IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p); 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1  dello  stesso
articolo, il Governo puo'  adottare,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo  articolo,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sul decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e  sulle
integrazioni e modifiche apportate al  suddetto  decreto  legislativo
con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del  6  aprile
2017; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 171 del 2016. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  1,  lettera
          p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 11 (Dirigenza  pubblica).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  17,  comma  2,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  in  materia  di  dirigenza   pubblica   e   di
          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti
          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              (omissis); 
                p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
          direttore  generale,  di  direttore  amministrativo  e   di
          direttore   sanitario,   nonche',   ove   previsto    dalla
          legislazione   regionale,   di   direttore   dei    servizi
          socio-sanitari, delle aziende e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni, per quanto  attiene  ai
          requisiti,  alla  trasparenza  del   procedimento   e   dei
          risultati, alla verifica e  alla  valutazione,  definizione
          dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art.  117
          della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,  previo
          avviso pubblico, dei  direttori  generali  in  possesso  di
          specifici titoli formativi e professionali e di  comprovata
          esperienza  dirigenziale,  effettuata  da  parte   di   una
          commissione   nazionale   composta    pariteticamente    da
          rappresentanti   dello   Stato   e   delle   regioni,   per
          l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
          presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
          biennale, da cui le regioni e le province  autonome  devono
          attingere per il conferimento  dei  relativi  incarichi  da
          effettuare nell'ambito di una rosa di candidati  costituita
          da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale,  manifestano
          l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso  della
          singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
          modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sistema  di
          verifica e  di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
          generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
          sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
          relazione  alla  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza  e  dei  risultati   del   programma   nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali; decadenza dall'incarico e  possibilita'
          di reinserimento soltanto all'esito di una nuova  selezione
          nel  caso  di  mancato  raggiungimento   degli   obiettivi,
          accertato decorsi ventiquattro mesi  dalla  nomina,  o  nel
          caso di gravi o comprovati motivi, o di grave  disavanzo  o
          di manifesta  violazione  di  leggi  o  regolamenti  o  del
          principio di buon andamento e imparzialita'; selezione  per
          titoli e colloquio, previo avviso pubblico,  dei  direttori
          amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
          previsti dalla legislazione regionale,  dei  direttori  dei
          servizi socio-sanitari, in  possesso  di  specifici  titoli
          professionali, scientifici e  di  carriera,  effettuata  da
          parte di  commissioni  regionali  composte  da  esperti  di
          qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento  in
          appositi elenchi regionali  degli  idonei,  aggiornati  con
          cadenza  biennale,  da  cui  i  direttori  generali  devono
          obbligatoriamente  attingere  per   le   relative   nomine;
          decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
          leggi o regolamenti o del principio  di  buon  andamento  e
          imparzialita';    definizione    delle    modalita'     per
          l'applicazione delle norme  adottate  in  attuazione  della
          presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.   171
          (Attuazione della delega  di  cui  all'art.  11,  comma  1,
          lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di  dirigenza  sanitaria),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 settembre 2016, n. 206. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  3,  della
          citata legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 11 (Dirigenza pubblica). - (Omissis). 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  e  della  procedura   stabiliti   dal   presente
          articolo,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   recanti
          disposizioni integrative e correttive.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse.