IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali»; 
  Visto l'articolo 3, commi 1 e 2,  della  citata  legge  3  novembre
2017, n. 165, che delegano  il  Governo  ad  adottare,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  medesima  legge,  un
decreto legislativo per la determinazione dei collegi  uninominali  e
dei collegi  plurinominali,  rispettivamente,  per  l'elezione  della
Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna  circoscrizione  di  cui
alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 3 novembre 2017,  n.
165, nonche', per l'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito
di ciascuna regione; 
  Visto l'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  della  citata  legge  3
novembre  2017,  n.  165  che,  per  la  determinazione  dei  collegi
uninominali della Camera dei deputati, al  primo  periodo,  fa  salvo
quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee  d'Aoste
e, al secondo periodo, costituisce nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol  e  Molise,  rispettivamente,  sei   e   due   collegi
uninominali, come territorialmente definiti dal  decreto  legislativo
20  dicembre  1993,  n.  535,  recante  determinazione  dei   collegi
uninominali del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  della  citata  legge  3
novembre  2017,  n.  165  che,  per  la  determinazione  dei  collegi
plurinominali della Camera dei deputati, al primo periodo, esclude la
circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e assegna  al  Molise  un
seggio da attribuire con metodo proporzionale e, al secondo  periodo,
stabilisce che, nelle  circoscrizioni  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
Umbria,  Molise  e  Basilicata  e'  costituito  un   unico   collegio
plurinominale  comprensivo  di  tutti  i  collegi  uninominali  della
circoscrizione; 
  Visto l'articolo 3, comma  2,  lettera  a)  della  citata  legge  3
novembre 2017,  n.  165,  che,  per  la  determinazione  dei  collegi
uninominali del Senato della Repubblica, al primo periodo,  fa  salvo
quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol e, al secondo periodo, stabilisce che il
territorio della Regione Molise e' costituito in  un  unico  collegio
uninominale; 
  Visto l'articolo 3, comma 2,  lettera  b),  della  citata  legge  3
novembre 2017, n. 165, che esclude le  Regioni  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e  Trentino  Alto  Adige/Südtirol  dalla  determinazione  dei
collegi plurinominali del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la proposta presentata il 21 novembre 2017 dalla  Commissione
prevista dall'articolo 3, comma 3,  della  citata  legge  3  novembre
2017, n. 165, istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 15 novembre 2017; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 7  dicembre
2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali  della  Camera
                            dei deputati 
 
  1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera  dei  deputati
sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella  A.1  allegata
al presente decreto legislativo. 
  2. I plurinominali per l'elezione della Camera  dei  deputati  sono
determinati secondo quanto previsto dalla  Tabella  A.2  allegata  al
presente decreto legislativo. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  3
          novembre 2017, n. 165 (Modifiche  al  sistema  di  elezione
          della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica.
          Delega  al  Governo  per  la  determinazione  dei   collegi
          elettorali uninominali e plurinominali),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2017, n. 264: 
              «Art. 3 (Delega al Governo per  la  determinazione  dei
          collegi uninominali e dei collegi plurinominali). - 1.  Per
          l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  il  Governo   e'
          delegato ad adottare, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  un   decreto
          legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e
          dei   collegi   plurinominali   nell'ambito   di   ciascuna
          circoscrizione di cui alla tabella A  allegata  al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come
          sostituita dalla presente legge, sulla  base  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione
          Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni
          del territorio nazionale per l'elezione  della  Camera  dei
          deputati sono costituiti  231  collegi  uninominali.  Nelle
          circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e  Molise  sono
          costituiti, rispettivamente, sei e due collegi  uninominali
          come territorialmente definiti dal decreto  legislativo  20
          dicembre 1993, n. 535, recante determinazione  dei  collegi
          uninominali del  Senato  della  Repubblica;  tra  le  altre
          circoscrizioni  del  territorio  nazionale,  di  cui   alla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla  presente
          legge, i  collegi  uninominali  sono  ripartiti  in  numero
          proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla
          base dei risultati dell'ultimo  censimento  generale  della
          popolazione,   come   riportati    dalla    piu'    recente
          pubblicazione   ufficiale   dell'Istituto   nazionale    di
          statistica; 
                b)  con   esclusione   della   circoscrizione   Valle
          d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   in   ciascuna    delle    altre
          circoscrizioni del  territorio  nazionale  sono  costituiti
          collegi plurinominali formati dall'aggregazione di  collegi
          uninominali contigui; il numero dei  collegi  plurinominali
          costituiti in ciascuna circoscrizione e  il  territorio  di
          ciascuno di essi sono determinati in modo  che  in  ciascun
          collegio  plurinominale,  sulla  base   della   popolazione
          residente  calcolata  ai  sensi  della  lettera   a),   sia
          assegnato un numero di seggi determinato  dalla  somma  del
          numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un
          ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre  e
          non superiore a otto,  in  modo  tale  che  tendenzialmente
          risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali
          e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore  medio;
          al Molise e' assegnato un seggio da attribuire  con  metodo
          proporzionale ai sensi  degli  articoli  83  e  83-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del  1957.
          Ciascun  collegio  uninominale  della   circoscrizione   e'
          compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni
          Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise  e  Basilicata
          e' costituito un unico collegio  plurinominale  comprensivo
          di tutti i collegi uninominali della circoscrizione; 
                c) la popolazione di ciascun collegio  uninominale  e
          di ciascun  collegio  plurinominale  puo'  scostarsi  dalla
          media  della  popolazione,  rispettivamente,  dei   collegi
          uninominali   e    dei    collegi    plurinominali    della
          circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
          difetto; 
                d) nella formazione dei collegi uninominali  e  nella
          formazione dei  collegi  plurinominali  sono  garantite  la
          coerenza  del  bacino  territoriale  di  ciascun  collegio,
          tenendo altresi' conto delle unita' amministrative  su  cui
          insistono e, ove necessario,  dei  sistemi  locali,  e,  di
          norma,   la   sua    omogeneita'    sotto    gli    aspetti
          economico-sociale       e       delle       caratteristiche
          storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
          ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
          comprenda porzioni insulari.  I  collegi  uninominali  e  i
          collegi plurinominali, di norma, non  possono  dividere  il
          territorio comunale, salvo il caso dei comuni che,  per  le
          loro dimensioni demografiche, comprendano al  loro  interno
          piu' collegi. Nelle zone in cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi e criteri direttivi di  cui  al
          presente  comma,  deve  tenere   conto   dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi. Fermi restando  i  principi  e  criteri  direttivi
          previsti per la determinazione dei  collegi  plurinominali,
          nelle circoscrizioni nelle  quali  il  numero  dei  collegi
          uninominali e' pari a quello previsto  dal  citato  decreto
          legislativo n. 535  del  1993  la  formazione  dei  collegi
          uninominali e' effettuata adottando come  riferimento,  ove
          possibile,  le  delimitazioni  dei  collegi  previste   dal
          medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993; 
                e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei
          collegi uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire
          l'accesso  alla  rappresentanza  dei  candidati  che  siano
          espressione della minoranza linguistica slovena,  ai  sensi
          dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
              2.  Il  Governo  e'  delegato  a  determinare,  con  il
          medesimo decreto legislativo di cui al comma 1,  i  collegi
          uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione
          del  Senato  della  Repubblica,  nell'ambito  di   ciascuna
          regione,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni
          Valle    d'Aosta/Vallee     d'Aoste     e     Trentino-Alto
          Adige/Südtirol,  nelle  restanti  regioni  del   territorio
          nazionale per l'elezione del Senato della  Repubblica  sono
          costituiti 109 collegi  uninominali.  Il  territorio  della
          regione  Molise  e'  costituito  in   un   unico   collegio
          uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono
          ripartiti   in   numero   proporzionale   alla   rispettiva
          popolazione   determinata   sulla   base   dei    risultati
          dell'ultimo censimento  generale  della  popolazione,  come
          riportati  dalla  piu'  recente   pubblicazione   ufficiale
          dell'Istituto nazionale di statistica; 
                b) con esclusione delle regioni Valle  d'Aosta/Vallee
          d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna
          delle   restanti   regioni    sono    costituiti    collegi
          plurinominali   formati   dall'aggregazione   di    collegi
          uninominali contigui; il numero dei  collegi  plurinominali
          costituiti in ciascuna regione e il territorio di  ciascuno
          di essi sono determinati in modo che  in  ciascun  collegio
          plurinominale,  sulla  base  della  popolazione   residente
          calcolata ai sensi  della  lettera  a),  sia  assegnato  un
          numero di seggi determinato  dalla  somma  del  numero  dei
          collegi uninominali che lo costituiscono e di un  ulteriore
          numero di seggi, di  norma,  non  inferiore  a  due  e  non
          superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente  risulti
          minimo il numero dei collegi  plurinominali  nei  quali  e'
          assegnato un numero di seggi  inferiore  al  valore  medio.
