LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli atti di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Visto l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 4 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Considerato che la commissione, visti i tempi e le modalita' della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 4 marzo 2018. 2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.