IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore»; 
  Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003,  n.  53,  recante
«Delega  al  Governo  per  la  definizione   delle   norme   generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1999, n. 233, e  successive  modificazioni,  recante  «Riforma  degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53»; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni recante «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme
per  la  definizione  dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge  11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante
«Definizione  dei   percorsi   di   orientamento   finalizzati   alle
professioni e al lavoro, a norma  dell'articolo  2,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e successive modificazioni»; 
  Visto l'articolo 52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni  per
l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto l'articolo 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  istruzione,
universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30  giugno
1965,  n.  1124,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio  1994,
recante «Atto di indirizzo e di  coordinamento  relativo  ai  compiti
delle unita' sanitarie locali  in  materia  di  alunni  portatori  di
handicap», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 4, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  giugno  2009,  n.  122,  concernente  il  «Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per  la  valutazione  degli
alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai  sensi  degli
articoli  2  e  3  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  nn.
87, 88, e successive modificazioni, e  89,  relativi  ai  regolamenti
concernenti   il   riordino,    rispettivamente,    degli    istituti
professionali,  degli  istituti  tecnici  e  dei   licei,   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante «Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 20 novembre 2000, n. 429,  concernente  il  regolamento
recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 dicembre 2009, n.  99,  concernente  i  criteri  per
l'attribuzione  della  lode  nei  corsi  di  studio   di   istruzione
secondaria  superiore  e  tabelle   di   attribuzione   del   credito
scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Indicazioni  nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento  concernenti  le
attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi  previsti
per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  89,  in  relazione
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»  che  prevede,
tra l'altro, l'attivazione di percorsi a partire dal secondo  biennio
finalizzati all'approfondimento delle conoscenze,  delle  abilita'  e
delle competenze richieste per l'inserimento nel  mondo  del  lavoro,
anche  attraverso  «iniziative  di  studio-lavoro  per  progetti,  di
esperienze pratiche e di tirocinio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti,  dei
criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)
negli spazi di  flessibilita'  previsti  dall'articolo  5,  comma  3,
lettera b) del citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti,  dei
criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli  istituti  professionali  (di  cui  agli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 87) negli spazi di flessibilita' previsti  dall'articolo  5,
comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
e del Ministro della salute 6 marzo 2013  concernente  i  criteri  di
qualificazione della figura del formatore per la salute  e  sicurezza
sul lavoro; 
  Viste le linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 4  agosto  2009  con  le  quali  vengono  fornite
indicazioni in materia di integrazione degli  alunni  disabili  nella
scuola; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con
le quali sono state definite le linee guida  del  primo  biennio  dei
percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici  e  degli  istituti
professionali; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state
definite le linee guida del secondo biennio e  del  quinto  anno  dei
percorsi  dei  nuovi  ordinamenti,  rispettivamente,  degli  istituti
tecnici e degli istituti professionali; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto  2012  con  le  quali  sono
state  definite  le  linee  guida  relative  ai  percorsi  opzionali,
rispettivamente,   degli   istituti   tecnici   e   degli    istituti
professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2008/C111/01/CE del 23 aprile  2008  sulla  costituzione  del  Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/01 del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione
e della formazione professionale (EQAVET); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/02 del 18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  sistema
europeo di crediti per l'istruzione  e  la  formazione  professionale
(ECVET); 
  Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri  dell'istruzione
del  15  febbraio  2013  su  «Ripensare  l'istruzione:  investire  in
competenze per risultati socio-economici migliori» in  risposta  alla
comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012; 
  Vista la dichiarazione congiunta della Commissione  europea,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri UE  e  delle  parti  sociali  a
livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all'«Alleanza europea per
l'apprendistato» per la lotta  alla  disoccupazione  giovanile  e  il
miglioramento e la  diffusione  della  pratica  dell'apprendistato  e
dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione  e
formazione; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del  10
marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; 
  Visto l'Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro  della  salute,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la  formazione
dei lavoratori ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche  di  cui
all'articolo 5-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza del 20 aprile 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
riunione del 3 agosto 2017; 
  Udito il parere n. 01941/2017  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti  normativi  nella  adunanza  di
sezione del 31 agosto 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento definisce la Carta  dei  diritti  e  dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro  (d'ora  in  avanti
denominata alternanza), allo  scopo  di  dare  ai  medesimi  studenti
l'opportunita' di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi
e della  ricerca,  utili  a  conseguire  e  integrare  le  competenze
curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte  consapevoli,
nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso  nel
mondo del lavoro. 
  2. Il presente regolamento definisce,  altresi',  le  modalita'  di
applicazione agli studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro
delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. 
              - La legge 10 dicembre 1997, n. 425  (Disposizioni  per
          la riforma degli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di
          studio di istruzione secondaria superiore),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289. 
