IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
disposizioni in materia finanziaria e contabile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione  dell'Italia
alle missioni internazionali, di personale delle Forze di  polizia  e
militare, di imprese, ambiente, cultura e sanita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 ottobre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
difesa, dell'interno, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dello
sviluppo economico, per la coesione territoriale  e  il  Mezzogiorno,
della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
delle infrastrutture e dei trasporti, per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Estensione della definizione agevolata dei carichi 
 
  1. I termini per il pagamento delle rate  di  cui  all'articolo  6,
comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono  fissati  al  30
novembre 2017. 
  2. All'articolo 6  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo  il  comma  13-ter,  sono  inseriti  i   seguenti:   «13-quater.
Relativamente  ai  soli  carichi  definibili  compresi  in  piani  di
dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016,  per  i  quali  il
debitore  non  e'  stato  ammesso  alla  definizione  agevolata,   in
applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato  tempestivo
pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31  dicembre
2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta'  di
cui al comma 1 provvedendo a: 
    a) presentare,  entro  il  31  dicembre  2017,  apposita  istanza
all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita'  alla
modulistica pubblicate dallo  stesso  agente  della  riscossione  sul
proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017; 
    b) pagare, con le modalita' di cui comma 7: 
      1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle
predette rate scadute e  non  pagate.  Il  mancato,  insufficiente  o
tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina   automaticamente
l'improcedibilita' dell'istanza; 
      2) nel numero massimo di tre rate di pari  ammontare,  scadenti
nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche', a decorrere
dal 1° agosto 2017, gli  interessi  di  cui  all'articolo  21,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. 
  13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater,  lettera  a),
il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare  il
pagamento delle somme di cui alla lettera  b),  n.  2,  dello  stesso
comma 13-quater, entro il  numero  massimo  ivi  previsto,  e  assume
l'impegno di cui al comma 2. 
  13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista  dal
comma 13-quater, lettera a), si producono gli  effetti  previsti  dal
comma 5. L'agente della riscossione comunica ai  debitori  che  hanno
presentato tale istanza: 
    a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera  b),  n.
1, del comma 13-quater; 
    b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo  delle  somme
dovute ai fini della definizione, nonche' delle relative  rate  e  il
giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 
  13-septies.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi   13-quinquies   e
13-sexies, alla definizione agevolata di cui al  comma  13-quater  si
applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad  eccezione
di quelle del comma 13-ter.». 
  3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi  che  hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n.  125,
di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di  usufruire
dei benefici  derivanti  dalla  suddetta  definizione  agevolata,  il
pagamento delle rate  in  scadenza  nel  mese  di  novembre  2017  e'
differito al mese di novembre 2018. Al relativo  onere,  pari  a  8,3
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015,  e'  incrementato  di  8,3
milioni di euro nel 2018. 
  4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo,
i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al  30
settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto». 
  5. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  4,  il  debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le
modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso
agente della riscossione  sul  proprio  sito  internet  entro  il  31
ottobre 2017. 
  6. Il pagamento delle somme dovute per la  definizione  di  cui  al
comma 4 puo' essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di
uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio  2018,
settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 
  7. L'agente della riscossione: 
    a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di  cui  al
comma 4, invia al debitore, con posta  ordinaria,  l'avviso  previsto
dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto; 
    b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le  informazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto. 
  8. I restanti riferimenti temporali agli anni  2017,  2018  e  2019
contenuti  nell'articolo  6  del  Decreto  si  intendono  effettuati,
rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020. 
  9. A seguito della presentazione della dichiarazione  prevista  dal
comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4,  che  ne
sono oggetto e fino alla scadenza della  prima  o  unica  rata  delle
somme  dovute  per  la  definizione,  e'  sospeso  il  pagamento  dei
versamenti  rateali,  scadenti  in  data   successiva   alla   stessa
presentazione e  relativi  a  precedenti  dilazioni  in  essere  alla
medesima data. 
  10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6,  comma
8, del Decreto, la facolta' di definizione prevista dal comma  4  del
presente  articolo  puo'  essere  esercitata  senza   che   risultino
adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. 
  11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre  2016,
n. 225, dopo le parole «2 aprile  1958,  n.  377»  sono  inserite  le
seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale  del
personale   proveniente   dal    gruppo    Equitalia    con    quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base  dei  principi  e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».