IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e
terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto l'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.   169,   recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'; 
  Visto  l'articolo  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  recante  misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese; 
  Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,   recante   disposizioni   per   la    revisione    dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto il decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante  norme
per  la  definizione  dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11
gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del  sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti  tecnici
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli   istituti
professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, regolamento recante coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'  applicative   in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante Regolamento  sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sulla  costituzione  del  quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto, principi e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le  finalita'  individuati  dalla  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
disciplina la revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale,
in raccordo con quelli dell'istruzione  e  formazione  professionale,
attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento  delle
attivita' didattiche laboratoriali. 
  2. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di  istruzione
professionale sono scuole  territoriali  dell'innovazione,  aperte  e
concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed  innovazione
didattica. 
  3.  Il  modello  didattico  e'  improntato   al   principio   della
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa  e
ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze  per
l'apprendimento permanente  a  partire  dalle  competenze  chiave  di
cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita  e  di  lavoro
della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di
occupabilita'. Il modello didattico aggrega le discipline negli  assi
culturali di cui al decreto adottato in attuazione  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo  modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e'
organizzato per unita' di apprendimento. 
  4. Il sistema dell'istruzione  professionale  ha  la  finalita'  di
formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e  professioni
strategici per l'economia del Paese per un  saper  fare  di  qualita'
comunemente denominato «Made in Italy», nonche' di garantire  che  le
competenze  acquisite  nei  percorsi  di   istruzione   professionale
consentano una facile  transizione  nel  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76.   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              «(Omissis); 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
              (Omissis). 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  commi  180,  181,
          lettera d), e 184 della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
          recante «Riforma del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
          formazione e delega  per  il  riordino  delle  disposizioni
          legislative vigenti», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 2015, n. 162. 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi al  fine  di  provvedere  al
          riordino, alla semplificazione e alla  codificazione  delle
          disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
          coordinamento con le  disposizioni  di  cui  alla  presente
          legge. 
              181. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
              (Omissis); 
              d)    revisione    dei     percorsi     dell'istruzione
          professionale,  nel  rispetto   dell'articolo   117   della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
                1)   la   ridefinizione   degli   indirizzi,    delle
          articolazioni    e    delle     opzioni     dell'istruzione
          professionale; 
                2)  il  potenziamento  delle   attivita'   didattiche
          laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
          di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi,  con
          particolare riferimento al primo biennio; 
              (Omissis). 
              184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente
          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
          e correttive dei decreti medesimi». 
              - La legge 11 gennaio 2007 n. 1, recante  «Disposizioni
          in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in
          materia di raccordo tra la scuola  e  le  universita'»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  622,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              622. L'istruzione impartita per almeno  dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si assolve anche nei percorsi di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008. 
              (Omissis)». 
              - Il decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  recante
          «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   istruzione   e
          universita'», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          settembre 2008, n. 204. 
              - Si riporta il testo dell'art.  13,  commi  1,  1-bis,
          1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,
          recante «Misure urgenti per la tutela dei  consumatori,  la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   1°
          febbraio 2007, n. 26. 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). -  1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all' articolo 191, comma 2,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   tutti
          finalizzati al conseguimento di un  diploma  di  istruzione
          secondaria   superiore.   Nell'articolo   2   del   decreto
          legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del  comma  6
          sono soppresse le parole: «economico,» e  «tecnologico»,  e
          il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I  percorsi  del
          liceo   artistico   si   articolano   in   indirizzi    per
          corrispondere  ai  diversi   fabbisogni   formativi».   Nel
          medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono  abrogati
          il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   previo   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari da rendere entro il termine di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso  il
          quale i regolamenti possono comunque essere adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell' articolo 1, comma  605,  lettera
          f), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  64,  comma  4,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti; 
              (Omissis)». 
              - Il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150,
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
          «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1, comma 7, della legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,
          recante «Definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni   per   l'individuazione   e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma  dell'articolo  4,
          commi 58 e 68, della legge  28  giugno  2012,  n.  92»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2013,  n.
          39. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,
          recante   «Definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          finalizzati  alle  professioni  e  al   lavoro,   a   norma
          dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio  2007,  n.
          1», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008,
          n. 32. 
              - Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,recante
          «Norme per la  definizione  dei  percorsi  di  orientamento
          all'istruzione   universitaria   e   all'alta    formazione
          artistica, musicale e coreutica, per  il  raccordo  tra  la
          scuola,  le  universita'   e   le   istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui  all'articolo  1
          della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2,
          comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11  gennaio  2007,
          n. 1», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  febbraio
          2008, n. 32. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
          «Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
          2003, n. 53», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
          «Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, recante  «Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n.  87,recante  «Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino   degli   istituti    professionali,    a    norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante  «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  agosto
          2009, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              -  Il  decreto  22  agosto  2007,   n.   139,   recante
          «Regolamento  recante  norme  in  materia  di   adempimento
          dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202. 
              - La raccomandazione 18 dicembre 2006, n.  2006/962/CE,
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   relativa   a
          competenze  chiave  per  l'apprendimento   permanente,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394. 
              -  La  Raccomandazione  23  aprile  2008,   n.   2008/C
          111/01/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  sulla
          costituzione  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche   per
          l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E.  6
          maggio 2008, n. C 118. 
              -   La   Raccomandazione    18    giugno    2009,    n.
          2009/C155/01,del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la
          garanzia della qualita' dell'istruzione e della  formazione
          professionale  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 13 luglio 2015, n. 107,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 622, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296,si veda nelle note alle premesse.