(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  dopo  le  parole:  «n.  229»  sono  inserite  le
seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»; 
        alla lettera a), capoverso l-bis): 
        all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6,5 milioni»; 
        al numero 1), le parole: «pubblicata nella»  sono  sostituite
dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»; 
        al numero  2),  le  parole:  «ad  esperti  di  particolare  e
comprovata  specializzazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
professionisti  iscritti  agli  Albi  degli  ordini  o  dei   collegi
professionali, di  particolare  e  comprovata  esperienza»,  dopo  le
parole: «di cui all'articolo 34»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del  comma  2»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
        al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico»  e'
inserito il seguente  segno  d'interpunzione:  «,»,  le  parole:  «al
numero 1» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  numero  1)»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri  derivanti  dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a  valere  sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera»; 
        alla  lettera  b),   capoverso   2-bis,   dopo   le   parole:
«all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Alle donazioni di cui al  comma  5,  effettuate  mediante  il
numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  dall'articolo  27
della legge 13 maggio 1999, n. 133"; 
      b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    '4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di  cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'". 
    1-ter. Le disposizioni di cui  all'articolo  35,  comma  18,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si  applicano  anche  agli
interventi  relativi  al  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
ai  relativi  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
    1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge  n.
189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per  la  ricostruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "i  Comuni,  anche  con  il  supporto
degli Uffici speciali per la ricostruzione". 
    1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge  n.  189
del 2016, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate  le  modalita'  di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in  materia
di pianificazione e sviluppo territoriale"»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e'  compreso
il ripristino della sentieristica nelle  aree  protette,  nonche'  il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali  di
turismo lento nelle aree"»; 
        alla lettera a), dopo  le  parole:  «oppure  i  Comuni»  sono
inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni, le unioni  montane»  e
la parola: «interessate» e' sostituita dalla seguente: «interessati»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei
progetti  e  per  l'elaborazione  degli  atti  di  pianificazione   e
programmazione urbanistica, in conformita'  agli  indirizzi  definiti
dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al  comma  4  del
presente articolo possono procedere all'affidamento di  incarichi  ad
uno o piu' degli operatori economici  indicati  all'articolo  46  del
citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,   purche'   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo  34  del  presente  decreto.
L'affidamento  degli  incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita'  di  personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste  dai  commi
3-bis e  seguenti  dell'articolo  50-bis  del  presente  decreto,  in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' economiche o produttive,  previsti  dalla  lettera  g)  del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n.  189  del  2016,  devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune  di  svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita'  di  un  immobile  idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito  del  medesimo  comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze  di
continuita' e di  salvaguardia  dell'attivita',  la  delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi  sia  l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata. 
    2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento  e  le
nuove funzionalita'  del  sistema  informativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  nonche'  per  il  miglioramento  dei
servizi resi all'utenza, con  particolare  riferimento  ai  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
    2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
    2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del  2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  culto,  i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei  comuni  di
cui all'articolo 1, ovvero  le  competenti  Diocesi,  contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia  del  bene,
possono effettuare, secondo le modalita'  stabilite  nelle  ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  ulteriori
interventi che consentano la  riapertura  al  pubblico  delle  chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
perseguimento delle  medesime  finalita'  di  messa  in  sicurezza  e
riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere  interventi
anche di natura definitiva  complessivamente  piu'  convenienti,  dal
punto  di  vista  economico,  dell'azione  definitiva  e  di   quella
provvisoria di cui al precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
importi massimi stabiliti con  apposita  ordinanza  commissariale,  i
soggetti di cui al presente  comma  sono  autorizzati  a  provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate  ordinanze  commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle  competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei  costi   previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio  speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del  danno  ai  beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita'  previste  dall'articolo  14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai  sensi
della parte seconda del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto". 
    2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di
cui all'articolo 54, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  emesse  nell'esercizio  delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle  popolazioni  sinistrate  e  a  ogni  altra  attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al  contrasto  e  al  superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa  agli  eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di  cui  all'articolo  28,
comma 6, sesto periodo, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in  caso  di  rilevante  numero  dei  destinatari,   di   difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i  tempi  richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili  con  l'urgenza  di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto  e'  depositata  nella  casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e  pubblicata  nei  siti
internet istituzionali del comune, della provincia  e  della  regione
interessati. 
    2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189  del
2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «opere  di  urbanizzazione»  sono
inserite le seguenti: «primaria e secondaria»; 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ferme
restando le  modalita'  di  formazione  e  tenuta  degli  elenchi  di
operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee  guida  adottate
ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma puo' anche  essere
effettuato nell'ambito degli elenchi  regionali,  limitando  l'invito
alle imprese che risultino contestualmente iscritte  nell'Anagrafe  o
negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente»; 
      al comma 3, dopo le parole: «n. 189 del 2016,» sono inserite le
seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5  dicembre
2016,» e le parole: «comprensivo dei relativi costi» sono  sostituite
dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei relativi costi»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I  piani
di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico
diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere  interventi  per  la
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,  la  messa
in sicurezza del territorio  e  delle  cavita',  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma, nei centri storici  dei  medesimi  comuni  e  il
miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi  e
complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere
ove i suddetti interventi  di  ricostruzione  non  siano  stati  gia'
eseguiti"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne ed
esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti"»; 
        la lettera a) e' soppressa; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Le risorse provenienti dal  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di  interventi  per  la
ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale
di cui all'articolo 4 dello stesso  decreto-legge  n.  74  del  2012,
appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato  con
continuita' aziendale, sono erogate  dalla  stazione  appaltante,  su
richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al  liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa  in
opera formalmente incaricati dall'impresa  appaltatrice.  In  assenza
della richiesta  dell'impresa  appaltatrice  la  stessa  puo'  essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in  opera,
informandone l'impresa appaltatrice. 