              - La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. 
              - La legge 11  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  in
          materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
          istruzione secondaria superiore  e  delega  al  Governo  in
          materia di raccordo tra la scuola  e  le  universita'),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19  maggio  1994,  n.  115,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
          30 giugno 1999, n. 233  (Riforma  degli  organi  collegiali
          territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          22 luglio 1999, n. 170: 
              «Art.  2  (Competenze  e  composizione  del   Consiglio
          superiore della pubblica istruzione). - (Omissis). 
              2. Il Consiglio  formula  proposte  ed  esprime  pareri
          obbligatori: 
                a) sugli indirizzi in materia  di  definizione  delle
          politiche del personale della scuola; 
                b)  sulle  direttive  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia  di
          valutazione del sistema dell'istruzione; 
                c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del  sistema
          di istruzione definiti a livello  nazionale  nonche'  sulla
          quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e  indirizzi
          di studio; 
                d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  (Norme
          per   la   definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          all'istruzione   universitaria   e   all'alta    formazione
          artistica, musicale e coreutica, per  il  raccordo  tra  la
          scuola,  le  universita'   e   le   istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma  1,
          lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22
          (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati  alle
          professioni e al lavoro, a  norma  dell'art.  2,  comma  1,
          della legge 11 gennaio 2007, n.  1),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario. 
              - Si riporta l'art. 52  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento ordinario.: 
              «Art.  52  (Misure  di  semplificazione  e   promozione
          dell'istruzione  tecnico-professionale  e  degli   istituti
          tecnici superiori - ITS). - 1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  adottate  linee
          guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello
          sviluppo  delle  filiere  produttive   del   territorio   e
          dell'occupazione dei giovani: 
                a)  realizzare  un'offerta  coordinata,   a   livello
          territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici,  degli
          istituti  professionali  e  di  quelli  di   istruzione   e
          formazione professionale di competenza delle regioni; 
                b)    favorire    la    costituzione     dei     poli
          tecnico-professionali di cui all'art. 13 del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40; 
                c)  promuovere  la  realizzazione  di   percorsi   in
          apprendistato, ai sensi dell'art. 3 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per
          il rientro in formazione dei giovani. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  con  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida per: 
                a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli
          Istituti tecnici superiori (ITS) in  ambito  nazionale,  in
          modo da  valorizzare  la  collaborazione  multiregionale  e
          facilitare l'integrazione delle risorse disponibili; 
                b) semplificare gli organi di indirizzo,  gestione  e
          partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
                c)  prevedere,  nel   rispetto   del   principio   di
          sussidiarieta',  che  le  deliberazioni  del  consiglio  di
          indirizzo degli ITS possano essere  adottate  con  voti  di
          diverso peso ponderale e con diversi  quorum  funzionali  e
          strutturali. 
              2-bis. La mancata o parziale attivazione  dei  percorsi
          previsti dalla programmazione triennale comporta la  revoca
          e la redistribuzione delle risorse stanziate sul  fondo  di
          cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  e  successive   modificazioni,   sulla   base   degli
          indicatori per il monitoraggio e  la  valutazione  previsti
          dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo. 
              3. Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 16 gennaio, n. 13 (Definizione
          delle  norme  generali  e  dei  livelli  essenziali   delle
          prestazioni  per  l'individuazione  e   validazione   degli
          apprendimenti non formali  e  informali  e  degli  standard
          minimi di servizio del sistema nazionale di  certificazione
          delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della
          legge 28 giugno 2012, n. 92), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39. 
              - Si riporta l'art. 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge
          12 settembre 2013, n. 104 (Definizione delle norme generali
          e   dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni    per
          l'individuazione  e  validazione  degli  apprendimenti  non
          formali e informali e degli standard minimi di servizio del
          sistema nazionale di  certificazione  delle  competenze,  a
          norma dell'art. 4, commi 58 e 68,  della  legge  28  giugno
          2012,  n.  92),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          febbraio 2013, n. 39: 
              «Art.  5  (Potenziamento  dell'offerta  formativa).   -
          (Omissis). 
