IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016
che disciplina i servizi di ristorazione; 
  Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n.  50  del  2016
che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi
di mensa; 
  Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, il quale stabilisce che «Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso
i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa  reso  a
mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il
contenuto degli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di
buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»; 
  Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera  c),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato  in  ultimo  dai
commi 16 e 17,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  i  quali
stabiliscono che a far data dal 1°  luglio  2015  «Non  concorrono  a
formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche'  quelle  in  mense  organizzate  direttamente  dal
datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo  complessivo
giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro  7  nel  caso  in  cui  le
stesse  siano  rese  in  forma  elettronica,  le  prestazioni  e   le
indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad
altre  strutture  lavorative  a  carattere  temporaneo  o  ad  unita'
produttive ubicate in zone  dove  manchino  strutture  o  servizi  di
ristorazione»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Sentita l'ANAC che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472
del 18 novembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  della  Commissione
speciale del 9 gennaio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi  presso  i
quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo  di  mensa  reso  a
mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il
contenuto degli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di
buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al  fine  di
garantire  la  libera   ed   effettiva   concorrenza   nel   settore,
l'equilibrato  svolgimento  dei  rapporti  tra  i  diversi  operatori
economici, ed un efficiente servizio ai consumatori. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  144  del  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  recante  codice  dei
          contratti pubblici. 
              «Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi  di
          ristorazione indicati  nell'allegato  IX  sono  aggiudicati
          secondo quanto  disposto  dall'articolo  95,  comma  3.  La
          valutazione   dell'offerta   tecnica   tiene   conto,    in
          particolare, degli aspetti  relativi  a  fattori  quali  la
          qualita' dei generi alimentari con particolare  riferimento
          a quella di prodotti biologici, tipici e  tradizionali,  di
          quelli  a  denominazione  protetta,   nonche'   di   quelli
          provenienti da sistemi di  filiera  corta  e  da  operatori
          dell'agricoltura sociale,  il  rispetto  delle  diposizioni
          ambientali  in  materia  di  green  economy,  dei   criteri
          ambientali minimi pertinenti di  cui  all'articolo  34  del
          presente codice e della  qualita'  della  formazione  degli
          operatori.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo  4,  comma  5-quater  del  decreto  legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128  nonche'  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, della legge  18  agosto  2015,  n.
          141. 
              2. Con decreti del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
          di indirizzo nazionale  per  la  ristorazione  ospedaliera,
          assistenziale e  scolastica.  Fino  all'adozione  di  dette
          linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18. 
              3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente
          nell'attivita' finalizzata a  rendere  per  il  tramite  di
          esercizi convenzionati il  servizio  sostitutivo  di  mensa
          aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali
          con   capitale   sociale   versato    non    inferiore    a
          settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
          l'esercizio  dell'attivita'  finalizzata   a   rendere   il
          servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di
          altri titoli di legittimazione rappresentativi di  servizi.
          Il bilancio delle societa' di cui al  presente  comma  deve
          essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
          revisione  iscritta  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
          del codice civile. 
              4.  Gli  operatori   economici   attivi   nel   settore
          dell'emissione di buoni pasto aventi sede  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono esercitare l'attivita'  di  cui
          al comma 3 se a cio' autorizzati in  base  alle  norme  del
          Paese di appartenenza.  Le  societa'  di  cui  al  comma  3
          possono svolgere l'attivita' di emissione dei  buoni  pasto
          previa segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  dei
          rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
          richiesti  di  cui  al  comma  3  e  trasmessa   ai   sensi
          dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita l'ANAC, sono  individuati  gli  esercizi
          presso i quali puo' essere erogato il servizio  sostitutivo
          di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche
          dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati  tra
          le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari  degli
          esercizi convenzionabili. 
              6.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi  di  mensa
          avviene  esclusivamente  con   il   criterio   dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior  rapporto  qualita'/prezzo.  Il   bando   di   gara
          stabilisce   i   criteri   di   valutazione    dell'offerta
          pertinenti, tra i quali: 
                a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto  in
          misura comunque non superiore  allo  sconto  incondizionato
          verso gli esercenti; 
                b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
                c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
                d)   i   termini   di   pagamento    agli    esercizi
          convenzionati; 
                e) il progetto tecnico. 
              7.  Ai  fini  del  possesso  della  rete  di   esercizi
          attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di  mensa
          eventualmente richiesto come criterio di  partecipazione  o
          di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
          concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
          entro un congruo termine  dal  momento  dell'aggiudicazione
          fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
          richiesta entro il termine indicato comporta  la  decadenza
          dell'aggiudicazione. 
              8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
          le societa'  di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati
          consentono,  ciascuno   nell'esercizio   della   rispettiva
          attivita' contrattuale  e  delle  obbligazioni  di  propria
          pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero
          valore facciale.». 
              - L'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n.  50  recante  Codice  dei  contratti  pubblici   riporta
          l'elenco dei servizi di cui agli articoli 140, 142,  143  e
          144 del Codice. 
              - L'art.  51  (Determinazione  del  reddito  di  lavoro
          dipendente), comma 2, lettera c), del  D.P.R.  22  dicembre
          1986, n. 917 recante Approvazione  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi stabilisce che non concorrono a formare
          il  reddito  di  lavoro   dipendente:   «   [...]   c)   le
          somministrazioni di vitto da parte del  datore  di  lavoro,
          nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore
          di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,   fino   all'importo
          complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato  a  euro  7
          nel caso in cui le stesse siano rese in forma  elettronica,
          le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative  a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;». 
              - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri). 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.».