IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto in particolare, l'art. 20, comma 5 quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada; Considerato che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, devono essere realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi; Ritenuto di dover disciplinare le predette procedure di notificazione in modo che, pur nella peculiarita' dell'oggetto che le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformita' degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali; Ritenuto di dover determinare, in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e di dover considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso; Ritenuto di dover disciplinare, altresi', le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione; Decreta: Art. 1 Definizioni, abbreviazioni e sigle 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si intende per: a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; b) «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; c) «copia informatica di documento informatico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; d) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; e) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD; f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma 1, lettera p-bis), del CAD; g) «firma digitale»: firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD; h) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD; i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD; l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale; m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.