(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                         (articolo 2, comma 1-quater) 
1) Premessa. 
  La legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14, e l'articolo  21-ter  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, prevedono l'erogazione, da  parte  dello  Stato,
dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2005, n.
229, di seguito  «indennizzo»,  a  favore  dei  soggetti  affetti  da
sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia,  della
focomelia e micromelia nati dal 1958 al 1966, nonche'  a  favore  dei
soggetti nati  al  di  fuori  del  predetto  periodo  ove  presentino
malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. 
  Il Consiglio superiore di sanita',  su  richiesta  della  Direzione
generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure,  ha
espresso nella seduta del 17  gennaio  2017  parere  in  merito  alla
definizione  dei  criteri  di  inclusione  e  di   esclusione   delle
malformazioni ai fini dell'accertamento del  diritto  all'indennizzo,
tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati
nel   campo   delle   malformazioni   specifiche    da    talidomide,
ricomprendendo, altresi', le forme dell'amelia, dell'emimelia,  della
focomelia e micromelia nella definizione generale della «dismelia»  o
«Limb Reduction Defect - LRD». 
  Successivamente, nella seduta del  13  giugno  2017,  il  Consiglio
superiore  di  sanita'  ha  evidenziato  che,  rimanendo  un'area  di
incertezza nell'attribuzione  di  LRD  a  sindrome  talidomidica,  e'
necessaria  un'accurata  diagnosi  differenziale  basata  su  criteri
clinici e genetico-molecolari. 
2) Criteri ricorrenti di inclusione e di esclusione. 
  a) Criteri di inclusione: 
    assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto  tra  il
20° e il  36°  giorno  dal  concepimento  (34-50  giorni  dall'ultima
mestruazione) (±  2  giorni  per  entrambi  gli  indicatori)  periodo
coincidente con l'embriogenesi degli arti; 
    danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti; 
    costante compromissione  dei  cingoli  scapolare  e  pelvico  (la
compromissione dello sviluppo degli arti e'  associata  all'ipoplasia
del cingolo scapolare o pelvico). 
  b) Criteri di esclusione: 
    malformazioni tipo amputazione; 
    malformazioni   da   sindrome   da   bande   amniotiche   (spesso
classificati come trasversi); 
    LRD post-assiali; 
    gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali; 
    gravi  LRD  della  porzione  distale  di  un  arto  con  porzione
prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate  come
trasverse); 
    malformazioni che vengono trasmesse alla prole. 
  Le malformazioni  terminali  trasverse  non  sono  da  considerarsi
associate a talidomide, come pure tra le longitudinali le postassiali
e le multiple che quindi non vengono considerate nella  frequenza  di
base come potenziale malformazione attribuibile a talidomide. 
  c) Diagnosi differenziale. 
  Nella   considerazione   che   rimane   un'area    di    incertezza
nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica,  tale  attribuzione
dovra' essere risolta attraverso un'accurata  diagnosi  differenziale
fondata su criteri clinici e  genetico-molecolari  sulla  base  della
letteratura scientifica disponibile. 
  3) Documentazione sanitaria. 
  La domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione
sanitaria, in originale o in copia conforme, concernente: 
    a) per i soggetti nati dal 1958 al 1966: 
      prescrizione della talidomide alla madre  del  danneggiato,  se
reperibile; 
    b) per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966: 
      documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha
richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si  evinca  la
prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo
tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per  entrambi
gli indicatori); 
    c) per ambedue le fattispecie: 
      cartella clinica della nascita, se reperibile; 
      cartelle cliniche e/o  certificazioni  di  strutture  pubbliche
relative alla  diagnosi,  a  interventi  eventualmente  subiti  e  al
decorso delle infermita' nelle forme previste dalla legge da  cui  e'
derivata la menomazione permanente del soggetto; 
    d) in caso di aggravamento: 
      cartelle cliniche e/o accertamenti diagnostici da  cui  risulti
l'aggravamento della patologia per la  quale  e'  stato  riconosciuto
l'indennizzo. 
  L'omesso reperimento della documentazione sanitaria non e' in  ogni
caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario. 
  4) Giudizio delle commissioni mediche. 
  Le domande corredate della  documentazione  amministrativa  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e  3  del  regolamento  di  cui  il  presente
allegato e' parte integrante  (di  seguito  denominato  regolamento),
nonche' della documentazione sanitaria di cui al punto 3 del presente
allegato vengono trasmesse dalla Direzione generale  della  vigilanza
sugli enti e della sicurezza delle cure alle  competenti  Commissioni
mediche, di cui all'articolo 193 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, per il giudizio medico legale sul  nesso  causale  e  di
classificazione  delle  lesioni   e/o   dell'infermita',   ai   sensi
dell'articolo 2, commi 6 e 7 del regolamento. 
  La valutazione sul nesso di causalita' viene effettuata sulla  base
della documentazione sanitaria di cui al punto 3) e secondo i criteri
di cui  al  punto  2);  ai  fini  della  diagnosi  differenziale,  la
Commissione medica richiede accertamenti  genetico-molecolari  ovvero
ogni ulteriore accertamento clinico-strumentale  ritenuto  necessario
da eseguire presso strutture pubbliche. 
  L'ascrivibilita' a categoria delle  lesioni  o  dell'infermita'  e'
espressa  con  riferimento  alla  tabella  A   e   relativi   criteri
applicativi, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  30
dicembre 1981, n. 834, e successive modifiche e integrazioni. 
  Nei soli casi di accertamenti richiesti ai fini della revisione per
aggravamento delle lesioni o infermita' di  cui  all'articolo  3  del
regolamento, la Commissione medica esprime anche  il  giudizio  sulla
data di  stabilizzazione  della  conseguente  menomazione  permanente
dell'integrita'  fisica,  ascrivibile  a   categoria   superiore   e,
conseguentemente, quello sulla tempestivita' della domanda. 
  5) Notifica del giudizio medico-legale. 
  La  direzione  generale  notifica  all'interessato  o  agli  aventi
diritto il  giudizio  emesso  dalla  Commissione  medico  ospedaliera
interforze, allegando copia  conforme  del  verbale  e,  qualora  sia
riconosciuto il diritto all'indennizzo, l'elenco dei documenti e  dei
dati necessari ai fini della liquidazione del beneficio.