IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  intensificare
gli interventi volti a favorire il superamento del divario  economico
e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree  del
Paese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi
strumenti volti a sostenere la crescita  economica  ed  occupazionale
delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso  l'individuazione  di
misure  incentivanti  per  i  giovani  imprenditori,  nonche'   nuovi
strumenti di  semplificazione  volti  a  velocizzare  i  procedimenti
amministrativi funzionali a  favorire  la  crescita  economica  nelle
regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi
strumenti  sperimentali  volti  a  consentire   l'efficienza   e   la
trasparenza  dell'azione  amministrativa   in   favore   degli   enti
territoriali delle regioni del Mezzogiorno; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare  per
le situazioni di disagio  sociale,  anche  attraverso  interventi  in
favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del
Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'economia e delle finanze,  delle  politiche  agricole
alimentari    e     forestali,     dell'interno,     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche  sociali,  per
gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,  denominata
                           «Resto al Sud» 
 
  1. Al fine di promuovere la costituzione  di  nuove  imprese  nelle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto  al
Sud». 
  2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed  i
35 anni che presentino i seguenti requisiti: 
    a) siano residenti nelle regioni di cui al  comma  1  al  momento
della presentazione della domanda o  vi  trasferiscano  la  residenza
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   positivo   esito
dell'istruttoria di cui al comma 5; 
    b) non  risultino  gia'  beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  di
ulteriori     misure     a     livello     nazionale     a     favore
dell'autoimprenditorialita'. 
  3. I soggetti di cui al  comma  2  possono  presentare  istanza  di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso  una  piattaforma  dedicata  sul
sito istituzionale  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia,  che  opera
come soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita' stabilite da apposita  convenzione.  Agli  oneri  derivanti
dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno  per  cento
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17. 
  4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  e  le  Universita',  previa  comunicazione  al
soggetto gestore di  cui  al  comma  3,  possono  fornire,  a  titolo
gratuito, servizi di consulenza e  assistenza  nelle  varie  fasi  di
sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2.
Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui  all'articolo  1,
comma 1 della legge  6  giugno  2016,  n.  106,  possono  svolgere  i
medesimi  servizi  di  cui  al  periodo  precedente,   anche   previo
accreditamento presso il soggetto gestore  di  cui  al  comma  3.  Le
pubbliche Amministrazioni  prestano  i  servizi  di  cui  al  periodo
precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  della
finanza pubblica. 
  5. Il soggetto gestore di cui al comma  3  provvede  alla  relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica  del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza,  ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere  richieste  ai  proponenti,  una  sola
volta. 
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino  ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui  al
comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione  del
positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme  giuridiche:  a)
impresa  individuale;  b)   societa',   ivi   incluse   le   societa'
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere  la
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per  tutta  la  durata  del
finanziamento e le imprese e le societa' di  cui  al  presente  comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento,  sede  legale  e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1. 
  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad  un  massimo
di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza  sia  presentata  da  piu'
soggetti  gia'  costituiti  o  che  intendano  costituirsi  in  forma
societaria, ivi incluse le societa'  cooperative,  l'importo  massimo
del finanziamento erogabile e' pari a 40 mila euro per ciascun socio,
che presenti i requisiti di cui al comma  2,  fino  ad  un  ammontare
massimo complessivo di 200 mila euro,  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento  (UE)  n.  1407/2013  sulla  disciplina  degli  aiuti  de
minimis. 
  8.  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono   cosi'
articolati: 
    a) 35 per cento come  contributo  a  fondo  perduto  erogato  dal
soggetto gestore della misura; 
    b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito  di  cui  al  periodo  precedente  e'
rimborsato  entro  otto  anni  complessivi  dalla   concessione   del
finanziamento, di  cui  i  primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di  cui
al comma 9. 
  9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: 
    a) di  un  contributo  in  conto  interessi  per  la  durata  del
prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti
di credito che hanno concesso il finanziamento; 
    b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di  cui  al
comma  15  per  la  restituzione  dei  finanziamenti  concessi  dagli
istituti di credito da parte del soggetto gestore. A  tal  fine,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  dello  sviluppo  economico,  e'  istituita  una  sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le  piccole  e
medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e' trasferita  quota
parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al  periodo
precedente definisce altresi' i criteri e  le  modalita'  di  accesso
alla Sezione specializzata, istituita presso  il  Fondo  centrale  di
garanzia per le PMI. 
  10.  Sono  finanziate  le  attivita'  imprenditoriali  relative   a
produzione di beni nei  settori  dell'artigianato  e  dell'industria,
ovvero  relativi  alla  fornitura  di  servizi.  Sono   escluse   dal
finanziamento le attivita' libero professionali e  del  commercio  ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa. 
  11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per  spese   relative   alla   progettazione,   alle   consulenze   e
all'erogazione  degli  emolumenti   ai   dipendenti   delle   imprese
individuali e delle societa', nonche' agli organi di  gestione  e  di
controllo delle societa' stesse. Le imprese  e  le  societa'  possono
aderire  al  programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del
personale dipendente. 
  12. Le societa' di cui al  comma  6,  lettera  b),  possono  essere
costituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei  componenti  e
non abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno
degli altri soci. I soci di cui al  periodo  precedente  non  possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8. 
  13.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al   comma   8   e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini  di  cui  al
comma 6 e al conferimento in  garanzia  dei  beni  aziendali  oggetto
dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea  garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari  della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il  contributo  a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita'  di  impresa.  In
caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma  2,
non sono riscattabili  se  non  dopo  la  completa  restituzione  del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando  versate
e sottoscritte. 
  14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita'  per
l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di  cui  al
comma 15. Le condizioni tipo dei  mutui  di  cui  al  comma  8,  sono
definite da apposita  convenzione  che  Invitalia  e'  autorizzata  a
stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
  15. Con decreto del Ministro per  la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  individuati  i  criteri  di
dettaglio  per  l'ammissibilita'  alla  misura,   le   modalita'   di
attuazione della stessa nonche' le modalita'  di  accreditamento  dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di  revoca  del
beneficio e di recupero delle somme. 
  16. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione  del  presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un  importo  complessivo  fino  a  1.250  milioni  di  euro,   previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita  delibera
del CIPE, nonche' eventuale  riprogrammazione  delle  annualita'  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23,  comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da  ripartire  in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per  l'anno  2017;
280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro  per  l'anno
2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di  euro  per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro
per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024;  17  milioni  di
euro per l'anno 2025. Le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al presente comma  sono  imputate  alla  quota  delle
risorse destinata a sostenere interventi  nelle  regioni  di  cui  al
comma 1. 
  17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse  per
l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma  16,
individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a  fondo  perduto  di  cui  al  comma  8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo  centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse  destinate  alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera  a)  sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero  intestato  ad
Invitalia, aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  La
gestione  realizzata  da  Invitalia  ha  natura  di  gestione   fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.