    1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli  interventi  di
ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di  immobili
ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122,  dovuti  per  lavori  eseguiti  dopo  la  richiesta  di
ammissione al concordato con continuita'  aziendale  da  parte  delle
imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune
inviata anche al commissario liquidatore, direttamente  alle  imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera.  In  assenza  della
richiesta dell'impresa affidataria la  stessa  puo'  essere  avanzata
anche  dal  subappaltatore  o  dal  fornitore  con  posa  in   opera,
informandone l'impresa affidataria. 
    1-quater. In  ogni  caso  i  pagamenti  al  subappaltatore  o  al
fornitore con posa in opera di cui ai commi  1-bis  e  1-ter  possono
avere per oggetto solo prestazioni non contestate. 
    1-quinquies. L'importo dei fondi di cui  al  comma  1-bis  e  dei
contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle  imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera  e'  indicato  nello
stato di avanzamento dei lavori redatto  dal  direttore  dei  lavori.
L'erogazione e' condizionata al rispetto della  normativa  in  merito
alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  5-bis
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
    1-sexies. I contributi gia' concessi ai  sensi  dell'articolo  3,
comma  1,  lettera  c),  del  Protocollo  d'intesa  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  i   presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4  ottobre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre  2012,  non
sono recuperati nel caso in cui, per  le  mutate  esigenze  abitative
rilevate dagli uffici comunali competenti per  la  ricostruzione,  il
beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare  ovvero
dare in  comodato  l'unita'  immobiliare  oggetto  del  contributo  a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi
sismici  del  2012.  Resta  comunque  fermo,  in  capo  agli   stessi
beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di  locazione  a  canone
concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
del citato Protocollo d'intesa. 
    1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti,
per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto  eccedenti  gli
importi  spettanti,  relativi  all'assistenza  alla   popolazione   e
connessi agli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  costituisce
titolo per l'iscrizione a  ruolo  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti
da provvedimenti di recupero di somme indebite  adottati  in  base  a
disposizioni diverse dalla presente. 
    1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai  presidenti  delle
regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo  1
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  ovvero,  quali
soggetti  incaricati   dai   commissari   delegati   all'espletamento
dell'istruttoria  delle  domande  di  contributo  e   alla   relativa
erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di  cui  al
comma 1-septies. 
    1-novies. Le  somme  relative  a  contributi  corrisposti  e  non
dovuti, riscosse mediante  ruolo  ai  sensi  dei  commi  1-septies  e
1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione  al  Fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012  ai  fini  del
trasferimento alle  contabilita'  speciali  intestate  ai  presidenti
delle regioni. 
    1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  consentito
solo all'interno dello stesso comune. 
    1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del  decreto-legge  n.  189
del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2016 e 2017"; 
      b) le parole: "nel limite massimo di 10 milioni di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "nel  limite  massimo  complessivo  di  10
milioni di euro di cui almeno il  70  per  cento  e'  riservato  agli
interventi di cui al comma 1"». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, lettera b), capoverso: 
        al terzo periodo, dopo le  parole:  «dall'articolo  30»  sono
aggiunte le seguenti: «del presente decreto»; 
        al quarto periodo, le  parole:  «Anagrafe  antimafia  di  cui
all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe  antimafia
di cui al citato articolo 30»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui
al comma 1 puo'  essere  effettuata  dal  personale,  assegnato  alla
struttura commissariale  centrale  e  agli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e  3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e  della
professionalita'  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di   legge.
Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato  anche  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  progettazione  da  parte  del  personale,   anche
dipendente,  messo  a  disposizione  della  struttura   commissariale
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita convenzione  e'
altresi' disciplinato lo svolgimento da  parte  del  personale  della
societa' Fintecna Spa  delle  stesse  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma,
determinati, sulla base di appositi criteri di  remunerativita',  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui  ai
periodi precedenti si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Le disposizioni  del  comma  2  si  applicano  anche  nei
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria
non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189  del  2016,
nei quali risultino edifici  scolastici  distrutti  o  danneggiati  o
siano state emanate  ordinanze  di  chiusura  a  causa  degli  eventi
sismici verificatisi dal mese di agosto 2016. 
    2-ter. Al fine di  contrastare  il  fenomeno  dello  spopolamento
studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi  sismici,  e'
assegnato all'Azienda per il diritto  allo  studio  universitario  di
Teramo un contributo di 3 milioni di euro  per  l'anno  2017  per  la
realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si
provvede,  per  l'anno  2017,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Al fine di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di  garantire  unitarieta'  e  omogeneita'   nella   gestione   degli
interventi, e'  istituito  un  organo  a  competenza  intersettoriale
denominato  'Conferenza  permanente',  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della Regione, della  Provincia,  dell'Ente  parco  e  del
Comune territorialmente competenti"»; 
      alla  lettera  e),   capoverso,   dopo   le   parole:   «parere
obbligatorio» sono inserite le seguenti:  «entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della documentazione». 
