IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181,
lettera b); 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari
per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4
e 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212,  recante  misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito  con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto 10 settembre 2010,  n.  249,  recante  regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il regolamento recante norme concernenti  il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il regolamento recante norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  regolamento  recante   revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento
e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso
nei   ruoli   dei   docenti,   compresi   quelli   degli   insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti  comuni  e  per
quelli di sostegno. 
  2. Al fine di realizzare  la  valorizzazione  sociale  e  culturale
della professione e' introdotto il sistema unitario e  coordinato  di
formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti,  compresi  quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo  e
secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per  selezionarli
sulla base di un concorso  pubblico  nazionale  e  di  un  successivo
percorso formativo triennale. 
  3.  Il  sistema  di  cui  al  comma  2  costituisce,  insieme  alla
formazione universitaria o accademica e alla formazione  in  servizio
di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola
secondaria,  con  l'obiettivo  che  essi  acquisiscano  e  aggiornino
continuamente le conoscenze e le  competenze,  sia  disciplinari  che
professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione. 
  4. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
ulteriori oneri per la finanza  pubblica  tenuto  conto  anche  delle
risorse previste dal presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Republica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Note alla premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - La legge 19 novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli
          ordinamenti didattici universitari),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, introdotto dall'art.  2  dalla  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza   di
          servizi le amministrazioni che vi partecipano  stabiliscono
          il  termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad   una
          decisione.  In  caso  di  inutile   decorso   del   termine
          l'amministrazione indicente  procede  ai  sensi  dei  commi
          3-bis e 4". 
              2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' inserito il seguente: 
              "3-bis. Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso, anche nel  corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione e' esecutiva.  In  caso  di  sospensione  la
          conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
          decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri.  Decorso  inutilmente   tale
          termine, la conferenza e' sciolta". 
              3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, e' sostituito dal seguente: 
              "4. Qualora il motivato dissenso alla  conclusione  del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini, l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri". 
              4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: 
              "Art. 4-bis.  La  conferenza  di  servizi  puo'  essere
          convocata  anche  per  l'esame  contestuale  di   interessi
          coinvolti in  piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa
          informale intesa, da una delle amministrazioni  che  curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente    a    concludere    il    procedimento     che
          cronologicamente  deve  precedere   gli   altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 
              5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi e' obbligatorio nei  casi  in  cui  l'attivita'  di
          programmazione, progettazione, localizzazione, decisione  o
          realizzazione di opere pubbliche o programmi  operativi  di
          importo iniziale complessivo superiore a lire  30  miliardi
          richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
          attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi  comunque
          denominati, ovvero qualora si tratti di opere di  interesse
          statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
          essere indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta  al
          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione  coinvolta  in
          tale attivita'. 
              2. Nelle conferenze di servizi di cui al  comma  1,  la
          decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
          diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una  intesa
          tra lo Stato e la regione  o  le  regioni  territorialmente
          interessate, si esprimano a favore della  determinazione  i
          rappresentanti  di  comuni  o  comunita'  montane   i   cui
          abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento  ufficiale,
          costituiscono la maggioranza di quelli delle  collettivita'
          locali complessivamente interessate dalla decisione  stessa
          e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni  o
          delle comunita' montane interessate.  Analoga  regola  vale
          per i rappresentanti delle province". 
              6. Dopo l'art. 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, introdotto dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-ter. - 1. La  conferenza  di  servizi  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383, puo'  essere  convocata  prima  o  nel
          corso dell'accertamento di conformita' di  cui  all'art.  2
          del predetto  decreto.  Quando  l'accertamento  abbia  dato
          esito positivo, la  conferenza  approva  i  progetti  entro
          trenta giorni dalla convocazione. 
              2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta,  per  le
          opere di interesse statale,  dal  Provveditore  alle  opere
          pubbliche competente per  territorio.  Allo  stesso  organo
          compete l'accertamento di cui all'art. 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  salvo
          il caso di opere che  interessano  il  territorio  di  piu'
          regioni  per  il  quale  l'intesa   viene   accertata   dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 
              7. Dopo l'art. 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, introdotto dal  comma  6  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-quater. -  1.  Nei  procedimenti  relativi  ad
          opere per  le  quali  sia  intervenuta  la  valutazione  di
          impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge  8  luglio
          1986, n. 349, le disposizioni  di  cui  agli  articoli  14,
          comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
          amministrazioni  preposte  alla  tutela  della  salute  dei
          cittadini, fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  3,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383. Su proposta del  Ministro  competente,
          del Ministro  dell'ambiente  o  del  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,   la   valutazione   di   impatto
          ambientale puo' essere estesa, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, previa delibera  del  Consiglio
          dei  ministri,  anche  ad  opere  non   appartenenti   alle
          categorie individuate ai sensi dell'art. 6  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349. 
              2. Per l'opera  sottoposta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
          del  relativo  procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del
          proponente,   unitamente   all'estratto   della    predetta
          valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
          e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati". 
              8. 
              9. 
              10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art.  27
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal  comma  8
          del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
          agli accordi di programma ed ai patti territoriali  di  cui
          all'art. 1  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  successive
          modificazioni, agli  accordi  di  programma  relativi  agli
          interventi previsti nei programmi  e  nei  piani  approvati
          dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre
          1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui  alla
          normativa comunitaria. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,  3-bis  e  4
          dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  introdotte
          dal  presente  articolo,  si  applicano  anche  alle  altre
          conferenze di servizi previste dalle  vigenti  disposizioni
          di legge. 
