IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 179, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017
e fino al 31  dicembre  2018,  che  agli  iscritti  all'assicurazione
generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima e alla gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n.  335,  che  si  trovano  in  una  delle
condizioni di cui alle lettere da a) a  d)  del  medesimo  comma,  al
compimento del requisito anagrafico dei  63  anni,  e'  riconosciuta,
alle condizioni di cui ai commi 185  e  186  della  citata  legge  11
dicembre 2016, n. 232, un'indennita' per una durata non superiore  al
periodo intercorrente tra la  data  di  accesso  al  beneficio  e  il
conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista   per   l'accesso   al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma
6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,
comma 179, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le
attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano  svolte  in
via continuativa  quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  di
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della  medesima  legge
le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un
periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a  condizione  che
le citate attivita' lavorative siano state svolte  nel  settimo  anno
precedente la predetta decorrenza per  un  periodo  corrispondente  a
quello complessivo di interruzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 180, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennita' di
cui al  comma  179  e'  subordinata  alla  cessazione  dell'attivita'
lavorativa e non spetta  a  coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un
trattamento pensionistico diretto; 
  Visto l'articolo 1, comma 181, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con  il  quale  si  stabiliscono  l'importo  mensile,  il  tetto
massimo,  la  cadenza  della  corresponsione  ed  il   numero   delle
indennita' mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari; 
  Visto l'articolo 1, comma 182, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale vengono indicati i  trattamenti  e  gli  indennizzi
incompatibili con l'indennita' di cui al comma 179; 
  Visto l'articolo 1, comma 183, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale vengono  stabilite  le  ipotesi  di  decadenza  dal
diritto all'indennita' di cui al comma 179; 
  Visto l'articolo 1, comma 184, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca
che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita'  di  cui
al comma 179,  i  termini  di  pagamento  delle  indennita'  di  fine
servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta'  di
cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  sulla  base  della  disciplina   vigente   in   materia   di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato; 
  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto
particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  179,  lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  179  a  186  e  alla  relativa
documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative
di  quanto  previsto  dai  commi  da  179  a  186,  con   particolare
riferimento: all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al
comma 186, da effettuare con il procedimento di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina  del  procedimento
di accertamento anche in relazione alla documentazione da  presentare
per  accedere   al   beneficio;   alle   comunicazioni   che   l'ente
previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179  fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso
al  beneficio;  alla   predisposizione   dei   criteri   da   seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da  parte  del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente
previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,
all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati
amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi
quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio
di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di
lavoratori interessati; 
  Visto l'articolo 1, comma 186, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al
riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179  ed  e'  stabilito
che, qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del
numero di domande rispetto alle  risorse  finanziarie  stanziate,  la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita'  in
ragione  della  maturazione  dei  requisiti  di  cui  al  comma  180,
individuati con il presente decreto e, a  parita'  degli  stessi,  in
ragione della  data  di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero
programmato in relazione alle predette risorse finanziarie; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle
disposizioni relative all'indennita' di cui all'articolo 1, commi  da
179 a  186,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (di  seguito
denominata APE sociale), nel rispetto dei  limiti  di  spesa  annuali
previsti al comma 186 della medesima legge. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 179 a 186, della  legge
          11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2017-2019): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi  speciali).-
          (Omissis). 
              179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino  al
          31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione  generale
          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
          medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  si  trovano  in
          una delle condizioni di cui alle lettere da  a)  a  d)  del
          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei
          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi
          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una
          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data
          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'
          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui  all'art.  7
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  hanno   concluso
          integralmente la prestazione  per  la  disoccupazione  loro
          spettante  da  almeno  tre  mesi  e  sono  in  possesso  di
          un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
                b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con handicap in situazione di gravita' ai  sensi  dell'art.