    All'articolo 7: 
      al  comma  1,  la  parola:  «soppressa»  e'  sostituita   dalla
seguente: «abrogata»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), capoverso, le parole: «, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  della
presente disposizione,» sono soppresse; 
        alla lettera b): 
          al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite  le
seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)
se le caratteristiche delle macerie lo consentono,"»; 
          al numero 2), dopo le parole: «ai materiali di cui al comma
4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»  e  le  parole:
«del giorno e della data»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
data»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Al di fuori delle  ipotesi  disciplinate  dai  precedenti
commi,  ai  fini  della  ricostruzione  degli  edifici  di  interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli  aventi  valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,  le  attivita'  di
demolizione  e  di  contestuale  rimozione   delle   macerie   devono
assicurare,  ove  possibile,  il  recupero   dei   materiali   e   la
conservazione delle componenti identitarie, esterne  ed  interne,  di
ciascun  edificio,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   decreto
ministeriale di cui al comma 5"»; 
        alla lettera c), numero 1), dopo la parola:  «,  separazione»
sono inserite le seguenti: «, messa  in  riserva  (R13)»  e  dopo  le
parole: «frazione non recuperabile» e' inserito il seguente  periodo:
«. I rifiuti devono essere  gestiti  senza  pericolo  per  la  salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che  potrebbero  recare
pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
        alla lettera d), la  parola:  «straordinario»  e'  sostituita
dalla seguente: «straordinario,»; 
        dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
    "13-bis. In deroga all'articolo 266  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i  materiali  da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la  realizzazione  delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse  all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  ai  commi  da  13-ter  a
13-octies del presente articolo. 
    13-ter. In deroga alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo
41-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i  materiali
di  cui  al  comma  13-bis  del   presente   articolo,   qualora   le
concentrazioni di  elementi  e  composti  di  cui  alla  tabella  4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del  2012  non  superino  i
valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  indicati  alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla
specifica destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
potranno  essere  trasportati  e  depositati,  per  un  periodo   non
superiore  a  diciotto  mesi,  in  siti   di   deposito   intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la  qualifica  di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera  qq),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  e'  il  comune  del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 
    13-quinquies. In  deroga  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma  1
dell'articolo  41-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale  del
sottoprodotto. 
    13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di  cui  al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui  al  comma  13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali  ricadano  entro  i
limiti indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato  5  al  titolo  V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    13-septies.  In  deroga  al  comma  2  dell'articolo  41-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta  il  rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del
presente articolo si accerta che siano rispettate  le  condizioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del
loro utilizzo"»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti,  di
cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n.  189  del  2016,
come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del  presente  articolo,
e' approvato entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 7-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Dopo
l'articolo 20 del decreto-legge  n.  189  del  2016  e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1.  Al
fine di favorire la ripresa  produttiva  delle  imprese  del  settore
turistico,  dei  servizi  connessi,  dei  pubblici  esercizi  e   del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui  agli
allegati 1 e 2 al presente decreto,  nel  limite  complessivo  di  23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime  imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  sei
mesi successivi agli eventi  sismici,  una  riduzione  del  fatturato
annuo in misura non inferiore al  30  per  cento  rispetto  a  quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
    2. I criteri, le procedure, le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto  delle  risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di  spesa
di cui al medesimo comma 1,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla  concessione  dei
contributi provvedono i vice commissari. 
    3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 23 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190". 
    Art. 7-ter. (Modifica all'articolo 26 del  decreto-legge  n.  189
del 2016). - 1. All'articolo 26, comma 1, del  decreto-legge  n.  189
del  2016,  le  parole:  "per  l'esercizio  finanziario  2016"   sono
sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  euro  190.118  per
l'anno 2017, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, lettera c), le parole: «, o  in  data  successiva,»
sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "In
ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne'  avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali  quelli  di
legale rappresentante, titolare, socio,  direttore  tecnico,  con  le
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi  riveste
cariche societarie nelle stesse"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis. (Indennita' di funzione). - 1. All'articolo  44  del
decreto-legge n. 189 del  2016,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
    "2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  82  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
all'articolo 1, comma 136, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,  in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione  prevista  dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con  popolazione  compresa  tra
10.001  e  30.000  abitanti,  come   rideterminata   in   base   alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  disposizione,  con  oneri  a  carico  del
bilancio comunale"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all'allegato  1»  sono
inserite le seguenti: «al decreto-legge n. 189 del 2016»  e  dopo  le
parole: «all'allegato 2» sono  inserite  le  seguenti:  «al  medesimo
decreto-legge»; 
      al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» e'  inserita
la seguente: «del». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art.   10-bis.   (Disposizioni   in   materia   di    assistenza
farmaceutica). - 1. Le regioni colpite  dagli  eventi  sismici  degli
anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali  criticita'  connesse
alla distribuzione dei  farmaci  alla  popolazione,  con  riferimento
particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il
30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario
di erogazione  dei  farmaci  da  presentare  al  Comitato  paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni  23  marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il  15  maggio  2017.  In
tale  piano  la  regione  illustra  le  modalita'  organizzative  per
garantire la puntuale e tempestiva  distribuzione  dei  farmaci  alla
popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto  di
distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano
essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate,  con
le modalita' e alle  condizioni  stabilite  dagli  accordi  regionali
stipulati ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405.  Per  le
regioni in piano di rientro, tale piano  e'  oggetto  di  valutazione
nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti: 
    "2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  possono
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
alle   autorita'   competenti   la   mancata   presentazione    della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi  3  e  4,  e
220, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.