              12. Il comma 5 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, e' sostituito dal seguente: 
              "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
          spese relative al proprio funzionamento, nei  limiti  degli
          stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
          scopo  nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto   della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri
          di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
          Commissione". 
              13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990,
          n. 146, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
          "Alle dipendenze della Commissione e' posto,  altresi',  un
          contingente, non superiore nel  primo  biennio  a  diciotto
          unita',   di   dipendenti   dello   Stato   e   di    altre
          amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando,
          determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. I dipendenti comandati  conservano  lo
          stato  giuridico   e   il   trattamento   economico   delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              15. All'art. 56, terzo comma,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:  "sentiti"  e'
          sostituita dalla seguente: "sentito";  le  parole:  "ed  il
          consiglio di amministrazione" sono soppresse. 
              16. All'art. 58, terzo comma, del  citato  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3,  la  parola:  "sentiti"  e'  sostituita
          dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il  consiglio  di
          amministrazione" sono soppresse. 
              17. All'art. 56 del citato testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, e' aggiunto il seguente comma: 
              "In attesa dell'adozione del provvedimento di  comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando". 
              18. Fino alla trasformazione  in  societa'  per  azioni
          dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
          stesso puo'  essere  comandato  presso  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              19. 
              20. Ai fini di quanto  previsto  dall'art.  81,  quarto
          comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
          articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
          n.  827,  nonche'  dagli  articoli  19   e   seguenti   del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  novembre  1979,  n.  718,  in  materia   di
          redazione e aggiornamento degli inventari,  il  valore  dei
          beni e delle apparecchiature di natura  informatica,  anche
          destinati   al   funzionamento   di   sistemi   informativi
          complessi, s'intende ammortizzato nel  termine  massimo  di
          cinque  anni  dall'acquisto.  Trascorso  tale  termine,  il
          valore d'inventario s'intende azzerato,  anche  se  i  beni
          stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 
              21. I beni e le apparecchiature di  cui  al  comma  20,
          qualora siano divenuti inadeguati per  la  funzione  a  cui
          erano destinati, sono alienati, ove possibile, a  cura  del
          Provveditorato   generale   dello   Stato,    secondo    il
          procedimento previsto dall'art. 35  del  regio  decreto  23
          maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
          procedimento di alienazione, i beni  e  le  apparecchiature
          stessi sono assegnati in proprieta', a titolo  gratuito,  a
          istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri  soggetti
          non aventi fini di lucro che ne  abbiano  fatto  richiesta,
          ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
          in materia di tutela ambientale. 
              22. Le disposizioni di cui all'art. 12  della  legge  5
          luglio 1982, n. 441, si applicano  anche  al  personale  di
          livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi
          4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale
          delle amministrazioni pubbliche.  Per  il  personale  delle
          magistrature   ordinaria,   amministrativa,   contabile   e
          militare le competenze  attribuite  dalla  legge  5  luglio
          1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al Presidente del Consiglio dei  ministri  sono  esercitate
          dai rispettivi organi di governo. 
              23. All'art. 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          giugno  1994,  n.  479,  relativo  alle  attribuzioni   dei
          consigli di indirizzo e vigilanza degli  enti  pubblici  di
          assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
          seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza  definisce
          i programmi e individua le linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'art.  20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta  ed
          economica gestione delle risorse;  emana  le  direttive  di
          carattere  generale   relative   all'attivita'   dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  e  i   criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta  giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio   di
          amministrazione; in caso  di  non  concordanza  tra  i  due
          organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          provvede   all'approvazione   definitiva.   I    componenti
          dell'organo  di  controllo  interno   sono   nominati   dal
          presidente  dell'ente,  d'intesa  con   il   consiglio   di
          indirizzo e vigilanza". 
              24. I commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: 
              "1.   Gli    organi    consultivi    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
          pareri   ad   essi   obbligatoriamente   richiesti    entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono  tenuti
          a  dare  immediata   comunicazione   alle   amministrazioni
          richiedenti del termine entro  il  quale  il  parere  sara'
          reso. 
              2. In caso di decorrenza  del  termine  senza  che  sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
              4. Nel caso in cui l'organo adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie il termine di  cui  al  comma  1  puo'
          essere interrotto per una  sola  volta  e  il  parere  deve
          essere reso definitivamente  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  degli  elementi  istruttori   da   parte   delle
          amministrazioni interessate". 
              25. Il parere del Consiglio di Stato  e'  richiesto  in
          via obbligatoria: 
                a) per l'emanazione degli atti normativi del  Governo
          e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione  di  testi
          unici; 
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica; 
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 
              25-bis. Le disposizioni della lettera c) del  comma  25
          non si applicano alle  fattispecie  previste  dall'art.  2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge  che
          preveda  il  parere  del  Consiglio   di   Stato   in   via
          obbligatoria. Resta fermo il combinato  disposto  dell'art.