          3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono  in
          possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
                c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
          contributiva di almeno 30 anni; 
                d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della
          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla
          presente legge che svolgono  da  almeno  sei  anni  in  via
          continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto
          un impegno tale da rendere particolarmente  difficoltoso  e
          rischioso il loro svolgimento in modo continuativo  e  sono
          in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  36
          anni. 
              180. La concessione dell'indennita' di cui al comma 179
          e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa  e
          non  spetta  a  coloro  che  sono  gia'  titolari   di   un
          trattamento pensionistico diretto. 
              181. L'indennita'  di  cui  al  comma  179  e'  erogata
          mensilmente su  dodici  mensilita'  nell'anno  ed  e'  pari
          all'importo della rata mensile della pensione calcolata  al
          momento   dell'accesso    alla    prestazione.    L'importo
          dell'indennita' non puo' in ogni  caso  superare  l'importo
          massimo  mensile  di  1.500  euro  e  non  e'  soggetto   a
          rivalutazione. 
              182. L'indennita' di cui  al  comma  179  del  presente
          articolo non e' compatibile con i trattamenti  di  sostegno
          al  reddito   connessi   allo   stato   di   disoccupazione
          involontaria, con il trattamento di  cui  all'art.  16  del
          decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  nonche'  con
          l'indennizzo previsto dall'art. 1 del  decreto  legislativo
          28 marzo 1996, n. 207. 
              183. Il beneficiario decade dal diritto  all'indennita'
          nel  caso  di   raggiungimento   dei   requisiti   per   il
          pensionamento anticipato. L'indennita' e'  compatibile  con
          la  percezione  dei  redditi   da   lavoro   dipendente   o
          parasubordinato nel  limite  di  8.000  euro  annui  e  dei
          redditi derivanti  da  attivita'  di  lavoro  autonomo  nel
          limite di 4.800 euro annui. 
              184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma  2,
          e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
          ricerca, che cessano l'attivita'  lavorativa  e  richiedono
          l'indennita' di cui al comma 179 del  presente  articolo  i
          termini di pagamento  delle  indennita'  di  fine  servizio
          comunque denominate di cui all'art. 3 del decreto-legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997,  n.  140,  iniziano  a  decorrere  al
          compimento dell'eta' di  cui  all'art.  24,  comma  6,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          sulla  base  della  disciplina  vigente   in   materia   di
          corresponsione del trattamento di  fine  servizio  comunque
          denominato. 
              185. Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
          cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
          annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, avuto particolare riguardo a: 
                a) la determinazione delle caratteristiche specifiche
          delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d); 
                b) le procedure per l'accertamento  delle  condizioni
          per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a  186  e
          la relativa documentazione da presentare a tali fini; 
                c) le disposizioni attuative di quanto  previsto  dai
          commi da 179 a 186, con particolare riferimento: 
                  1) all'attivita' di monitoraggio e  alla  procedura
          di cui al comma 186 del presente  articolo,  da  effettuare
          con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241; 
                  2) alla disciplina del procedimento di accertamento
          anche in relazione alla documentazione  da  presentare  per
          accedere al beneficio; 
                  3)  alle  comunicazioni  che  l'ente  previdenziale
          erogatore dell'indennita' di  cui  al  comma  179  fornisce
          all'interessato in esito alla presentazione  della  domanda
          di accesso al beneficio; 
                  4) alla  predisposizione  dei  criteri  da  seguire
          nell'espletamento dell'attivita' di verifica  ispettiva  da
          parte del personale ispettivo del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali nonche' degli enti  che  gestiscono
          forme di assicurazione obbligatoria; 
                  5) alle modalita' di utilizzo  da  parte  dell'ente
          previdenziale delle informazioni relative alla  dimensione,
          all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie  di
          lavorazioni aziendali, anche come  risultanti  dall'analisi
          dei   dati   amministrativi   in   possesso   degli    enti
          previdenziali,  ivi  compresi   quelli   assicuratori   nei
          confronti degli infortuni sul lavoro; 
                  6) all'individuazione dei criteri di  priorita'  di
          cui al comma 186; 
                  7) alle forme e  modalita'  di  collaborazione  tra
          enti che gestiscono forme  di  assicurazione  obbligatoria,
          con  particolare  riferimento  allo  scambio  di  dati   ed
          elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
          interessati. 