182, limitatamente all'anno 2017,  qualora  a  seguito  degli  eventi
sismici i dati necessari per la citata  comunicazione  non  risultino
piu' disponibili. 
    2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2-quinquies,
per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla  presentazione
del modello unico di dichiarazione ai  sensi  dell'articolo  189  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ricadenti  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici degli  anni  2016  e  2017,  il  termine
previsto dalla legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2017"»; 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al  numero  1),   sono   premesse   le   seguenti   parole:
«all'alinea,» e le parole: «dicembre  2016,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dicembre 2016»; 
          al numero 2), la parola: «soppressa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «abrogata»; 
        alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola:
«effettuata» e' sostituita dalla seguente: «effettuati»; 
        alla  lettera  c),  le  parole:  «"e  della  radiotelevisione
pubblica" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti:  «",  della
telefonia e della radiotelevisione pubblica"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e della telefonia,"»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) al comma 7, le parole:  "dell'imposta  di  bollo  per  le
istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31  dicembre
2016" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dell'imposta  di  bollo  e
dell'imposta di registro per le istanze, i contratti  e  i  documenti
presentati alla pubblica amministrazione fino al  31  dicembre  2017,
esclusivamente per quelli in esecuzione  di  quanto  stabilito  dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle  istanze,
dei contratti e dei documenti effettuato presso gli  Uffici  speciali
per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal  presente
decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
della registrazione eseguita secondo le  modalita'  disciplinate  dal
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131. Non  si  procede  al  rimborso  dell'imposta  di
registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui  al  precedente
periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in  vigore  della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"»; 
      alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
    «2) le parole da: "con decreto" fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  16  dicembre   2017   senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il  versamento  delle  ritenute
non operate ai sensi del  comma  1-bis  del  presente  articolo  puo'
essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei  limiti  della
disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo  1,  comma
430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30  novembre  2017,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica"»; 
      alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo  periodo,  le
parole: «canone  tv»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «canone  di
abbonamento alla televisione»; 
      dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) al comma 16,  le  parole:  "28  febbraio  2017",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, le parole:  «,  per  ciascuna  scadenza  di
rimborso,» sono soppresse; 
        sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  prevede  che
gli interessi e le spese dovuti per i  relativi  finanziamenti  siano
riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018»; 
        al comma 9, primo periodo, le parole: «al presente  articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 3 a 8»; 
      il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n.  225,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017"; 
      b) al comma  3,  alinea,  le  parole:  "31  maggio  2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017"; 
      c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente: 
    "13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal
2000  al  2016  relativamente  ai  soggetti  cui  si   applicano   le
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di  un  anno  i  termini  e  le
scadenze previsti dai  commi  1,  2,  3,  3-ter  e  12  del  presente
articolo"»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis.  L'articolo   6,   comma   10,   lettera   e-bis),   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che  ai
fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma  1  del
citato  articolo  6,  non  sono  dovute  le  sanzioni  irrogate   per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel
caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale»; 
      al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80
milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»; 
      al comma 13: 
        all'alinea, dopo le parole: «e  a  0,280»  sono  inserite  le
seguenti: «milioni di euro annui»; 
        alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di  euro»
e' inserita la seguente: «annui»; 
        alla rubrica, dopo la parola: «tributari»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e ambientali». 
    Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  11-bis.  (Applicazione  dell'addizionale  al  tributo   di
conferimento dei rifiuti in  discarica  prevista  dall'articolo  205,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ai  comuni
colpiti  da  eventi  sismici  del  2016  e  2017).  -  1.  Ai  comuni
individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.  189  del  2016,
dal 1º gennaio  2017  fino  al  31  dicembre  2018,  non  si  applica
l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti
in  discarica  prevista  dall'articolo  205,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    Art.  11-ter.  (Piano   di   ammortamento   dei   mutui   e   dei
finanziamenti). - 1. Al fine di consentire di allungare il  piano  di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e  per  le
micro, piccole e  medie  imprese  individuate  dalla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei  comuni
di cui agli allegati 1 e 2 al  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto  e  previo  accordo  con
l'Associazione  bancaria  italiana  e   con   le   associazioni   dei
rappresentanti delle imprese e  dei  consumatori,  concordano,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  tutte  le  misure
necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il  pagamento  della
quota capitale delle rate dei mutui e  dei  finanziamenti  in  essere
alla data del 24 agosto 2016». 
    All'articolo 13: 
      al comma  1,  la  parola:  «interessate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «interessati»; 
      al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con  le
medesime  ordinanze  sono  individuate,  altresi',  le  modalita'  di
riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere  sulle
risorse iscritte nelle contabilita' speciali  previste  dall'articolo
4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  qualora  l'edificio,
dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive  disciplinate
da ordinanza di protezione  civile,  sia  classificato  come  agibile
secondo la procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis.  Al  fine  di  garantire   il   piu'   elevato   standard
professionale  nella  predisposizione  delle  schede   AeDES   e   di
consentire l'abilitazione di nuovi  tecnici,  il  Dipartimento  della
protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno,
in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati  e  gli
ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con
modalita' di formazione a distanza  utilizzando  gli  strumenti  piu'
idonei allo scopo. 
