IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 9 della legge 12  agosto  2016,  n.  170,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  157/2014  della  Commissione
del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere  disponibile
su un sito web una dichiarazione di prestazione  per  i  prodotti  da
costruzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 568/2014 del  18  febbraio  2014,  che
reca modifica dell'allegato V del regolamento (UE)  n.  305/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione
e la verifica  della  costanza  della  prestazione  dei  prodotti  da
costruzione; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive  modificazioni,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 1994; 
  Vista  la  legge  12  dicembre   2002,   n.   273,   e   successive
modificazioni, recante misure per favorire l'iniziativa privata e  lo
sviluppo della concorrenza; 
  Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e  successive
modificazioni,   recante   disposizioni    per    lo    sviluppo    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia; 
  Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante
norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva 9 settembre 2015, n.  2015/1535  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative  ai
servizi della societa' dell'informazione (codificazione); 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese,  piccole  e  medie
imprese; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e  successive
modificazioni, recante Codice della proprieta' industriale,  a  norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.139,  e  successive
modificazioni, riguardante il riassetto delle  disposizioni  relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni, recante  regolamento  di  attuazione
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,
n. 499, recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per  la
parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti  da
costruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n. 469, recante norme di  semplificazione  del  procedimento  per  il
versamento di somme  all'entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
previsionali di base per la  spesa  del  bilancio  dello  Stato,  con
particolare riferimento  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,   recante   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  26   marzo   1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  95
del   22   aprile   1985,   recante   procedure   e   requisiti   per
l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e  laboratori  negli  elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  9  maggio
2003,  n.156,  recante  criteri   e   modalita'   per   il   rilascio
dell'abilitazione degli  organismi  di  certificazione,  ispezione  e
prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  21  aprile
1993, n. 246; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della  protezione
civile 14 gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008,  recante  approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo
2012, recante aggiornamento delle tariffe  dovute  per  i  servizi  a
pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  26
novembre 2012, n. 267, recante  regolamento  riguardante  i  proventi
delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, della giustizia,  dell'economia  e
delle finanze e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  305/2011,  che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. 
  2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono  regole
tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e  la
manutenzione delle opere da costruzione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - Il testo dell'art. 9 della legge 12 agosto  2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              "Art. 9. (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9
          marzo  2011,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
          commercializzazione  dei  prodotti  da  costruzione  e  che
          abroga la direttiva 89/106/CEE  del  Consiglio).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministro   dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
          esteri   e   della   cooperazione   internazionale,   della
          giustizia, dell'economia e delle  finanze  e  dell'interno,
          con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, uno o  piu'  decreti  legislativi
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   305/2011   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2011,  che
          fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
          prodotti  da  costruzione  e  che   abroga   la   direttiva
          89/106/CEE del Consiglio. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente art. il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'art.  32
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a)  fissazione  dei  criteri  per   la   nomina   dei
          rappresentanti dell'Italia  in  seno  al  comitato  di  cui
          all'art. 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di
          cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 305/2011; 
                b)  istituzione   di   un   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di
          coordinamento  e  di   raccordo   delle   attivita'   delle
          amministrazioni competenti  nel  settore  dei  prodotti  da
          costruzione e di determinazione degli  indirizzi  volti  ad
          assicurare l'uniformita' e il controllo  dell'attivita'  di
          certificazione e di prova  degli  organismi  notificati,  e
          individuazione delle amministrazioni che hanno  il  compito
          di istituirlo; 
                c) costituzione di  un  Organismo  nazionale  per  la
          valutazione  tecnica  europea  (ITAB)  quale  organismo  di
          valutazione  tecnica  (TAB)  ai  sensi  dell'art.  29   del
          regolamento  (UE)  n.  305/2011,  fissazione  dei  relativi
          principi   di   funzionamento   e   di   organizzazione   e
          individuazione delle amministrazioni che hanno  il  compito
          di costituirlo; 
                d) individuazione presso il Ministero dello  sviluppo
          economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da
          costruzione,  di  cui  all'art.  10,   paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' determinazione  delle
          modalita' di  collaborazione  delle  altre  amministrazioni
          competenti, anche ai fini del rispetto dei termini  di  cui
          al paragrafo 3 del medesimo art. 10; 
                e)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico quale autorita' notificante ai sensi del capo VII
          del regolamento (UE) n. 305/2011; 
                f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
          per la  valutazione,  la  notifica  e  il  controllo  degli
          organismi da autorizzare  per  svolgere  compiti  di  parte
          terza nel processo di valutazione e verifica della costanza
          della prestazione, di cui all'art. 40 del regolamento  (UE)
          n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di
          valutazione e di controllo degli organismi  possano  essere
          affidati mediante apposite convenzioni all'organismo  unico
          nazionale di accreditamento  ai  sensi  dell'art.  4  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99; 
                g) previsione di disposizioni in tema di  proventi  e
          tariffe  per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          regolamento (UE) n.  305/2011,  conformemente  al  comma  4
          dell'art. 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
                h) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle
          violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n.