          2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
          33 del testo unico delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,
          approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
              27. Fatti salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta;
          decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              28. E' istituita una sezione consultiva  del  Consiglio
          di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi  per  i
          quali il parere del Consiglio di Stato  e'  prescritto  per
          legge o  e'  comunque  richiesto  dall'amministrazione.  La
          sezione esamina altresi', se richiesto dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  gli  schemi  di  atti  normativi
          dell'Unione europea. Il parere del Consiglio  di  Stato  e'
          sempre reso in adunanza generale per  gli  schemi  di  atti
          legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione  o  dal
          presidente del  Consiglio  di  Stato  a  causa  della  loro
          particolare importanza. 
              29. All'art. 10  del  testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: 
              "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di  una  legge,
          decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
          particolare complessita' in ragione dell'elevato numero  di
          commi,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ne
          predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale,
          un testo corredato da sintetiche note a  margine,  stampate
          in modo caratteristico, che indichino in modo  sommario  il
          contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale  testo
          viene pubblicato in una data indicata contestualmente  alla
          pubblicazione  della  legge  o   dell'atto   normativo   e,
          comunque, non oltre  quindici  giorni  dalla  pubblicazione
          stessa". 
              30. 
              31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma  5,  del
          decreto  legislativo  13  febbraio  1993,   n.   40,   come
          modificati dal decreto legislativo  10  novembre  1993,  n.
          479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8  giugno
          1990, n. 142. 
              32.   Il   controllo   di   legittimita'   sugli   atti
          amministrativi della regione, esclusa ogni  valutazione  di
          merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
          quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale  e
          contabile  dei  consigli  regionali,  nonche'  sugli   atti
          costituenti   adempimento    degli    obblighi    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
              Da 33. a 36. 
              37. La commissione statale di controllo ed il  comitato
          regionale  di  controllo   non   possono   riesaminare   il
          provvedimento  sottoposto   a   controllo   nel   caso   di
          annullamento  in  sede  giurisdizionale  di  una  decisione
          negativa di controllo. 
              Da 38. a 45. 
              46.  Le  associazioni  di   protezione   ambientale   a
          carattere nazionale, individuate dal decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come  modificato  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  17  febbraio   1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  28  aprile
          1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  impugnare   davanti   al   giudice
          amministrativo gli atti di competenza delle regioni,  delle
          province e dei comuni. 
              47. All'art. 1 della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto
          sanita'", sono inserite le seguenti:  "di  personale  delle
          regioni e degli enti locali, limitatamente  agli  enti  che
          non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
          cui all'art. 45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 504, e successive modificazioni"; 
              b) il secondo periodo del comma 10  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il divieto non si  applica  alle  regioni,  alle
          province autonome e agli enti locali che non versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni". 
              48. 
              49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il  31
          dicembre  1996,  l'approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio
          stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui  all'art.
          6 e al comma 47 del  presente  articolo  si  applicano  nei
          limiti stabiliti dall'art.  1,  comma  7,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549. 
              50.   I   comuni   possono   rideterminare   attraverso
          accorpamenti il numero e la  localizzazione  delle  sezioni
          elettorali, e possono prevederne  l'ubicazione  in  edifici
          pubblici anche non scolastici. 
              Da 51. a 59. 
              60. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31  maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 
              61. L'art. 1 della legge 1 ottobre 1951,  n.  1084,  e'
          abrogato. 
              62.  Dopo  il  comma  4  dell'art.   53   del   decreto
          legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
          pubbliche  con  manufatti  od  opere  di  qualsiasi  natura
          possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune.  Le
          spese  per  la  rimozione   sono   poste   a   carico   del
          trasgressore". 
              63.  Il  consiglio   comunale   puo'   determinare   le
          agevolazioni sino alla  completa  esenzione  dal  pagamento
          della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,
          per le superfici e gli spazi gravati da  canoni  concessori
          non ricognitori. 
              64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
          previste dall'art. 3, comma 143,  lettera  e),  numero  1),
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i  comuni  che  non
          abbiano dichiarato il dissesto  e  che  non  versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
          non applicare le tasse sulle concessioni  comunali  di  cui
          all'art. 8 del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3, o modificarne le aliquote. 
              65. 
              66. I beni ceduti ai sensi del  comma  65  non  possono
          essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. 
              Da 67. a 79. 
              79-bis  Le   somme   dovute   alla   Scuola   superiore
          dell'amministrazione  dell'interno  in   esecuzione   delle
          convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo  e  di
          quelle stipulate con enti pubblici o  privati,  nonche'  le
          somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
          forniti dalla Scuola stessa sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, all'unita' previsionale  di  base
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno
          relativa alle spese per il funzionamento della  Scuola.  Le
          medesime disposizioni  si  applicano,  nel  rispetto  delle
          procedure previste dai rispettivi ordinamenti,  alle  somme
          derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
          delle amministrazioni centrali. 
              80. 
              81. In sede di prima attuazione e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  istituito,  a   cura   del   Ministro
          dell'interno, un albo provvisorio al quale  sono  iscritti,
          in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge si applicano le disposizioni di cui  all'art.  51-bis
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art.  6,
          comma 10, della presente legge, e di cui al  comma  68  del
          presente articolo.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  78  il  sindaco  e  il  presidente  della
          provincia possono nominare il segretario  scegliendolo  tra
          gli iscritti all'albo. In sede di  prima  attuazione  della
          presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento
          di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti  il  divieto
          di trasferimento per almeno un anno  dalla  sede  di  prima
          assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale. 
