(Allegato B)
                                                           Allegato B 
                                         (di cui all'art. 3, comma 1) 
 
Elenco  interventi  di  lieve   entita'   soggetti   a   procedimento
                     autorizzatorio semplificato 
 
    B.1. Incrementi di volume non superiori al  10  per  cento  della
volumetria della costruzione originaria e comunque  non  superiori  a
100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche  architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e  delle  finiture  esistenti.  Ogni
ulteriore incremento sullo stesso immobile da  eseguirsi  nei  cinque
anni successivi all'ultimazione lavori e' sottoposto  a  procedimento
autorizzatorio ordinario; 
    B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne  o  finestre  a
tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili
di  interesse  storico-architettonico  o  storico-testimoniale,   ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale,  isolati  o  ricompresi  nei
centri o nuclei storici, purche' tali interventi siano  eseguiti  nel
rispetto delle  caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti; 
    B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce
B.2, comportanti alterazione  dell'aspetto  esteriore  degli  edifici
mediante    modifica    delle    caratteristiche     architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali:
modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione  di
aperture esterne, ivi comprese vetrine e  dispositivi  di  protezione
delle  attivita'  economiche,  o  di  manufatti   quali   cornicioni,
ringhiere,  parapetti;  interventi  sulle   finiture   esterne,   con
rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature  o  rivestimenti   esterni,
modificativi  di  quelli  preesistenti;  realizzazione,  modifica   o
chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica  sostanziale
di scale esterne; 
    B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli  di  cui  alla
voce  B.2,  comportanti  alterazione  dell'aspetto  esteriore   degli
edifici  mediante  modifica  delle  caratteristiche  architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali:
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle
coperture  finalizzate  all'installazione  di  impianti  tecnologici;
modifiche  alla  inclinazione  o  alla  configurazione  delle  falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca;  inserimento  di
canne  fumarie  o  comignoli;  realizzazione  di  finestre  a  tetto,
lucernari, abbaini o elementi consimili; 
    B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica  ovvero
finalizzati al contenimento dei  consumi  energetici  degli  edifici,
laddove     comportanti     innovazioni     nelle     caratteristiche
morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di  rivestimento
preesistenti; 
    B.6.  interventi  necessari  per  il  superamento   di   barriere
architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la  realizzazione
di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la  sagoma
dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; 
    B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio  di
singoli edifici, quali condizionatori e impianti  di  climatizzazione
dotati di unita' esterna, caldaie, parabole,  antenne,  su  prospetti
prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque  visibili  dallo
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati  nella
configurazione   esterna   degli   edifici   oppure   qualora    tali
installazioni riguardino beni vincolati ai  sensi  del  Codice,  art.
136, comma 1, lettere a), b) e c)  limitatamente,  per  quest'ultima,
agli    immobili    di     interesse     storico-architettonico     o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
    B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a
servizio di singoli edifici, purche' integrati  nella  configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli  edifici  con  la
stessa inclinazione  e  lo  stesso  orientamento  della  falda  degli
edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;  installazione
di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a  servizio  di  singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici
esterni; 
    B.9.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con   altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml
1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati  ai  sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o
storico-testimoniale, ivi compresa  l'edilizia  rurale  tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; 
    B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a  rete  o
colonnine modulari  ovvero  sostituzione  delle  medesime  con  altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione; 
    B.11.  interventi  puntuali  di  adeguamento   della   viabilita'
esistente, quali:  sistemazioni  di  rotatorie,  riconfigurazione  di
incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e
percorsi  ciclabili,  manufatti  necessari  per  la  sicurezza  della
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante  o
che assicuri adeguata permeabilita' del suolo; 
    B.12.  interventi  sistematici  di  arredo   urbano   comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli  impianti  di
pubblica illuminazione; 
    B.13.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste   in   piani
attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove non siano  oggetto
di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli  enti
locali o di specifica disciplina contenuta  nel  piano  paesaggistico
approvato ai sensi dell'art. 143 del codice; 
    B.14. interventi di cui alla  voce  A.12  dell'Allegato  «A»,  da
eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove  si  tratti  di
beni vincolati ai sensi  dell'art.  136,  comma  1,  lettera  b)  del
Codice; 
    B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e
manufatti edilizi  in  genere,  privi  di  interesse  architettonico,
storico o testimoniale; 
    B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra  ovvero
parzialmente  interrate,  con  volume  emergente  fuori   terra   non
superiore a 50 mc, compresi i percorsi  di  accesso  e  le  eventuali
rampe; 
    B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi  da  giardino
di natura permanente e  manufatti  consimili  aperti  su  piu'  lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti  accessori
o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a  30
mc; 
    B.18. interventi sistematici  di  configurazione  delle  aree  di
pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui  alla  voce
B.14, quali: nuove  pavimentazioni,  accessi  pedonali  e  carrabili,
modellazioni  del  suolo  incidenti  sulla  morfologia  del  terreno,
realizzazione di  rampe,  opere  fisse  di  arredo,  modifiche  degli
assetti vegetazionali; 
    B.19. installazione di tettoie aperte  di  servizio  a  capannoni
