratteristiche  morfotipologiche,   ai
materiali  di  finitura  o  di  rivestimento,  o  alla  volumetria  e
all'altezza dell'edificio; 
    A.4. interventi indispensabili  per  l'eliminazione  di  barriere
architettoniche, quali la  realizzazione  di  rampe  esterne  per  il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,  l'installazione  di
apparecchi servoscala esterni, nonche' la realizzazione, negli  spazi
pertinenziali  interni  non  visibili  dallo  spazio   pubblico,   di
ascensori esterni o di altri manufatti consimili; 
    A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio  di
singoli edifici non soggette ad alcun  titolo  abilitativo  edilizio,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati  di  unita'
esterna, caldaie, parabole, antenne, purche' effettuate su  prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni  comunque
non visibili dallo spazio pubblico, o purche' si tratti  di  impianti
integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione
che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi  del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b)  e  c)  limitatamente,  per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
    A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a
servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in
modo  da  non  essere  visibili   dagli   spazi   pubblici   esterni;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a  servizio
di singoli edifici,  purche'  integrati  nella  configurazione  delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con  la  stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli  edifici,  ai
sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere  b)  e
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    A.7.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con   altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml
1,00, qualora tali interventi non interessino  i  beni  vincolati  ai
sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c)
limitatamente,  per  quest'ultima,   agli   immobili   di   interesse
storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici; 
    A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per  impianti
tecnologici  a  rete,  ivi  compresa  la  sostituzione  delle  cabine
esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni,  nonche'
interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete  di
comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita',  ivi  compresi   gli
incrementi di altezza non superiori a cm 50; 
    A.9. installazione di dispositivi di sicurezza  anticaduta  sulle
coperture degli edifici; 
    A.10. opere di manutenzione e adeguamento  degli  spazi  esterni,
pubblici  o  privati,   relative   a   manufatti   esistenti,   quali
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo  urbano,
purche'    eseguite    nel     rispetto     delle     caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei
caratteri tipici del contesto locale; 
    A.11.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste   in   piani
attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi
di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di
specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico  approvato  ai
sensi dell'art. 143 del codice; 
    A.12. interventi da eseguirsi  nelle  aree  di  pertinenza  degli
edifici  non  comportanti  significative  modifiche   degli   assetti
planimetrici  e   vegetazionali,   quali   l'adeguamento   di   spazi
pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e
opere consimili  che  non  incidano  sulla  morfologia  del  terreno,
nonche', nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza
ricostruzione, di volumi  tecnici  e  manufatti  accessori  privi  di
valenza architettonica, storica o  testimoniale,  l'installazione  di
serre ad uso domestico con  superficie  non  superiore  a  20  mq,  a
condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art.
136, comma 1, lettera b) del Codice; 
    A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o  adeguamento  di
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di  contenimento  del  terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le  recinzioni  e
sui  muri  di  cinta  eseguiti  nel  rispetto  delle  caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti  che  non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma  1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici; 
    A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti,  singoli
o in gruppi, in aree pubbliche  o  private,  eseguita  con  esemplari
adulti  della  stessa  specie  o  di  specie  autoctone  o   comunque
storicamente  naturalizzate  e  tipiche  dei  luoghi,  purche'   tali
interventi non interessino i beni  di  cui  all'art.  136,  comma  1,
lettere a) e b)  del  Codice,  ferma  l'autorizzazione  degli  uffici
competenti, ove prevista; 
    A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici
nonche' le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche  relative
alle aree di interesse archeologico di cui  all'art.  142,  comma  1,
lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di  interventi
nel sottosuolo  che  non  comportino  la  modifica  permanente  della
morfologia  del  terreno   e   che   non   incidano   sugli   assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza  opere  in
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di  presa
e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti
geotermici al servizio  di  singoli  edifici;  serbatoi,  cisterne  e
manufatti  consimili  nel  sottosuolo;  tratti   di   canalizzazioni,
tubazioni o cavi interrati per le reti  di  distribuzione  locale  di
servizi di pubblico interesse o di fognatura senza  realizzazione  di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo  o  dal  piano  di  campagna;
l'allaccio alle infrastrutture a  rete.  Nei  casi  sopraelencati  e'
consentita la realizzazione di pozzetti a raso  emergenti  dal  suolo
non oltre i 40 cm; 
    A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di  uso
pubblico  mediante  installazione  di  strutture   o   di   manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di  fondazione,