              82. Il regolamento di cui al  comma  78  deve  altresi'
          stabilire una disciplina transitoria relativa a  tutti  gli
          istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  nel  rispetto   delle
          posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai  segretari
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le norme transitorie dovranno,  altresi',  prevedere
          disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
          pubbliche amministrazioni dei  segretari  che  ne  facciano
          richiesta.  Entro   trenta   giorni   dall'emanazione   del
          regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai  segretari
          in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione  ad  apposita
          sezione speciale  dell'albo.  I  segretari  che  richiedano
          l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
          statale    e    trasferiti    presso    altre     pubbliche
          amministrazioni,  con  preferenza   per   quelle   statali,
          mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
          pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui  all'art.
          22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
          gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15  del  decreto-legge  24
          novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 
              83. Sino all'espletamento dei  corsi  di  formazione  e
          reclutamento l'ammissione all'albo nel  grado  iniziale  e'
          disposta  in  favore  dei  vincitori  e  degli  idonei  dei
          concorsi in via di espletamento  ovvero  dei  vicesegretari
          che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per  almeno
          quattro anni le relative funzioni. 
              Da 84. a 86. 
              87. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
          nazionali  delle  autonomie  locali,  e'  disciplinata   la
          procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e
          ai loro consorzi di ricorrere a  modalita'  di  riscossione
          dei tributi nonche' di sanzioni  o  prestazioni  di  natura
          pecuniaria  in  forma  diretta,  anche  mediante  strumenti
          elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il   sistema
          bancario e postale. 
              88. Con proprio  regolamento  le  regioni  e  gli  enti
          locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione  per
          versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
          e dovuti all'ente interessato. 
              89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 87 sono abrogate  tutte  le  disposizioni  che
          escludono  o  limitano  l'utilizzazione   di   sistemi   di
          pagamento a  favore  delle  regioni  e  degli  enti  locali
          diversi dalla carta moneta. 
              90. All'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il
          seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
          esclusivo dei  residenti,  anche  nel  sottosuolo  di  aree
          pertinenziali  esterne  al  fabbricato,  purche'   non   in
          contrasto con i piani urbani  del  traffico,  tenuto  conto
          dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
          la tutela dei corpi idrici"; 
              b) al comma 3, dopo le parole  "sono  approvate",  sono
          inserite le seguenti: "salvo che si  tratti  di  proprieta'
          non condominiale". 
              91. I regolamenti comunali e provinciali in materia  di
          termine, di responsabile del procedimento e di  diritto  di
          accesso ai documenti, ove non gia' vigenti,  sono  adottati
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Decorso tale termine il comitato  regionale
          di controllo nomina un commissario per  la  loro  adozione.
          Resta fermo quanto  disposto  dall'art.  7  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              92.  Fino  all'approvazione  del  regolamento  previsto
          dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
          applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
          previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in  materia  di
          disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
          unico delle  leggi  sui  pesi  e  sulle  misure  nel  Regno
          d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato  con  regio
          decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
          di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio  1909,
          n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' previsti dall'art. 4 e dall'art. 20  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59. 
              94.   Nell'ambito    dell'ulteriore    semplificazione,
          prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
          procedimenti amministrativi di cui  alle  leggi  31  maggio
          1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
          e  al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,   i
          regolamenti  individuano  le  disposizioni  che  pongono  a
          carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi  obblighi  in  materia   di   comunicazioni   e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata. 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi  1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri generali definiti,  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il   Consiglio
          universitario  nazionale  e  le  Commissioni   parlamentari
          competenti,  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri  interessati,  limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo concerto e'  previsto  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ovvero  da  disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) modalita' e strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                c) modalita' di attivazione da parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              96. Con decreti del Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
                a) il riconoscimento delle scuole di cui  alla  legge
          11 ottobre  1986,  n.  697,  l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
                b) il riconoscimento degli istituti di  cui  all'art.
          3, comma 1, della legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e  la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
                c) il differimento dei termini per la  convalida  dei
          titoli  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle  scuole  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
                d)  il  riordino  delle  universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
                e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
          100 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti. (115) 
              97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6,  e  all'art.
          4, comma 4, della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  sono
          disciplinate con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica,  di  concerto  con
          altri Ministri interessati. 
              98. I decreti di cui al comma  95  contengono  altresi'
          norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
          regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai  fini
          di adeguarla alle particolari situazioni  linguistiche.  Ai
          predetti fini le regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia
          Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
          possono,  sentiti  i  Ministeri  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica   e   della   pubblica
          istruzione, stipulare apposite convenzioni con  universita'
          italiane e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area  linguistica
          francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni  disciplinano
          il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
          universita'  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento.  La
          stessa  disciplina  si  applica  ai  diplomi  di  cui  agli
          articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-  disciplinari,  nell'ambito  dei  quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
              100.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  presenta  ogni  tre  anni   al
          Parlamento una  relazione  sullo  stato  degli  ordinamenti
          didattici universitari e sul loro rapporto con lo  sviluppo
          economico e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione  degli
          indirizzi culturali e professionali. 
              101. In  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di  cui  all'art.  20,  comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui all'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
          25. I  regolamenti  didattici  di  ateneo  disciplinano  le
          modalita'  e  i  criteri  per   il   passaggio   al   nuovo
          ordinamento, ferma  restando  la  facolta'  degli  studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,  da  parte
          delle  strutture   didattiche   competenti,   degli   esami
          sostenuti con esito positivo. 