          305/2011, conformemente alle previsioni dell'art. 32, comma
          1, lettera d), e dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, tenendo in  adeguata  considerazione
          le  attivita'  rispettivamente   svolte   dagli   operatori
          economici  nelle  diverse  fasi   della   filiera   e,   in
          particolare, la loro effettiva capacita' di incidere  sugli
          aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualita' e alla
          sicurezza del prodotto, e  individuazione  delle  procedure
          per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai
          sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011; 
                i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o
          di regolamento incompatibili con i decreti  legislativi  di
          cui al comma 1; 
                l) salvaguardia della  possibilita'  di  adeguare  la
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 305/2011  con  successivo  regolamento  governativo,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  nelle  materie  non  riservate  alla  legge  e   gia'
          disciplinate mediante regolamenti. 
              3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b)
          e c) del comma 2 non sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque  denominati,
          fatta eccezione per i costi  di  missione,  che  restano  a
          carico dell'amministrazione di appartenenza. 
              4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
          dei principi e criteri direttivi di cui al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative dei  medesimi
          decreti legislativi. 
              5.  Dall'attuazione  del  presente  art.   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al presente art. con le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  9  marzo  2011,  che  fissa
          condizioni  armonizzate  per  la  commercializzazione   dei
          prodotti  da  costruzione  e  che   abroga   la   direttiva
          89/106/CEE del Consiglio e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  4
          aprile 2011, n. L 88. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,  che  stabilisce
          procedure relative all'applicazione di  determinate  regole
          tecniche nazionali a prodotti  legalmente  commercializzati
          in un altro Stato membro  e  che  abroga  la  decisione  n.
          3052/95/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008,  n.
          L 218. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che  pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n.339/93  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)   n.157/2014   della
          Commissione del 30 ottobre 2013  relativo  alle  condizioni
          per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di
          prestazione per i prodotti  da  costruzione  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 21 febbraio 2014, n. L 52. 
              - Il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014,
          che reca modifica dell'allegato V del regolamento  (UE)  n.
          305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto
          riguarda la valutazione e la verifica della costanza  della
          prestazione dei prodotti da costruzione e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 157. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n.
          34, S.O. 
              - La  legge  12  dicembre  2002,  n.  273  (Misure  per
          favorire  l'iniziativa  privata   e   lo   sviluppo   della
          concorrenza) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2002, n. 293, S.O. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 4. (Attuazione del capo II del  regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per la commercializzazione dei prodotti). -  1.  Al
          fine di assicurare la pronta applicazione del capo  II  del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art.
          non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  ne'  minori
          entrate  a  carico  della  finanza  pubblica.  I  Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente art. con
          le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.". 
              Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              "Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea).  -   1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.". 
              - La direttiva  9  settembre  2015,  n.  2015/1535  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione  (codificazione)  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. 
              La raccomandazione  della  Commissione  europea  del  6
          maggio 2003 relativa alla definizione  delle  microimprese,
          piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  20
          maggio 2003, n. L 124. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'Amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 (Riassetto
          delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art.  11
          della legge 29 luglio 2003, n.  229)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile
          1993, n. 246 (Regolamento  di  attuazione  della  direttiva
          89/106/CEE  relativa  ai  prodotti   da   costruzione)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          dicembre 1997, n. 499 (Norme di attuazione della  direttiva
          93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE
          in materia di prodotti da costruzione) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1998, n. 21. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          novembre  1999,  n.  469  (Norme  di  semplificazione   del
          procedimento per il versamento di somme  all'entrata  e  la
          riassegnazione alle unita'  previsionali  di  base  per  la
          spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento
          ai finanziamenti dell'Unione europea,  ai  sensi  dell'art.
          20,  comma  8,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  dicembre  1999,  n.
          293. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              - Il decreto del Ministro della attivita' produttive  9
          maggio 2003, n.156 (Criteri e  modalita'  per  il  rilascio
          dell'abilitazione  degli   organismi   di   certificazione,
          ispezione e prova nel settore dei prodotti da  costruzione,
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 aprile  1993,  n.  246)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2003, n. 152. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 26 novembre 2012, n. 267 (Regolamento riguardante
          i proventi delle attivita' del  Servizio  tecnico  centrale
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.