IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2015; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59
dell'11 marzo 2016; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  31
gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel
settore  della  tutela,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15  giugno
2006; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»,  e
successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  146,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
verifica ai fini dell'attestazione»; 
  Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i  livelli  e  i  contenuti
della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui  al
presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli  e
le  competenze   dei   soggetti   incaricati   delle   attivita'   di
progettazione, direzione dei lavori  e  collaudo  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene,  nonche'  i
principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»; 
  Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli  interventi  relativi  a
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico o archeologico, per i quali la scheda deve  essere  redatta
da  restauratori  di  beni  culturali,  qualificati  ai  sensi  dalla
normativa vigente»; 
  Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila
euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita
in relazione a particolari tipi  di  intervento  individuati  con  il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4»; 
  Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4,  sono  stabilite  specifiche  disposizioni
concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione
alle loro caratteristiche»; 
  Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  sono  definiti  i  contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali»; 
  Viste le disposizioni transitorie e di  coordinamento  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  e  in  particolare  i  commi  4  e  19
dell'articolo 216, nelle parti in  cui  dispongono,  rispettivamente,
che «Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti
di  allegati  ivi  richiamate,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data  di  entrata  in
vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I  e
II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e  di
cui all'articolo 251 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si  rende
necessario disciplinare, con riferimento ai lavori  riguardanti  beni
culturali, i requisiti di  qualificazione  dei  direttori  tecnici  e
degli  esecutori  di  lavori,  i  livelli   e   i   contenuti   della
progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i
tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione  di  lavori
di somma urgenza, nonche' l'esecuzione  e  il  collaudo  dei  lavori,
anche tenendo conto degli effetti  derivanti  dal  nuovo  sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,  con
nota 12696 del 21 aprile 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  gli  appalti  pubblici  di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio». 
  2. I lavori di cui al  presente  regolamento  si  articolano  nelle
seguenti tipologie: 
  a)  scavo  archeologico,   comprese   le   indagini   archeologiche
subacquee; 
  b)  monitoraggio,  manutenzione  e  restauro  di   beni   culturali
immobili; 
  c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 
  3. Per quanto non diversamente disposto nel  presente  regolamento,
trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti  di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di  seguito
indicato come «Codice dei contratti pubblici». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1977,
          n. 599), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66),  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2014,  n.
          274. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma
          4; 147, commi 1 e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23,  comma
          3; 216, commi 4 e 19, del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art. 146 (Qualificazione). - (Omissis). 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  sono
          stabiliti  i  requisiti  di  qualificazione  dei  direttori
          tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
          verifica ai fini dell'attestazione.  Il  direttore  tecnico
          dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
          all'art. 147,  comma  2,  secondo  periodo,  deve  comunque
          possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'art. 216, comma 19.». 
              «Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione).  -
          1. Con il decreto  di  cui  all'art.  146,  comma  4,  sono
          altresi'  stabiliti  i  livelli   e   i   contenuti   della
          progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
          al presente  capo,  ivi  inclusi  gli  scavi  archeologici,
          nonche' i ruoli e le  competenze  dei  soggetti  incaricati
          delle attivita' di progettazione, direzione  dei  lavori  e
          collaudo in relazione alle specifiche  caratteristiche  del
          bene  su  cui  si  interviene,  nonche'   i   principi   di
          organizzazione degli uffici di direzione lavori. 
              2. Per i lavori aventi ad  oggetto  beni  culturali  e'
          richiesta,  in  sede  di  progetto  di   fattibilita',   la
          redazione    di    una    scheda    tecnica     finalizzata
          all'individuazione delle caratteristiche del  bene  oggetto
          di intervento, redatta da  professionisti  in  possesso  di
          specifica  competenza  tecnica  in  relazione   all'oggetto
          dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146,  comma
          4, sono definiti gli interventi relativi a  beni  culturali
          mobili,  superfici  decorate  di  beni   architettonici   e
          materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse
          storico artistico o archeologico, per  i  quali  la  scheda
          deve essere redatta  da  restauratori  di  beni  culturali,
          qualificati ai sensi dalla normativa vigente.». 
              «Art. 148 (Affidamento dei contratti). - (Omissis). 
              7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente  capo  e'
          consentita nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  ogni
          ritardo sia pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita'  o
          alla tutela del  bene,  fino  all'importo  di  trecentomila
          euro, secondo le modalita' di cui all'art. 163 del presente
          codice. Entro i medesimi limiti  di  importo,  l'esecuzione
          dei lavori di  somma  urgenza  e'  altresi'  consentita  in
          relazione a particolari tipi di intervento individuati  con
          il decreto di cui all'art. 146, comma 4.». 
              «Art. 150 (Collaudo). - (Omissis). 
              2. Con il decreto di cui all'art. 146,  comma  4,  sono
          stabilite specifiche disposizioni concernenti  il  collaudo
          di interventi sui beni culturali  in  relazione  alle  loro
          caratteristiche.». 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'art.
          216, comma 4.». 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              4. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'art. 23,  comma  3,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
          comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
          ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  23,
          comma  3-bis,  i  contratti  di  lavori   di   manutenzione
          ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
          procedure di scelta del contraente  previste  dal  presente
          codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito
          almeno da una relazione generale,  dall'elenco  dei  prezzi
          unitari   delle   lavorazioni   previste,    dal    computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
              (Omissis). 
              19. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi
          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.