              Da 102. a 107. 
              108. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge, gli schemi dei decreti di  cui  al  comma  106  sono
          presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge stessa. Le  elezioni  per  il
          rinnovo  del  CUN  hanno  luogo   entro   sessanta   giorni
          dall'emanazione del decreto  concernente  le  modalita'  di
          elezione. 
              109.  Nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario   del
          bilancio e dei  principi  di  una  corretta  ed  efficiente
          gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e
          5), della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  sono  regolate
          dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
          e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I  relativi
          atti regolamentari devono rispettare quanto  stabilito  dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  e   sono   soggetti   al
          procedimento di cui all'art. 10 del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
              110.   Il   contratto   di   lavoro    del    direttore
          amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',  di
          altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra  estranei
          alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile.   Si
          applicano l'art. 3, comma 8,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e  l'art.  20
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18  novembre
          1993, n. 470; la relazione di  cui  al  comma  1  di  detto
          articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa  al
          consiglio di amministrazione e  al  senato  accademico.  In
          prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato  con
          il direttore amministrativo in carica alla data di  entrata
          in vigore della presente legge per  la  durata  determinata
          dagli organi competenti dell'ateneo. 
              111. Le norme che disciplinano  l'accesso  al  pubblico
          impiego sono integrate, in sede degli accordi  di  comparto
          previsti dall'art. 51 del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, con  le  modalita'
          di cui all'art. 50  del  medesimo  decreto  legislativo,  e
          successive   modificazioni,   al   fine   di   tenere    in
          considerazione le  professionalita'  prodotte  dai  diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
          dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
          altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 
              112. Fino al riordino della  disciplina  relativa  allo
          stato giuridico dei professori universitari e del  relativo
          reclutamento, il Ministro dell'universita' e della  ricerca
          scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
          criteri per la chiamata diretta, da parte  delle  facolta',
          di eminenti  studiosi,  non  solo  italiani,  che  occupino
          analoga posizione in  universita'  straniere  o  che  siano
          insigniti di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
          internazionale. L'art. 4 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato  dalla  data
          di emanazione del predetto decreto. 
              113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle modalita' di svolgimento del concorso e  introduzione
          graduale, come condizione  per  l'ammissione  al  concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
          scuole di  specializzazione  istituite  nelle  universita',
          sedi delle facolta' di giurisprudenza. 
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso alle  professioni  di  avvocato  e  notaio,  il
          diploma  di  specializzazione   di   cui   al   comma   113
          costituisce, nei termini che saranno definiti  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  adottato  di  concerto
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, titolo valutabile  ai  fini  del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,  sono
          definiti i criteri per  la  istituzione  ed  organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo  l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti   a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 
              115. Il  Governo,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  delegato  ad
          emanare,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  finalizzati
          alla trasformazione degli  attuali  Istituti  superiori  di
          educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a) possibilita' di  istituire  facolta'  o  corsi  di
          laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso  di
          altre  facolta'  o  dipartimenti,   indicando   i   settori
          scientifico- disciplinari caratterizzanti; 
                b)     determinazione     delle     procedure     per
          l'individuazione sul  territorio,  in  modo  programmato  e
          tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
          sedi delle facolta' di scienze  motorie,  anche  in  deroga
          alle disposizioni  vigenti  in  materia  di  programmazione
          universitaria; 
                c)  possibilita'  di  attivare  le   facolta'   anche
          mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
          l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per  il
          mantenimento  dei  contributi   finanziari   dei   soggetti
          promotori degli ISEF predetti; 
                d)  trasformazione  dell'ISEF  statale  di  Roma   in
          istituto universitario autonomo o in facolta' di uno  degli
          atenei romani, con  il  conseguente  subentro  in  tutti  i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo   al
          medesimo ISEF  e  con  l'inquadramento  del  personale  non
          docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; 
                e) mantenimento, ad esaurimento e  a  domanda,  delle
          funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
          in godimento per i docenti  non  universitari  in  servizio
          alla data di entrata in vigore della presente legge  presso
          l'ISEF di Roma e  gli  ISEF  pareggiati,  i  quali  abbiano
          svolto attivita' di insegnamento in posizione  di  comando,
          distacco o incarico per almeno un triennio, con  esclusione
          dall'equiparazione  ai  professori  universitari  di  ruolo
          anche ai fini della valutazione del  servizio  pregresso  e
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
          altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di  cui  alla
          lettera c), delle  funzioni  e  del  trattamento  economico
          complessivo  in  godimento  per   il   personale   tecnico-
          amministrativo in servizio alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge  presso  gli  ISEF  pareggiati,  senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                g)  valutazione  dei  titoli  conseguiti   ai   sensi
          dell'ordinamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
          passaggio dal medesimo ordinamento a  quello  previsto  dai
          decreti legislativi di cui al presente comma; 
                h) previsione della  possibilita',  per  le  facolta'
          universitarie di cui al presente  comma,  di  sottoscrivere
          convenzioni con il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
          per corsi di aggiornamento e di  specializzazione,  nonche'
          per l'uso di strutture e attrezzature. 