              186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
          dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
          di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609  milioni  di
          euro per l'anno 2018, di 647 milioni  di  euro  per  l'anno
          anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020,  di  280
          milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro  per
          l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora
          dal monitoraggio delle domande presentate e accolte  emerga
          il verificarsi di scostamenti, anche  in  via  prospettica,
          del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie  di
          cui al primo periodo  del  presente  comma,  la  decorrenza
          dell'indennita' e' differita, con criteri di  priorita'  in
          ragione della maturazione dei requisiti  di  cui  al  comma
          180,  individuati  con  il  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 185,  e,  a  parita'
          degli stessi, in ragione della data di presentazione  della
          domanda,  al  fine  di  garantire  un  numero  di   accessi
          all'indennita'  non  superiore  al  numero  programmato  in
          relazione alle predette risorse finanziarie.». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.". 
              - Si riporta l'art. 24, comma 6,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, 201, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - (Omissis). 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1 gennaio 2012 i  requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.». 
              - Si riporta l'art. 53, comma 1, del  decreto-legge  24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 53 (APE).  -  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre
          2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C
          si considerano svolte in via continuativa  quando  nei  sei
          anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di
          cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
          lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
          complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
          le citate  attivita'  lavorative  siano  state  svolte  nel
          settimo anno  precedente  la  predetta  decorrenza  per  un
          periodo   corrispondente   a    quello    complessivo    di
          interruzione.». 
              - Si riportano gli articoli 1, comma 2 e 70,  comma  4,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.  1
          del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del
          d.lgs. n. 80 del 1998) . - (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              «Art. 70 (Norme finali). - (Omissis). 
              4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,  all'art.  8,
          comma 2 ed all'art. 60, comma 3.». 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 28 marzo  1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140 (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della
          finanza pubblica): 
              «Art. 3 (Trattamento di  fine  servizio  e  termini  di
          liquidazione  della  pensione).   -   1.   Il   trattamento
          pensionistico   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, compresi quelli  di  cui  ai  commi  4  e  5
          dell'art.  2   dello   stesso   decreto   legislativo,   e'
          corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
          cessazione dal servizio. In  ogni  caso  l'ente  erogatore,
          entro la predetta data, provvede  a  corrispondere  in  via
          provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
          quello previsto, fatte salve le disposizioni  eventualmente
          piu' favorevoli. 
              2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine  servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di cui  al  comma  1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi  dodici  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro. Alla  corresponsione  agli  aventi  diritto  l'ente
          provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali  sono
          dovuti gli interessi. 
              3. Per i dipendenti di  cui  al  comma  1  cessati  dal
          servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
          aventi  causa,  il  trattamento   di   fine   servizio   e'
          corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque  non
          oltre tre mesi da tale data, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alle   analoghe   prestazioni   erogate
          dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a  quelle  relative
          al personale comunque iscritto alle gestioni  dell'Istituto
          nazionale    di     previdenza     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
              6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
          di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. I dipendenti gia' cessati per  causa  diversa  dal
          compimento dei limiti di eta' sono  riammessi  in  servizio
          con effetto immediato qualora presentino  apposita  istanza
          entro il predetto termine e non abbiano  ancora  percepito,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          trattamento di fine servizio, comunque denominato.". 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui  all'art.  25,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
          e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
          documentale di  cui  all'art.  23,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il  termine
          di conclusione del procedimento di cui all'art.  26,  comma
          1,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Resta  ferma   la
          specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
          sottoposti  a  valutazione   di   impatto   ambientale   di
          competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.». 
              - Si riporta l'art. 17, commi 3  e  4  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n.  232
          del 2016, si veda nelle note alle premesse.