per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di
merci, per il  solo  periodo  di  svolgimento  della  manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare; 
    A.17.  installazioni  esterne  poste  a  corredo   di   attivita'
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,
attivita' commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo
libero, costituite da  elementi  facilmente  amovibili  quali  tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi
ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti
in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; 
    A.18. installazione di  strutture  di  supporto  al  monitoraggio
ambientale o a prospezioni geognostiche,  con  esclusione  di  quelle
destinate ad attivita' di ricerca di idrocarburi; 
    A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma  1,
lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari  privi
di valenza storica o  testimoniale;  installazione  di  serre  mobili
stagionali  sprovviste  di  strutture  in  muratura;   palificazioni,
pergolati, singoli  manufatti  amovibili,  realizzati  in  legno  per
ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo  senza  opere
di  fondazione  o   opere   murarie;   interventi   di   manutenzione
strettamente pertinenti l'esercizio dell'attivita' ittica; interventi
di manutenzione della viabilita' vicinale, poderale e  forestale  che
non modifichino la  struttura  e  le  pavimentazioni  dei  tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione  di  muretti  a  secco  ed
abbeveratoi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali,  eseguiti
con materiali e  tecniche  tradizionali;  installazione  di  pannelli
amovibili  realizzati  in  legno  o  altri  materiali   leggeri   per
informazione  turistica   o   per   attivita'   didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attivita' agricole e  pastorali  nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o  arborea,
previo accertamento del preesistente uso  agricolo  o  pastorale,  da
parte  delle  autorita'  competenti  e  ove   tali   aree   risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale; 
    A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma  1,
lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali  autorizzate  in  base
alla  normativa  di  settore;  interventi   di   contenimento   della
vegetazione  spontanea  indispensabili  per  la  manutenzione   delle
infrastrutture  pubbliche  esistenti  pertinenti  al   bosco,   quali
elettrodotti, viabilita' pubblica, opere  idrauliche;  interventi  di
realizzazione o adeguamento della viabilita'  forestale  al  servizio
delle attivita'  agrosilvopastorali  e  funzionali  alla  gestione  e
tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con  fondo  non
asfaltato e a carreggiata unica, previsti da  piani  o  strumenti  di
gestione forestale approvati dalla Regione previo  parere  favorevole
del  Soprintendente  per  la  parte  inerente  la   realizzazione   o
adeguamento della viabilita' forestale; 
    A.21. realizzazione di monumenti, lapidi,  edicole  funerarie  ed
opere di arredo all'interno dei cimiteri; 
    A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in
spazi pertinenziali ad uso privato; 
    A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali  o  altre
attivita' economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina
o in altra collocazione consimile a cio' preordinata; sostituzione di
insegne  esistenti,  gia'  legittimamente  installate,  con   insegne
analoghe    per    dimensioni     e     collocazione.     L'esenzione
dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari  a
messaggio o luminosita' variabile; 
    A.24.  installazione  o  modifica  di  impianti  delle  reti   di
comunicazione  elettronica  o  di  impianti  radioelettrici,  di  cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
nonche' smantellamento di reti elettriche aeree; 
    A.25. interventi di manutenzione  degli  alvei,  delle  sponde  e
degli  argini  dei  corsi  d'acqua,  compresi  gli  interventi  sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero  deflusso  delle  acque  e  che  non  comportino   alterazioni
permanenti  della  visione  d'insieme  della  morfologia  del   corso
d'acqua; interventi  di  manutenzione  e  ripristino  funzionale  dei
sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle  opere  idrauliche
in alveo; 
    A.26. interventi puntuali  di  ingegneria  naturalistica  diretti
alla regimazione delle acque e/o alla  conservazione  del  suolo  che
prevedano  l'utilizzo  di  piante  autoctone  e  pioniere,  anche  in
combinazione con materiali inerti di origine locale o  con  materiali
artificiali biodegradabili; 
    A.27.  interventi   di   manutenzione   o   sostituzione,   senza
ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate
nell'ambito di strutture ricettive all'aria  aperta  gia'  munite  di
autorizzazione   paesaggistica,   eseguiti   nel    rispetto    delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei  materiali  e  delle  finiture
esistenti; 
    A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture  stagionali
munite di autorizzazione paesaggistica; 
    A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti  e
impianti tecnologici che  in  conseguenza  di  calamita'  naturali  o
catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di  crollo,  purche'
sia   possibile   accertarne   la   consistenza   e    configurazione
legittimamente preesistente ed  a  condizione  che  l'intervento  sia
realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o
manufatto    originario    quanto    a     collocazione,     ingombro
planivolumetrico, configurazione  degli  esterni  e  finiture,  fatte
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici; 
    A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi; 
    A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti
autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due  per  cento
delle misure progettuali  quanto  ad  altezza,  distacchi,  cubatura,
superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.