              116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
          n.  341,  le  parole:  "per  i  quali  sia  prevista"  sono
          sostituite dalle seguenti: "universitari,  anche  a  quelli
          per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 
              117. Fino al riordino delle Accademie  di  belle  arti,
          degli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  dei
          Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
          degli Istituti superiori di educazione  fisica,  i  diplomi
          conseguiti presso  le  predette  istituzioni  costituiscono
          titolo   valido   per   l'ammissione   alla    scuola    di
          specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19
          novembre 1990, n. 341, per gli  indirizzi  comprendenti  le
          classi di  abilitazione  all'insegnamento  cui  gli  stessi
          danno   accesso   in   base   alla    normativa    vigente.
          Nell'organizzazione    delle    corrispondenti    attivita'
          didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare  apposite
          convenzioni con  le  predette  istituzioni  e,  per  quanto
          riguarda  in  particolare  l'educazione  musicale,  con  le
          scuole di didattica della musica. 
              118. Il comma 2 dell'art. 1  della  legge  12  febbraio
          1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: 
              "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
          accademico austriaco sono ammessi con  riserva  a  tutti  i
          concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche'  agli
          esami di Stato e ai tirocini pratici post  lauream  e  sono
          iscritti con riserva negli albi  professionali,  in  attesa
          della dichiarazione di cui al comma 1". 
              119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con  i
          commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
          commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3  dell'art.  4,  i
          commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art.  10,  ad  eccezione  del
          comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          nonche' gli articoli 65 e 67  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I  regolamenti  di
          cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, entrano  in  vigore  il  quindicesimo
          giorno successivo a quello di pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              120. In deroga alle procedure di programmazione di  cui
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   245,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, e'  consentita  l'istituzione
          di   una   universita'   non   statale    nel    territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le   funzioni
          amministrative, relative agli atenei  di  cui  al  presente
          comma, in particolare quelle concernenti gli  statuti  e  i
          regolamenti  didattici,  sono   esercitate   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
              121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
          provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare  norme
          legislative in materia di finanziamento all'ateneo  di  cui
          al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi  comprese  la
          scelta  delle  aree  e   l'acquisizione,   anche   mediante
          esproprio,   degli   immobili    necessari.    A    seguito
          dell'emanazione   delle   predette   norme   la   provincia
          esercitera'  le  relative  funzioni   amministrative.   Con
          riferimento all'attribuzione alla  regione  autonoma  della
          Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella  materia  di
          cui al presente comma  si  procedera',  successivamente  al
          decreto di autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo
          periodo, ai sensi dell'art. 48-bis dello  Statuto  speciale
          per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
          febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni. 
              122. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di  cui  al  comma   120   promuovono   e   sviluppano   la
          collaborazione scientifica  con  le  universita'  e  con  i
          centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
          Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia  della
          ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I   relativi
          accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
          corsi  integrati  di  studio   sia   presso   entrambe   le
          universita', sia presso una di esse, nonche'  programmi  di
          ricerca congiunti. Le medesime universita'  riconoscono  la
          validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
          studio  svolti  dagli  studenti  presso  le  universita'  e
          istituzioni  universitarie   estere,   nonche'   i   titoli
          accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 
              123. Gli accordi di collaborazione cui  al  comma  122,
          qualora  abbiano  ad  oggetto  l'istituzione  di  corsi  di
          laurea,  di  diploma  e  di  dottorato  di  ricerca,   sono
          comunicati al Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica entro trenta  giorni  dalla  loro
          stipulazione. Ove il Ministro non si opponga  entro  trenta
          giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
          contrasto con la legge, con obblighi  internazionali  dello
          Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
          al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 
              124. Si  applicano  all'ateneo  di  cui  al  comma  120
          istituito  sul  territorio  della  provincia  autonoma   di
          Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332  del
          testo  unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,
          approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusivo
          riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati  nei
          Paesi aderenti all'Unione europea la  cui  equipollenza  e'
          direttamente riconosciuta,  senza  esami  integrativi,  nel
          testo degli scambi di note  in  vigore  tra  la  Repubblica
          italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
          qualora  nel  predetto  ateneo  non   siano   attivate   le
          corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi
          di note prevedano, per l'equipollenza di  alcuni  titoli  e
          gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
          di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
          1592  del  1933  e'  subordinata  all'attivazione,   presso
          l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi  universitari
          che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
              125. I competenti organi dell'universita'  degli  studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              126. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di cui al  comma  120  possono  istituire  la  facolta'  di
          scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
          in  scienze  della  formazione  primaria   e'   subordinata
          all'avvenuta soppressione  dei  corsi  di  studio  ordinari
          triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della   scuola
          magistrale e degli istituti magistrali. 
              127. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al comma 95, lettera c),  al  fine  di  favorire  la
          realizzazione    degli    accordi     di     collaborazione
          internazionale  dell'universita'  di   Trento,   volti   al
          conferimento del titolo di dottore di ricerca,  nell'ambito
          di programmi dell'Unione europea,  il  medesimo  titolo  e'
          rilasciato dalla universita'  di  cui  al  presente  comma,
          limitatamente ai dottorati di cui e'  sede  amministrativa.
          In tali casi la commissione di valutazione  delle  tesi  di
          dottorato, di cui all'art. 73 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'  sostituita  da
          una commissione nominata dal rettore,  composta  da  cinque
          esperti del settore, di cui almeno due professori  ordinari
          e un professore  associato.  Almeno  due  componenti  della
          commissione   non   devono   appartenere   alla    predetta
          universita'. 