    4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1: 
        dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le  seguenti:
«, sentiti i comuni interessati»; 
        dopo le parole: «nei rispettivi  ambiti  territoriali,»  sono
inserite le  seguenti:  «prioritariamente  nei  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  n.  189  del  2016  e  nei
territori dei comuni con essi confinanti,»; 
        dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono  inserite  le
seguenti: «o rese  agibili  dal  proprietario,  ai  sensi  di  quanto
previsto  dal  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla  normativa  regionale
di  attuazione,  entro  sessanta  giorni  dalla  sottoscrizione   del
contratto preliminare di vendita,»; 
        dopo le parole: «alle norme tecniche per  le  costruzioni  in
zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto  del
Ministro  dei  lavori  pubblici  16  gennaio  1996,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  5  febbraio
1996,  o  nei  decreti  ministeriali  successivamente   adottati   in
materia»; 
        dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono  inserite
le seguenti: «in comodato d'uso gratuito»; 
        le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento  ordinario  n.
123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113»; 
        dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite  le  seguenti:
«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»; 
        dopo  le  parole:  «19  settembre  2016»  sono  aggiunte   le
seguenti: «, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del  22
settembre 2016»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non
si  procede  alla  sottoscrizione  dei  contratti  di  vendita  e  il
contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il  proprietario
non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, e dalla normativa  regionale  di  attuazione,  l'unita'
immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal  periodo
precedente»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel  proprio  sito
internet istituzionale l'elenco degli immobili  acquistati  ai  sensi
del presente articolo»; 
      al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1»; 
      al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle
seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte»  sono
inserite le seguenti: «, ai soli fini dell'assunzione della  spesa  a
carico della gestione emergenziale,»; 
      al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei  Comuni»
sono inserite le  seguenti:  «o  dell'ente  regionale  competente  in
materia di edilizia residenziale pubblica». 
    All'articolo 15: 
      al comma 2,  le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis.  In  favore  delle  imprese  agricole  danneggiate  dalle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio
2017, e' previsto un contributo  per  la  riduzione  degli  interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga  delle  rate  delle
operazioni di credito agrario  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
    4-ter. La disposizione di cui  al  comma  4-bis  si  applica  nel
limite di un milione  di  euro  per  l'anno  2017.  Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo. 
    4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis  e
4-ter, pari a un  milione  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis. (Contratti di sviluppo nei territori colpiti  dagli
eventi  sismici).  -  1.  Le  istanze  di   agevolazione   a   valere
sull'articolo  43  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,  sono
esaminate prioritariamente. 
    2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi
di programma stipulati ai  sensi  della  disciplina  attuativa  della
misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, tra il Ministero dello sviluppo economico,  l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di  impresa  Spa  -
Invitalia,  l'impresa  proponente,  la  Regione  che  interviene  nel
cofinanziamento del programma e le  eventuali  altre  amministrazioni
interessate». 
    All'articolo 16: 
      al comma 2, le parole: «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1». 
    All'articolo 17: 
      al comma 2, la parola: «Quando» e' sostituita  dalla  seguente:
«Se». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis. (Sospensione di termini in materia di  sanita').  -
1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di  cui  al  decreto  16
aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  n.  189  del  2016  non  si
applicano, per i successivi trentasei mesi a partire  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui  singoli
provvedimenti di riorganizzazione della rete  ospedaliera  il  parere
favorevole del  Tavolo  di  monitoraggio  di  attuazione  del  citato
decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto  del  Ministro
della salute 29 luglio 2015». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 3),  dopo  la  parola:  «Ferme»  e'  inserita  la
seguente: «restando»; 
          dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis)  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   "Le
disposizioni del presente comma in materia di  comandi  o  distacchi,
ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo
determinato nel limite di un contingente massimo di quindici  unita',
si applicano, nei limiti  delle  risorse  finanziarie  ivi  previste,
anche agli enti parco nazionali il cui  territorio  e'  compreso,  in
tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2"»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
    "1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal  comma  1,  sono  a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un  milione  di
euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario. 
    1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i  limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria"»; 
      al comma  2,  le  parole:  «di  ulteriori  500.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ulteriore importo di un  milione  di
euro»; 
      al comma 4: 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    «a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Il trattamento economico  del  personale  pubblico  della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita': 
      a) le amministrazioni di provenienza provvedono,  con  oneri  a
proprio carico esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; 
      b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore  a
quella prevista per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, il Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle
sole   somme   eccedenti   l'importo   dovuto,   a    tale    titolo,
dall'amministrazione di provenienza; 
      c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri  a
carico esclusivo del Commissario straordinario. 
    3-ter.  Al  personale  dirigenziale  di  cui  al  comma  3   sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura  equivalente  ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di  specifica  disposizione
contrattuale,  un'indennita'  sostitutiva   della   retribuzione   di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita'
connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a  orari  disagevoli  e
della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Restano  ferme  le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b)  e
c) del comma 7. 