              4-ter.  Ai  fini   dell'attuazione   del   sistema   di
          alternanza scuola-lavoro,  delle  attivita'  di  stage,  di
          tirocinio e di didattica in laboratorio,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti
          pubblici, sentito il  Forum  nazionale  delle  associazioni
          studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
          n.  567,  e  successive  modificazioni,  e'   adottato   un
          regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
          diritti  e  dei  doveri  degli   studenti   in   alternanza
          scuola-lavoro, concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli
          studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati
          nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28
          marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15
          aprile  2005,  n.  77,  con   particolare   riguardo   alla
          possibilita' per lo studente di esprimere  una  valutazione
          sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con  il
          proprio indirizzo di  studio.  Il  regolamento  ridefinisce
          altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di
          cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  agli
          studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
          impegnati  in  attivita'  di  stage,  di  tirocinio  e   di
          didattica in laboratorio, senza pregiudizio per  la  tutela
          della salute e della sicurezza degli stessi nei  luoghi  di
          lavoro e nei laboratori. Il regolamento  provvede  altresi'
          all'individuazione analitica delle disposizioni legislative
          con esso incompatibili, che sono  abrogate  dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento medesimo.». 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62  (Norme
          in materia di valutazione e certificazione delle competenze
          nel primo ciclo ed esami di Stato,  a  norma  dell'art.  1,
          commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
          107», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2017, n. 112, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  (Norme
          per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti
          con disabilita', a norma dell'art.  1,  commi  180  e  181,
          lettera c),  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  1965,  n.  257,  supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          febbraio 1994 (Atto di indirizzo e  coordinamento  relativo
          ai compiti delle unita'  sanitarie  locali  in  materia  di
          alunni portatori di handicap), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle
          studentesse e  degli  studenti  della  scuola  secondaria».
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».  Pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10   agosto   1999,   n.   186,
          supplemento ordinario. 
              - Si  riporta  l'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009,   n.   122
          (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  per
          la  valutazione  degli   alunni   e   ulteriori   modalita'
          applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191: 
              «Art.  4  (Valutazione  degli   alunni   nella   scuola
          secondaria di secondo grado). - (Omissis). 
              4. I periodi di apprendimento  mediante  esperienze  di
          lavoro  fanno  parte  integrante  dei  percorsi   formativi
          personalizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2,  del  decreto
          legislativo 15 aprile  2005,  n.  77.  La  valutazione,  la
          certificazione   e   il    riconoscimento    dei    crediti
          relativamente ai percorsi di alternanza  scuola-lavoro,  ai
          sensi del predetto decreto legislativo,  avvengono  secondo
          le disposizioni di cui  all'art.  6  del  medesimo  decreto
          legislativo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133.
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          supplemento   ordinario.».   Pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133),e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013,  n.  80  (Regolamento  sul   sistema   nazionale   di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  20
          novembre   2000,   n.   429   (Regolamento    recante    le
          caratteristiche formali generali della terza prova  scritta
          negli esami di Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
          istruzione secondaria superiore  e  le  istruzioni  per  lo
          svolgimento della  prova  medesima),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 dicembre  2009,  n.  99
          (Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di  studio
          di   istruzione   secondaria   superiore   e   tabelle   di
          attribuzione del credito scolastico - Decreto  n.  99),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  febbraio  2010,  n.
          48. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 7  ottobre  2010,  n.  211
          (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti  gli
          obiettivi  specifici  di   apprendimento   concernenti   le
          attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi
          previsti per i percorsi liceali di cui all'art.  10,  comma
          3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89, in relazione all'art. 2,  commi  1  e  3,  del
          medesimo  regolamento),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   24   aprile   2012
          (Definizione degli ambiti, dei criteri  e  delle  modalita'
          per l'ulteriore articolazione delle aree di  indirizzo  dei
          percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4
          del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
          n. 88) negli spazi di flessibilita' previsti  dall'art.  5,
          comma 3, lettera b) del citato decreto  presidenziale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   24   aprile   2012
          (Definizione degli ambiti, dei criteri  e  delle  modalita'
          per l'ulteriore articolazione delle aree di  indirizzo  dei
          percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli
          3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
          2010,  n.  87)  negli  spazi  di   flessibilita'   previsti
          dall'art.  5,  comma  3,  lettera  b)  del  citato  decreto
          presidenziale), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23
          luglio 2012, n. 170. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali 6  marzo  2013  (Criteri  di  qualificazione  della
          figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro),
          e' pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              - La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006,  relativa  a
          competenze  chiave  per  l'apprendimento   permanente,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394. 
              - La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 2008/C 111/01/CE  del  23  aprile  2008  sulla
          costituzione  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche   per
          l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E.  6
          maggio 2008, n. C 118. 
              - La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   n.   2009/C155/01   del    18    giugno    2009
          sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la
          garanzia della qualita' dell'istruzione e della  formazione
          professionale  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155. 
              - La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   n.   2009/C155/02   del    18    giugno    2009
          sull'istituzione di  un  sistema  europeo  di  crediti  per
          l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) - (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E.  8
          luglio 2009, n. C 155. 
              - La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 2014/C88/01/UE del 10 marzo 2014 su un  quadro
          di qualita' per i tirocini, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
          marzo 2014, n. C 88. 
              -  L'accordo  tra  il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, il Ministro della salute, le  regioni  e
          le Province autonome di Trento e Bolzano per la  formazione
          dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto
          legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  (repertorio  atti  n.
          221/CSR), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
          2012, n. 8. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, si vedano le note alle premesse.