              128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre  con
          leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17  del  testo  unico
          delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto  speciale
          per il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  la
          concessione di contributi a favore  dell'universita'  degli
          studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
          per  l'attuazione  di  specifici   programmi   e   progetti
          formativi. 
              129. Al secondo  comma  dell'art.  44  della  legge  14
          agosto  1982,  n.  590,  la  parola:  "contestualmente"  e'
          sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 
              130. L'ultimo periodo del comma 14  dell'art.  8  della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Il
          collegio  dei  revisori  e'  composto  da  cinque  revisori
          ufficiali dei conti  nominati  d'intesa  tra  i  Presidenti
          delle due Camere, all'inizio  di  ciascuna  legislatura,  e
          individuati tra gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
          contabili. Il  mandato  dei  membri  del  collegio  non  e'
          rinnovabile". 
              131. 
              132. I comuni possono, con provvedimento  del  sindaco,
          conferire funzioni di prevenzione (91) e accertamento delle
          violazioni in materia di  sosta  a  dipendenti  comunali  o
          delle societa' di  gestione  dei  parcheggi,  limitatamente
          alle   aree   oggetto   di   concessione.   La    procedura
          sanzionatoria   amministrativa   e   l'organizzazione   del
          relativo servizio sono di competenza  degli  uffici  o  dei
          comandi  a  cio'  preposti.  I  gestori  possono   comunque
          esercitare tutte le azioni  necessarie  al  recupero  delle
          evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,  ivi  compresi
          il rimborso delle spese e le penali. 
              133. Le funzioni di cui al  comma  132  sono  conferite
          anche al personale ispettivo  delle  aziende  esercenti  il
          trasporto pubblico di persone nelle  forme  previste  dagli
          articoli 22 e 25 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e
          successive modificazioni. A  tale  personale  sono  inoltre
          conferite, con le stesse modalita' di cui al primo  periodo
          del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
          materia di circolazione e sosta sulle corsie  riservate  al
          trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma  4,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,  previo
          parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          disciplinate  le  procedure  per  la  autorizzazione   alla
          installazione ed esercizio di impianti per  la  rilevazione
          degli accessi di veicoli ai centri storici e  alle  zone  a
          traffico limitato delle citta'  ai  fini  dell'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni in tema di  limitazione
          del traffico veicolare e della irrogazione  delle  relative
          sanzioni. Con lo stesso  regolamento  sono  individuate  le
          finalita'   perseguibili   nella   rilevazione   e    nella
          utilizzazione dei dati, nonche' le  categorie  di  soggetti
          che possono accedere ai dati  personali  rilevati  a  mezzo
          degli impianti. 
              134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7  marzo  1986,
          n. 65, la parola: "portano" e' sostituita  dalle  seguenti:
          "possono, previa deliberazione in tal senso  del  consiglio
          comunale, portare". 
              135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5
          della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni  per  il
          Ministero  della  difesa  provvede  il  rappresentante  del
          Governo competente per territorio. 
              136. In attesa della nuova  disciplina  in  materia  di
          ordinamento  degli  enti  locali  e   degli   istituti   di
          partecipazione popolare,  e'  consentito  il  contemporaneo
          svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
          referendum  abrogativi  nazionali  che  dovranno  svolgersi
          nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
          disposizione,  si  applicano   le   norme   relative   alle
          consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
          verranno stabilite, anche in deroga al  disposto  dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno.  Con   lo   stesso   decreto   sono
          determinati i criteri di ripartizione delle spese  tra  gli
          enti interessati, in ragione del numero dei  referendum  di
          competenza di ciascun ente. 
              137. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
          e delle norme di attuazione. 
              138. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana.  La  presente  legge,
          munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita  nella
          Raccolta ufficiale degli atti  normativi  della  Repubblica
          italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla
          e di farla osservare come legge dello Stato.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto
          1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e  la
          ricerca), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          1998, n. 202. 
              (Omissis). 
              4. Le universita' possono utilizzare personale  docente
          in servizio presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di
          svolgere  compiti  di  supervisione  del  tirocinio  e   di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999  e  di  lire  50
          miliardi  a  decorrere  dal  2000.   In   sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del  presente  comma,  tali
          modalita' sono individuate  nella  concessione  di  esoneri
          parziali   dal   servizio.   Gli   atenei,   con    proprie
          disposizioni, adottano apposite  procedure  di  valutazione
          comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
          sulla  base   di   criteri   generali   determinati   dalla
          commissione di cui all'art.  4,  comma  5,  della  legge  9
          maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita'  di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle commissioni incaricate  dagli  atenei  di  provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati dall'amministrazione scolastica. 
              5. Per le finalita' di cui al comma  4  possono  essere
          altresi'  utilizzati  per  periodi  non  superiori   a   un
          quinquennio, docenti e dirigenti  scolastici  della  scuola
          elementare, su richiesta  delle  strutture  didattiche  dei
          corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel  limite  del
          contingente previsto dall'art. 456,  comma  13,  del  testo
          unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297 . Le utilizzazioni sono disposte con  le  procedure  di
          cui al  comma  4  sui  posti  gia'  disponibili  e  che  si
          renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6. 
              (Omissis).». 
              - La legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in  materia  di
          accessi  ai  corsi  universitari),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183. 