    3-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 
    3-quinquies. Alle spese  per  il  funzionamento  della  struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'  speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3"; 
    a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della
contrattazione  integrativa   decentrata"   sono   sostituite   dalle
seguenti:  "nelle  more  della  definizione   di   appositi   accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata"; 
    a-quater) alla lettera c) del comma 7,  le  parole:  "nell'ambito
della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento
fino al 30 per cento del trattamento accessorio,  tenendo  conto  dei
risultati conseguiti su specifiche attivita' legate  all'emergenza  e
alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata, un  incremento  fino  al  30  per  cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifici  progetti  legati  all'emergenza  e   alla   ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario"»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Ai fini  dell'esercizio  di  ulteriori  e  specifiche  attivita'  di
controllo sulla ricostruzione privata, il  Commissario  straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il  Corpo  della  guardia  di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori  oneri  finanziari  si  provvede  con   le   risorse   della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3"»; 
      al comma 5: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al comma 1, le parole da: "e di  14,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro  per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale  con  professionalita'  di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte,  nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di  14,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di  9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di  euro  per  l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3"»; 
        alla lettera c): 
        al  capoverso  3-quater,  le  parole:  «comma   3-ter»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e le parole: «in numero  non
superiore a cinque» sono soppresse; 
        dopo il capoverso 3-sexies e' aggiunto il seguente: 
    «3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata  disposta  la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di  tipo  sismico  o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici  situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se  sussistono  altre  modalita'  che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da  parte  dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il  lavoro  agile.
In caso  di  impedimento  oggettivo  e  assoluto  ad  adempiere  alla
prestazione  lavorativa,  per  causa  comunque  non   imputabile   al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,  d'intesa  con  il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore  non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un  anno,
salvo  che  il  lavoratore  non  chieda  di  utilizzare  i   permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o  in  ore,  contemplati  dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  se  relativi  a
fattispecie diverse»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, dopo le parole: "pari a  2,0  milioni  di  euro,"  sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  un  contributo  di  500.000   euro
finalizzato alle spese per il personale impiegato presso  gli  uffici
territoriali per la ricostruzione,". 
    5-ter. Ai maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui  all'articolo  7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti. 
    5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.  189  del
2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Alla  cabina
di coordinamento partecipano, oltre al Commissario  straordinario,  i
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero,  in
casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale
munito di apposita delega motivata". 
    5-quinquies. I soggetti pubblici  beneficiari  dei  trasferimenti
eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134,  dal  titolare  della  gestione  stralcio  della
contabilita' speciale n. 5281,  sono  autorizzati  ad  utilizzare  le
risorse   incassate   e   rimaste   disponibili    all'esito    della
rendicontazione effettuata ai sensi  dell'articolo  5,  comma  5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le  medesime  finalita'  di
assistenza ed emergenza nascenti dagli  eventi  sismici  verificatisi
dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione  deve
essere resa ai sensi del medesimo  articolo  5,  comma  5-bis,  della
legge n. 225 del 1992». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 18-bis. (Realizzazione del progetto "Casa  Italia").  -  1.
Per  l'esercizio  delle  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento
dell'azione  strategica  del  Governo  connesse  al  progetto   "Casa
Italia", anche a seguito degli eventi sismici che  hanno  interessato
le aree dell'Italia  centrale  nel  2016  e  nel  2017,  al  fine  di
sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'  del
patrimonio  abitativo,  anche  in  riferimento   alla   sicurezza   e
all'efficienza  energetica   degli   edifici,   ferme   restando   le
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  in
capo  al  Dipartimento  della  protezione   civile   e   alle   altre
amministrazioni competenti  in  materia,  e'  istituito  un  apposito
dipartimento  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303. 
    2.  Per   garantire   l'immediata   operativita'   del   suddetto
dipartimento, fermi restando la dotazione organica del  personale  di
ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti  del  personale  di
prestito previsti per la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello  generale  e  di
quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta'  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di  procedere,  in  aggiunta  a
quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta'  assunzionali,  al
reclutamento nei propri  ruoli  di  venti  unita'  di  personale  non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del  quale
puo' avvalersi della Commissione per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
    3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1.300.000 euro  per  l'anno  2017  e  di  2.512.000  euro  a
decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede: 
      a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a  2.512.000  euro
per  l'anno  2018,  mediante  riduzione  del  Fondo  per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
      b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 18-ter. (Interventi urgenti  a  favore  delle  zone  colpite
dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). -  1.
Per fare fronte  ai  danni  occorsi  al  patrimonio  privato  e  alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
relativamente agli eccezionali eventi  atmosferici  verificatisi  nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda
decade del mese  di  gennaio  2017,  si  provvede  sulla  base  della
relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
    Art. 18-quater. (Credito d'imposta per investimenti nelle regioni
dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici). - 1.  Nei  Comuni
delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo  colpiti  dagli  eventi
sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  credito  d'imposta   di   cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, fino al 31 dicembre 2018 e' attribuito nella misura del  25  per
cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese  e
del 45 per cento per le piccole imprese. 
    2. In relazione agli interventi di cui al comma 1  si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,  commi  98  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
    3. La disposizione di cui al comma 1  del  presente  articolo  e'
notificata, a cura  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    4. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  20
milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    Art. 18-quinquies. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge  n.
189 del 2016). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016,
il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
    "10. Il proprietario che aliena il suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei  Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero  entro  due
anni dal completamento di detti interventi,  e'  dichiarato  decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al  rimborso  delle  somme  percepite,
maggiorate  degli  interessi  legali,  da  versare  all'entrata   del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
    10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei  registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'. 
