La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante  disposizioni
urgenti in materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  162-ter  del  Codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  162-ter.  (Estinzione  del  reato  per  condotte
          riparatorie).  -  Nei  casi  di  procedibilita'  a  querela
          soggetta a  remissione,  il  giudice  dichiara  estinto  il
          reato,  sentite  le  parti  e  la  persona  offesa,  quando
          l'imputato  ha  riparato  interamente,  entro  il   termine
          massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
          primo grado, il danno  cagionato  dal  reato,  mediante  le
          restituzioni  o  il  risarcimento,  e  ha  eliminato,   ove
          possibile, le conseguenze dannose o pericolose  del  reato.
          Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in
          seguito ad offerta reale ai sensi  degli  articoli  1208  e
          seguenti del codice civile, formulata dall'imputato  e  non
          accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
          congruita' della somma offerta a tale titolo. 
              Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto
          a lui non addebitabile, entro il termine di  cui  al  primo
          comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di
          un  ulteriore  termine,  non  superiore  a  sei  mesi,  per
          provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di  quanto
          dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
          accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e
          fissa la  successiva  udienza  alla  scadenza  del  termine
          stabilito  e  comunque  non  oltre  novanta  giorni   dalla
          predetta  scadenza,  imponendo   specifiche   prescrizioni.
          Durante  la  sospensione  del  processo,  il  corso   della
          prescrizione resta  sospeso.  Si  applica  l'articolo  240,
          secondo comma. 
              Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di  cui  al
          primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          nei casi di cui all'articolo 612-bis.». 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -
          n. 242 del 16 ottobre 2017. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 60.