(Statuto-art. 1)
                                                             Allegato 
 
STATUTO DEL CONSIGLIO PER  LA  RICERCA  IN  AGRICOLTURA  E  L'ANALISI
  DELL'ECONOMIA AGRARIA 
 
                               Art. 1. 
                  Natura giuridica e articolazione 
 
  1.  Il  Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e   l'analisi
dell'economia agraria, di seguito CREA, ente  pubblico  nazionale  di
ricerca e sperimentazione con sede in  Roma,  istituito  con  decreto
legislativo 29 ottobre  1999,  n.  454,  cosi'  denominato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ha
competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione  umana  e  degli
alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. 
  2. Il CREA ha personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  ed  e'
posto sotto la  vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito  denominato  MIPAAF.  Il  CREA  e'
inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  3.  Il  CREA  e'  dotato  di  autonomia  scientifica,   statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria. 
  4. Il CREA persegue le proprie finalita'  attraverso  le  attivita'
svolte nei Centri di ricerca  in  cui  e'  articolato,  ai  quali  si
affianca un'Amministrazione centrale. I Centri  sono  organizzati  in
sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie  aziende  agrarie  per
l'attivita'  di  sperimentazione,  e  operano,  in   un   quadro   di
programmazione  generale  dell'attivita',  in  regime  di   autonomia
scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e
dei   regolamenti   di   organizzazione   e   funzionamento   e    di
amministrazione e contabilita'. 
  5. Il CREA fa parte del Sistema statistico  nazionale  (SISTAN)  ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.  Le  funzioni
di raccolta, elaborazione  e  produzione  di  dati  statistici  e  di
coordinamento  delle  attivita'  statistiche  realizzate  all'interno
dell'Ente, sono attribuite con apposito  regolamento  ad  un  singolo
Centro.