    10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: 
      a) in caso di vendita effettuata nei confronti del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso
di un titolo  giuridico  avente  data  certa  anteriore  agli  eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  del  26  ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2; 
      b) laddove  il  trasferimento  della  proprieta'  si  verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata  ovvero  nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  ovvero
dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
    10-quater. Le disposizioni dei  commi  10,  10-bis  e  10-ter  si
applicano anche agli immobili distrutti  o  danneggiati  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi  a  beneficiare  delle
misure previste dal presente decreto". 
    Art. 18-sexies. (Modifica all'articolo 14-bis  del  decreto-legge
n.  189  del  2016).  -  1.  All'articolo  14-bis,   comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: "nonche' la  valutazione
del fabbisogno finanziario" fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle  seguenti:  "secondo  procedure  da  stabilire   con   apposita
ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e   sentiti   i   Ministeri   delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute,  con  oneri  a  valere
sulle risorse stanziate per le emergenze a far  data  dal  24  agosto
2016". 
    Art.  18-septies.  (Nuove  disposizioni  in  materia  di   Uffici
speciali per la ricostruzione). - 1. All'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Ferme restando le disposizioni dei  periodi  precedenti,  i
Comuni, in forma singola o associata, possono  procedere  anche  allo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei
titoli  abilitativi  edilizi,   dandone   comunicazione   all'Ufficio
speciale  per  la   ricostruzione   territorialmente   competente   e
assicurando  il   necessario   coordinamento   con   l'attivita'   di
quest'ultimo". 
    Art. 18-octies. (Misure in materia di riparazione del  patrimonio
edilizio pubblico  suscettibile  di  destinazione  abitativa).  -  1.
All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    "a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze  abitative  delle  popolazioni  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016"; 
      b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
    "3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo  relativo  agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i  Presidenti  delle
Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  in  qualita'  di  vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata
in  raccordo  con  i  Comuni  interessati,  all'individuazione  degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili  secondo  la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre  2014,  oppure  classificati
non  utilizzabili  secondo  procedure   speditive   disciplinate   da
ordinanza  di  protezione  civile,  che  siano   ripristinabili   con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.  Ciascun  Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario  straordinario  l'elenco  degli  immobili   di   cui   al
precedente periodo. 
    3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero  gli
enti  regionali  competenti  in  materia  di  edilizia   residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a  tali
fini da esse individuati, previa  specifica  intesa,  quali  stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e  previa
approvazione da parte del Presidente della Regione,  in  qualita'  di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa  a  carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del  presente  decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli  immobili
di loro proprieta'. 
    3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4,  comma  3,  e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018  e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle  Regioni,  in
qualita' di vice commissari. 
    3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa  ai
sensi e per gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  2,  del  presente
decreto,  sono  definite  le  procedure  per   la   presentazione   e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di  cui  ai  commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di  cui  alla  lettera  a-bis)  del
comma 1,  ultimati  gli  interventi  previsti,  sono  tempestivamente
destinati  al  soddisfacimento   delle   esigenze   abitative   delle
popolazioni  dei   territori   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016". 
    Art. 18-novies. (Modifica all'articolo 13  del  decreto-legge  n.
189 del 2016). - 1. All'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge  n.
189 del 2016, dopo le parole: "dalla crisi sismica del 1997  e  1998"
sono inserite le seguenti: "e, in Umbria, del 2009". 
    Art.  18-decies.  (Disposizioni  relative  ai  movimenti  franosi
verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2  al  decreto-legge
n. 189 del 2016). - 1. Ai fini della  ricostruzione,  anche  mediante
delocalizzazione, degli edifici  interessati  dai  movimenti  franosi
verificatisi  nei  territori  compresi  negli  elenchi  di  cui  agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016  in  connessione  con
gli eventi sismici di cui al presente decreto,  si  provvede  con  le
procedure di cui al  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
modificate dal presente decreto. 
    Art.   18-undecies.   (Introduzione   dell'allegato   2-bis    al
decreto-legge n. 189 del 2016). -  1.  Tenuto  conto  dell'aggravarsi
delle  conseguenze  degli  eventi  sismici   verificatisi   in   data
successiva al 30 ottobre 2016 e  della  necessita'  di  applicare  le
disposizioni del decreto-legge n. 189  del  2016  anche  a  territori
della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni  ivi  indicati  negli
allegati 1 e 2, al  medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis"; 
      b) all'articolo 6, comma 2,  lettere  a),  b),  d)  ed  e),  le
parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai  Comuni  di
cui all'allegato  1,  ovvero  alla  data  del  26  ottobre  2016  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni  di
cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
      c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
      d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  1,  ovvero
alla data del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
      e) all'articolo 44: 
        1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per  i
Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle  seguenti:  "alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
        2) al comma 3, le parole: "dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla  data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per
i Comuni di cui  all'allegato  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di
cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato
2-bis"; 
      f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui  all'allegato
A annesso al presente decreto. 
    2.  Il  contestuale  riferimento  agli  allegati   1   e   2   al
decreto-legge  n.  189  del  2016,  ovunque  contenuto  nel  medesimo
decreto, nel presente decreto e  nelle  ordinanze  commissariali,  si
intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis,
introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo. 
    3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 
    4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata  di  6,1  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019». 
