Allegato 2 (art. 22) PARTE A Classi di laurea e di laurea magistrale Articolo 22, comma 1 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007) Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17) Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7) Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8) Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9) Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30) Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35) (classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009) Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4) (classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007) LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura LM-17 fisica LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 ingegneria biomedica LM-22 ingegneria chimica LM-23 ingegneria civile LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 ingegneria dell'automazione LM-26 ingegneria della sicurezza LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 ingegneria elettrica LM-29 ingegneria elettronica LM-30 ingegneria energetica e nucleare LM-31 ingegneria gestionale LM-32 ingegneria informatica LM-33 ingegneria meccanica LM-34 ingegneria navale LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-40 matematica LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-53 scienza e ingegneria dei materiali LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio PARTE B Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica 1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da universita', enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore. 2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente. 3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi). 4. Gli stessi corsi devono altresi' fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita' nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno. 5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti: a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche; b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6; c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale. 6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente. Schema di corso in acustica per tecnici competenti =================================================== | modulo I | Fondamenti di acustica | +===============+=================================+ | | La propagazione del suono e | | |l'acustica degli ambienti | | modulo II |confinati | +---------------+---------------------------------+ | | Strumentazione e tecniche di | | modulo III |misura | +---------------+---------------------------------+ | | La normativa nazionale e | | |regionale e la regolamentazione | | modulo IV |comunale | +---------------+---------------------------------+ | | Il rumore delle infrastrutture | | modulo V |di trasporto lineari | +---------------+---------------------------------+ | | Il rumore delle infrastrutture | | modulo VI |(portuali) e aeroportuali | +---------------+---------------------------------+ | | Altri regolamenti nazionali e | | modulo VII |normativa dell'Unione europea | +---------------+---------------------------------+ | | I requisiti acustici passivi | | modulo VIII |degli edifici | +---------------+---------------------------------+ | | Criteri esecutivi per la | | |pianificazione, il risanamento ed| | |il controllo delle emissioni | | modulo IX |sonore | +---------------+---------------------------------+ | | Rumore e vibrazioni negli | | modulo X |ambienti di lavoro | +---------------+---------------------------------+ | modulo XI |Acustica forense | +---------------+---------------------------------+ | |Esercitazioni pratiche sull'uso | | |dei fonometri e dei software di | | modulo XII |acquisizione | +---------------+---------------------------------+ | |Esercitazioni pratiche sull'uso | | |dei software per la progettazione| | |dei requisiti acustici degli | | modulo XIII |edifici | +---------------+---------------------------------+ | |Esercitazioni pratiche sull'uso | | |dei software per la propagazione | | modulo XIV |sonora | +---------------+---------------------------------+ 7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalita' e-learning. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.