IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 giugno 1998, che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle  regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n.  217  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010; 
  Vista  la  direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente
esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE; 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85,  che  attua  la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
febbraio 2014; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  31  luglio  1934  e
successive  modificazioni,  recante  l'approvazione  delle  norme  di
sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  16  maggio  1996,
concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione  e
procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di  benzina
prodotti durante le  operazioni  di  rifornimento  degli  autoveicoli
presso gli impianti di distribuzione carburanti; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  recante
i criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8  febbraio  2006,  recante  i  requisiti  degli
apparecchi,  sistemi  di  protezione  e  dispositivi  utilizzati   in
atmosfera potenzialmente  esplosiva,  ai  sensi  della  direttiva  n.
94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  14
della legge 15  dicembre  2011,  n.  217,  che  al  comma  3  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina  organica
dei requisiti di installazione degli  impianti  di  distribuzione  di
benzina anche in conformita' alla direttiva  94/9/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di
distribuzione di benzina, attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei
vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che  prevedono
il trasferimento  dei  vapori  stessi  in  un  impianto  di  deposito
presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto
dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152. 
  2.  I  sistemi  di  recupero  dei  vapori  comprendono  pistole  di
erogazione a  cio'  predisposte,  tubazioni  flessibili  coassiali  o
gemellate, ripartitori per la  separazione  della  linea  dei  vapori
dalla linea di erogazione del  carburante,  collegamenti  interni  ai
distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori  verso  i
serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a  garantire
il  funzionamento  degli  impianti  in  condizioni  di  sicurezza  ed
efficienza.