L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del  consiglio  del  9  gennaio  2018  e  nella  sua
prosecuzione del 10 gennaio 2018; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
Testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  presidente  della
giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, concernente «Approvazione del testo unico  delle  leggi  recanti
norme  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati»  e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la
elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il Testo unico delle leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  1520  alla   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1,  comma  6,  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
  Vista la legge 17 febbraio 1968, n.  108,  recante  «Norme  per  la
elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale» e la
legge 2 luglio 2004, n.  165,  recante  «Disposizioni  di  attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  f),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 302 del  29  dicembre  2017,  con  il  quale  sono  stati
convocati i  comizi  elettorali  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica nel giorno 4 marzo 2018; 
  Vista la legge statutaria  n.  1  dell'11  novembre  2004,  recante
«Nuovo statuto della Regione  Lazio»,  come  modificata  dalla  legge
statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante  «Modifiche  all'art.  2,
comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto
della Regione Lazio)» e dalla legge statutaria n. 1  del  14  ottobre
2013, recante «Modifiche alla legge statuaria 11 novembre 2004, n.  1
(Nuovo Statuto della Regione Lazio)»; 
  Vista la legge regionale del  Lazio  n.  2  del  13  gennaio  2005,
recante «Disposizioni in materia di  elezione  del  presidente  della
regione e del consiglio regionale e in materia di  ineleggibilita'  e
incompatibilita'  dei  componenti  della  giunta  e   del   consiglio
regionale», come modificata dalla legge regionale n. 1 del 19  aprile
2013; 
  Vista la legge regionale statutaria della Lombardia  n.  1  del  30
agosto 2008, recante lo statuto d'autonomia della Lombardia; 
  Vista la legge regionale della Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012,
recante  «Norme  per  l'elezione  del  consiglio  regionale   e   del
presidente della regione»; 
  Visto il decreto del presidente della Regione Lazio del  5  gennaio
2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  Lazio  n.  3
del 9 gennaio 2018,  con  il  quale  sono  stati  indetti,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge regionale del Lazio  n.  2/2005,  i
comizi per l'elezione del presidente e del  consiglio  regionale  del
Lazio nel giorno di domenica 4 marzo 2018; 
  Visto il decreto del Prefetto  della  Provincia  di  Milano  del  5
gennaio 2018,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Lombardia n. 2 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti  i
comizi per l'elezione del presidente e del consiglio regionale  della
Lombardia nel giorno di domenica 4 marzo 2018; 
  Effettuate le consultazioni con  la  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n.  28,  si  riferiscono  alla  consultazione  per  le
elezioni del presidente e del consiglio regionale delle Regioni Lazio
e Lombardia, fissate per il giorno 4 marzo 2018, e si  applicano  nei
confronti   delle   emittenti   che   esercitano    l'attivita'    di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  nazionali  private  l'obbligo  del  rispetto  dei
principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del
pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio
2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In
particolare, nei telegiornali  e  nei  programmi  di  approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione
di  opinioni  e  valutazioni   politico-elettorali   attinenti   alla
consultazione oggetto  del  presente  provvedimento,  sono  tenuti  a
garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai  diversi  soggetti
politici competitori. 
  5. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.