destinati ad attivita' produttive, o di collegamento tra i  capannoni
stessi, entro il limite del 10 per  cento  della  superficie  coperta
preesistente; 
    B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione  produttiva,  quali  strutture  per  lo  stoccaggio  dei
prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi  mediante
tubazioni esterne; 
    B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta  o  di
contenimento del terreno, inserimento di elementi  antintrusione  sui
cancelli,  le  recinzioni  e  sui  muri  di  cinta,   interventi   di
manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi  manufatti,  se
eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o  finiture
diversi da quelle preesistenti  e,  comunque,  ove  interessino  beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente,  per  quest'ultima,   agli   immobili   di   interesse
storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici; 
    B.22.   taglio,   senza   sostituzione,    di    alberi,    ferma
l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;  sostituzione
o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,
vincolate ai sensi dell'art. 136,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del
Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; 
    B.23. realizzazione di opere accessorie in  soprasuolo  correlate
alla realizzazione di reti di  distribuzione  locale  di  servizi  di
pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di  allaccio  alle
infrastrutture a rete; 
    B.24. posa in opera di  manufatti  parzialmente  o  completamente
interrati quali serbatoi e  cisterne,  ove  comportanti  la  modifica
permanente   della   morfologia   del   terreno   o   degli   assetti
vegetazionali,  comprese  le  opere  di  recinzione  o   sistemazione
correlate; posa in opera in soprasuolo dei  medesimi  manufatti,  con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere  di  recinzione  o
sistemazione; 
    B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico,  mediante  installazione  di  strutture  o   di   manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o  di  fondazione
per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni  e  vendita
di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
nell'anno solare; 
    B.26. verande e strutture in genere poste  all'esterno  (dehors),
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad  attivita'  economiche
quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,  attivita'
commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo   libero;
installazione  di  manufatti  amovibili  o   di   facile   rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a  servizio  della
balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e  cabine;
prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti  amovibili
o di facile rimozione aventi carattere stagionale; 
    B.27. manufatti in soprasuolo  correlati  alla  realizzazione  di
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; 
    B.28. realizzazione di ponticelli  di  attraversamento  di  corsi
d'acqua, o  tombinamento  parziale  dei  medesimi,  limitatamente  al
tratto necessario per dare accesso ad edifici  esistenti  o  a  fondi
agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua; 
    B.29. manufatti per ricovero attrezzi  agricoli,  realizzati  con
opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore  a  dieci
metri quadrati; 
    B.30. realizzazione di  nuove  strutture  relative  all'esercizio
dell'attivita' ittica con superficie non superiore a 30 mq; 
    B.31. interventi  di  adeguamento  della  viabilita'  vicinale  e
poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; 
    B.32.  interventi  di  ripristino  delle  attivita'  agricole   e
pastorali nelle aree  rurali  invase  da  formazioni  di  vegetazione
arbustiva  o  arborea,  previo  accertamento  del  preesistente   uso
agricolo  o  pastorale  da  parte  delle  autorita'  competenti,  ove
eseguiti in assenza di piano paesaggistico  regionale  che  individui
tali aree; 
    B.33. interventi  di  diradamento  boschivo  con  inserimento  di
colture agricole di radura; 
    B.34. riduzione di superfici boscate in  aree  di  pertinenza  di
immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000  mq,  purche'
preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 
    B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della  viabilita'
forestale in assenza di  piani  o  strumenti  di  gestione  forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole  del  Soprintendente
per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita'
forestale; 
    B.36. posa in opera di cartelli e altri  mezzi  pubblicitari  non
temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del  Codice,  di  dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi  pubblicitari  a
messaggio o luminosita' variabile, nonche' l'installazione di insegne
fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni  consimili  a  cio'
preordinate; 
    B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su  palo  a
servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente,
a metri 10 e a metri 6,30; 
    B.38. installazione  di  impianti  delle  reti  di  comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da  quelli  di  cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
che comportino la realizzazione di supporti di antenne non  superiori
a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione  di
sopralzi di  infrastrutture  esistenti  come  pali  o  tralicci,  non
superiori  a  6  metri,  e/o  la   realizzazione   di   apparati   di
telecomunicazioni  a  servizio  delle  antenne,  costituenti   volumi
tecnici, tali comunque da  non  superare  l'altezza  di  metri  3  se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente  a
terra; 
    B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa  dalle  acque
delle  sponde  dei  corsi  d'acqua  e  dei  laghi   per   adeguamento
funzionale; 
    B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica  diretti
alla regimazione delle acque, alla conservazione  del  suolo  o  alla
difesa dei versanti da frane e slavine; 
    B.41. interventi di demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  e
manufatti, ivi compresi gli  impianti  tecnologici,  con  volumetria,
sagoma ed  area  di  sedime  corrispondenti  a  quelle  preesistenti,
diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione  di  edifici  e
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in  conseguenza  di
calamita'  naturali  o  catastrofi.  Sono  esclusi  dal  procedimento
semplificato  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  che
interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b)  del
Codice; 
    B.42.  interventi  di  ripascimento  circoscritti  di  tratti  di
arenile in erosione, manutenzione di  dune  artificiali  in  funzione
antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.