          Ciascun collegio uninominale della regione e'  compreso  in
          un collegio plurinominale; 
                c) la popolazione di ciascun collegio  uninominale  e
          di ciascun  collegio  plurinominale  puo'  scostarsi  dalla
          media  della  popolazione,  rispettivamente,  dei   collegi
          uninominali   e    dei    collegi    plurinominali    della
          circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
          difetto; 
                d) nella formazione dei collegi uninominali  e  nella
          formazione dei  collegi  plurinominali  sono  garantite  la
          coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e,  di
          norma,   la   sua    omogeneita'    sotto    gli    aspetti
          economico-sociale       e       delle       caratteristiche
          storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
          ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
          comprenda porzioni insulari.  I  collegi  uninominali  e  i
          collegi plurinominali, di norma, non  possono  dividere  il
          territorio comunale, salvo il caso dei comuni che,  per  le
          loro dimensioni demografiche, comprendano al  loro  interno
          piu' collegi. Nelle zone in cui  siano  presenti  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi e criteri direttivi di  cui  al
          presente  comma,  deve  tenere   conto   dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi; 
                e)  nella  regione  Friuli  Venezia  Giulia  uno  dei
          collegi uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire
          l'accesso  alla  rappresentanza  dei  candidati  che  siano
          espressione della minoranza linguistica slovena,  ai  sensi
          dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
              3. Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema  del
          decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2,  il  Governo  si
          avvale  di  una   commissione   composta   dal   presidente
          dell'Istituto nazionale di statistica, che la  presiede,  e
          da dieci esperti in materia attinente  ai  compiti  che  la
          commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato. 
              4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi  1
          e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione  dei  pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia,  che
          si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di
          trasmissione.  Qualora  il  decreto  legislativo  non   sia
          conforme    al    parere    parlamentare,    il    Governo,
          contemporaneamente alla  pubblicazione  del  decreto,  deve
          inviare  alle  Camere  una  relazione  contenente  adeguata
          motivazione. 
              5. In caso di mancata espressione del parere di cui  al
          comma 4 nel termine previsto, il decreto  legislativo  puo'
          comunque essere emanato. 
              6.  Il  Governo  aggiorna  con  cadenza  triennale   la
          composizione della commissione nominata ai sensi del  comma
          3.  La  commissione,  in  relazione  alle  risultanze   del
          censimento generale della popolazione, formula  indicazioni
          per la revisione dei  collegi  uninominali  e  dei  collegi
          plurinominali,  secondo  i  criteri  di  cui  al   presente
          articolo, e ne riferisce al Governo. Per la  revisione  dei
          collegi uninominali e dei collegi plurinominali il  Governo
          presenta un disegno di legge alle Camere. 
              7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro per gli  affari  regionali,
          sono  definite  le  modalita'   per   consentire   in   via
          sperimentale  la  raccolta  con  modalita'  digitale  delle
          sottoscrizioni  necessarie  per  la   presentazione   delle
          candidature e delle liste  in  occasione  di  consultazioni
          elettorali,  anche  attraverso   l'utilizzo   della   firma
          digitale  e  della  firma  elettronica  qualificata.  Sullo
          schema del decreto e' acquisito il parere delle  competenti
          Commissioni parlamentari, che si esprimono nel  termine  di
          quarantacinque giorni.». 
              - Si riporta la  Tabella  A  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo   1957,   n.   361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera  dei  deputati)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  3  giugno  1957,  n.  139,  Supplemento
          ordinario, come sostituita dalla legge 3 novembre 2017,  n.
          165: 
              «Tabella A (art. 1, comma 2) 
              I numeri della seconda colonna corrispondono  a  quelli
          dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20
          dicembre 1993, n. 535, recante determinazione  dei  collegi
          uninominali del Senato della Repubblica. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              » 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».