              - La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto-legge 25 settembre 2002,  n.  212  (Misure
          urgenti  per   la   scuola,   l'universita',   la   ricerca
          scientifica e tecnologica e l'alta formazione  artistica  e
          musicale), convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
          novembre  2002,  n.268,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2002, n. 276. 
              - Si riportano gli articoli  4,  8  e  11  del  decreto
          legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione  delle
          norme generali relative  alla  scuola  dell'infanzia  e  al
          primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1 della  legge
          28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 marzo 2004, n. 51, S.O.: 
              «Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi).  -  1.  Il
          primo  ciclo  d'istruzione  e'  costituito   dalla   scuola
          primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
          caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
          otto anni  e  costituisce  il  primo  segmento  in  cui  si
          realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 
              2. La scuola primaria, della durata di cinque anni,  e'
          articolata in un  primo  anno,  raccordato  con  la  scuola
          dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
          di base, e in due periodi didattici biennali. 
              3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
          tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
          un terzo anno, che completa  prioritariamente  il  percorso
          disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo  con
          il secondo ciclo. 
              4. Il  passaggio  dalla  scuola  primaria  alla  scuola
          secondaria di primo grado avviene a seguito di  valutazione
          positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 
              5. Il  primo  ciclo  di  istruzione  ha  configurazione
          autonoma rispetto al  secondo  ciclo  di  istruzione  e  si
          conclude con l'esame di Stato. 
              6.  Le  scuole  statali  appartenenti  al  primo  ciclo
          possono essere aggregate tra loro in  istituti  comprensivi
          anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti  sullo
          stesso territorio.». 
              «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
          valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
          comportamento  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze da essi  acquisite,  sono  affidate  ai  docenti
          responsabili  delle  attivita'   educative   e   didattiche
          previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
          affidata la valutazione dei periodi didattici ai  fini  del
          passaggio al periodo successivo. 
              2.  I   medesimi   docenti,   con   decisione   assunta
          all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla  classe
          successiva,  all'interno  del  periodo  biennale,  in  casi
          eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
              3. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita' almeno per  il  tempo
          corrispondente al periodo didattico. 
              4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
          sono  ammessi  a  sostenere  esami  di  idoneita'  per   la
          frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.  La
          sessione di esami e' unica. Per  i  candidati  assenti  per
          gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
          devono  concludersi   prima   dell'inizio   delle   lezioni
          dell'anno scolastico successivo.» 
              «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
          della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
          e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell'orario
          annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art.  10.
          Per casi eccezionali, le  istituzioni  scolastiche  possono
          autonomamente  stabilire  motivate  deroghe   al   suddetto
          limite. 
              2.  La  valutazione,   periodica   e   annuale,   degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  allievi  e  la
          certificazione delle  competenze  da  essi  acquisite  sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita' educative e  didattiche  previsti  dai  piani  di
          studio  personalizzati.  Sulla  base  degli   esiti   della
          valutazione   periodica,   le    istituzioni    scolastiche
          predispongono  gli  interventi   educativi   e   didattici,
          ritenuti  necessari  al  recupero  e  allo  sviluppo  degli
          apprendimenti. 
              3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
          del passaggio al terzo anno, avendo cura  di  accertare  il
          raggiungimento  di  tutti  gli  obiettivi   formativi   del
          biennio, valutando altresi' il comportamento degli  alunni.
          Gli  stessi,  in  casi  motivati,  possono  non   ammettere
          l'allievo alla classe successiva  all'interno  del  periodo
          biennale. 
              4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
          si conclude con un esame di Stato, al  quale  sono  ammessi
          gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis. 
              4-bis. Il consiglio di classe, in sede  di  valutazione
          finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame  di
          Stato gli alunni frequentanti il terzo  anno  della  scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'  o,  in  caso  negativo,  un  giudizio   di   non
          ammissione all'esame medesimo. 
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli generali e specifici  di  apprendimento  conseguiti
          dagli studenti. I testi relativi alla suddetta  prova  sono
          scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  tra  quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva
          periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati  alle
          istituzioni scolastiche competenti. 
              5. Alle classi seconda e  terza  si  accede  anche  per
          esame di idoneita',  al  quale  sono  ammessi  i  candidati
          privatisti che abbiano compiuto  o  compiano  entro  il  30
          aprile     dell'anno     scolastico     di     riferimento,
          rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di  eta'
          e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
          classe della scuola secondaria di primo  grado,  nonche'  i
          candidati  che  abbiano  conseguito  il  predetto   titolo,
          rispettivamente, da almeno uno o due anni. 
              6. All'esame di Stato di cui al comma  4  sono  ammessi
          anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
          30  aprile  dell'anno   scolastico   di   riferimento,   il
          tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
          di ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di
          primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati  che  abbiano
          conseguito il predetto titolo da almeno  un  triennio  e  i
          candidati che nell'anno in corso compiano ventitre' anni di
          eta'. 
              7. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il  tempo
          corrispondente al periodo didattico.». 
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, S.O. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009,  n.   89   (Revisione   dell'assetto   ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. 
              - Il decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.  249
          (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei
          requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
          insegnanti  della  scuola   dell'infanzia,   della   scuola
          primaria e della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo
          grado, ai sensi dell'art. 2,  comma  416,  della  legge  24
          dicembre   2007,   n.   244),   emanato    dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2012, n. 263 (Regolamento recante  norme  generali  per  la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  124,  della
          legge 13 luglio 2015  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              «124.  Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi   alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».