    All'articolo 19: 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, in caso di  esito  non  favorevole  delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle  vigenti  disposizioni,
e'   autorizzato   a   provvedere   all'attribuzione   di   incarichi
dirigenziali ai sensi  del  comma  6  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre  i  limiti  percentuali  ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni  dirigenziali
vacanti,  comunque  entro  il  limite  massimo  di  ulteriori   dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma,  in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale,  sono  rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano  alla  data  dell'entrata  in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla  relativa
copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al  comma  2.
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della  procedura  concorsuale
di cui al comma 1. 
    2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma  4,
del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
    2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
svolgimento del concorso di cui al  comma  1,  puo'  avvalersi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis. (Unita' cinofile). - 1.  Per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento  delle  facolta'  di
assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti
anni, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  autorizzato  ad
assumere a tempo indeterminato personale  da  destinare  alle  unita'
cinofile  mediante  avvio  di  procedure  speciali  di   reclutamento
riservate al personale volontario utilizzato nella  Sezione  cinofila
del predetto Corpo che risulti iscritto  da  almeno  tre  anni  negli
appositi elenchi di cui all'articolo  6  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi  giorni
di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il
conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nonche'  il  possesso  dei  requisiti  ordinari  per  l'accesso  alla
qualifica di vigile del fuoco previsti  dalle  vigenti  disposizioni,
sono  stabiliti  i  criteri  di  verifica   dell'idoneita',   nonche'
modalita'  abbreviate  per  l'eventuale  corso  di   formazione.   Le
assunzioni di cui al  presente  comma  sono  autorizzate  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art.  20-bis.  (Interventi   urgenti   per   le   verifiche   di
vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  scolastici).  -  1.  Per  le
verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili  pubblici  adibiti
ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico  classificate  1  e  2
nonche'  per  la  progettazione   degli   eventuali   interventi   di
adeguamento antisismico  che  risultino  necessari  a  seguito  delle
verifiche,  sono  destinate  agli  enti  locali  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n.  107,
come   accertate   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  assicurando  la  destinazione  di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si  trovano
nelle quattro regioni interessate dagli  eventi  sismici  degli  anni
2016 e  2017.  Le  risorse  accertate  sono  rese  disponibili  dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa  stipulazione,  sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione  con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure  di  accesso  ai
finanziamenti,  anche  tenendo  conto  dell'urgenza,   di   eventuali
provvedimenti di accertata  inagibilita'  degli  edifici  scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica  nonche'  dei  dati  contenuti  nell'Anagrafe   dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti  le  verifiche  di  vulnerabilita'
sismica eseguite  ai  sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
pubblicati  nella  home  page  del  sito  internet   dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile. 
    2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione
e  messa  in  sicurezza  previsti  nell'ambito  della  programmazione
nazionale   predisposta   in   attuazione   dell'articolo   10    del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  eseguiti  nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  e,  ove  necessario,   della
progettazione  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento   antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
    3. Gli interventi di miglioramento e  adeguamento  sismico  degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle  verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1  o  gia'  certificati  da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica  sono  inseriti  nella
programmazione  triennale  nazionale  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  per  essere
finanziati   con   le   risorse   annualmente    disponibili    della
programmazione triennale ovvero con  altre  risorse  che  si  rendano
disponibili. 
    4.  Entro  il  31  agosto  2018  ogni  immobile  adibito  ad  uso
scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1  e  2,
con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1
e 2 al decreto-legge n.  189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a
verifica di vulnerabilita' sismica. 
    Art.  20-ter.  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Al  fine   di
assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore  delle
aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle  more  dell'accredito
dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta'
di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2012/2002,  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 661/2014,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione  europea,
su  richiesta  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  della  protezione   civile,   dispone   le   occorrenti
anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere
sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
    2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma
1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti  dall'Unione
europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma
del centro Italia». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da parte
di Regioni, Province, Comuni, ovvero  da  parte  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle
seguenti: "da parte delle stesse  o  di  altre  Regioni,  Province  e
Comuni   interessati,   ovvero   da   parte   di   altre    pubbliche
amministrazioni"»; 
      al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite
le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e». 
    Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  21-bis.  (Utilizzo  di  risorse  stanziate  in  favore  di
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1.  Il  Presidente  della  regione  Lombardia,  in  qualita'  di
Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a  205
milioni di euro per le finalita' di cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122". 
    Art. 21-ter. (Destinazione di risorse della quota  dell'otto  per
mille dell'IRPEF a diretta gestione statale). - 1. Le  risorse  della
quota dell'otto per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche a diretta gestione statale,  di  cui  all'articolo  48  della
legge 20 maggio 1985,  n.  222,  derivanti  dalle  dichiarazioni  dei
redditi  relative  agli  anni  dal  2016  al  2025  e  riferite  alla
conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione  e
di restauro dei beni culturali  danneggiati  o  distrutti  a  seguito
degli eventi sismici verificatisi  dal  24  agosto  2016  nei  comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  n.  189  del
2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del  citato  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 
                                                          «Allegato A 
                                                   (Art. 18-undecies) 
                                                      "Allegato 2-bis 
 
                 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma 
                    del 18 gennaio 2017 (Art. 1) 
 
    Regione Abruzzo: 
      1) Barete (AQ); 
      2) Cagnano Amiterno (AQ); 
      3) Pizzoli (AQ); 
      4) Farindola (PE); 
      5) Castelcastagna (TE); 
      6) Colledara (TE); 
      7) Isola del Gran Sasso (TE); 
      8) Pietracamela (TE); 
      9) Fano Adriano (TE)"».