IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art.  64-bis  con  riferimento
all'assolvimento  dell'obbligo  di   istruzione   dei   percorsi   di
istruzione e formazione professionale; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, i commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'art. 4; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n.  4,  recante:  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n.  183»  e  successive  modificazioni  e  in
particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano  la  disciplina
del contratto di apprendistato; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni che,
tra  gli  altri,  prevede  all'art.  4   l'istituzione   dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL; 
  Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15,  recante:
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263, concernente:  «Regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi  serali,  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  recante:  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, che adotta il «Regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto  italiano
di referenziazione  delle  qualificazioni  al  quadro  europeo  EQF»,
approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un  quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del  12  ottobre
2015, che definisce gli standard  formativi  dell'apprendistato  e  i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi  di  apprendistato
in attuazione dell'art. 46,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
  Vista   la   Dichiarazione   congiunta   dei    Ministri    europei
dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna per la realizzazione  di
uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (cosiddetto «Processo di
Bologna»  sulla  cooperazione  europea  in  materia   di   istruzione
superiore) e successivi comunicati e le  dichiarazioni  dei  Ministri
dell'istruzione superiore; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002 sulla promozione di una maggiore  cooperazione  europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C  13/02  e
la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla Commissione il 30  novembre  2002,  nonche'  le
ultime  Conclusioni  dei  Ministri   incaricati   dell'istruzione   e
formazione professionale del 22 giugno 2015 sugli obiettivi di  medio
periodo  2015-2020  (cosiddetto  «Processo   di   Copenaghen»   sulla
cooperazione  europea  in  materia   di   istruzione   e   formazione
professionale); 
  Vista la decisione relativa al «Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze  (EUROPASS)»  del  15
dicembre 2004; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione  e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  dell'Unione  europea  sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20  dicembre
2012; 
  Visto il regolamento n.  2016/589  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di  servizi
per l'impiego (EURES),  all'accesso  dei  lavoratori  ai  servizi  di
mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013; 
  Vista la raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  sui
percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle  competenze:   nuove
opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  sul  quadro  europeo  delle
qualifiche per  l'apprendimento  permanente  -  EQF,  che  abroga  la
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile
2008 sulla costituzione  del  quadro  europeo  delle  qualifiche  per
l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017; 
  Vista la designazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali del 13 aprile 2017, protocollo n.  31/0004222  che  individua
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, quale
sede del Punto nazionale di coordinamento italiano dell'EQF; 
  Considerato  che  l'adozione   di   un   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni rappresenta un presupposto rilevante per  l'attuazione
della  Raccomandazione  del  Consiglio  sul  quadro   europeo   delle
qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017; 
  Considerato  che  l'adozione   di   un   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni rappresenta un presupposto tecnico essenziale ai  fini
dell'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,
n. 13, con riguardo  allo  standard  minimo  per  l'inclusione  delle
qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione,  di
formazione e delle qualificazioni professionali; 
  Considerato  che  l'adozione   di   un   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni rappresenta un presupposto necessario e  complementare
alla piena operativita' di quanto previsto dall'art.  9  del  decreto
interministeriale 30 giugno 2015, ivi  compreso  l'aggiornamento  del
«Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al  quadro
europeo EQF»; 
  Considerato che il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
istituisce l'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL), attribuendole, tra i suoi compiti, lo sviluppo e la gestione
integrata dei sistemi informativi unitari di cui agli articoli  13  e
15, per i quali si rende necessario individuare le forme di  raccordo
strategico e funzionale con i dispositivi informativi  sviluppati  ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Vista  la  proposta  tecnica  per  la  costituzione  di  un  Quadro
nazionale delle qualificazioni elaborata,  su  mandato  del  Comitato
tecnico nazionale di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13, dal gruppo di lavoro costituito dall'INAPP, gia'
ISFOL con la partecipazione  dei  rappresentanti  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle Regioni e  Province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che il presente decreto rappresenta lo  sviluppo  e  il
perfezionamento della proposta tecnica sopra richiamata, diramata con
nota dell'INAPP, gia' ISFOL, protocollo n. 6370 del 21 luglio 2016; 
  Considerato che il presente decreto tiene  conto  dei  processi  di
revisione degli indirizzi comunitari in corso  di  negoziato  avviati
nell'ambito della «New Skills Agenda for Europe»; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  n.  131/2003,
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
 
  1. Con il presente decreto e' istituito il Quadro  nazionale  delle
qualificazioni (di seguito QNQ)  quale  strumento  di  descrizione  e
classificazione  delle  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito   del
Sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
  2.  Il  QNQ   rappresenta   il   dispositivo   nazionale   per   la
referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle
qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio  del  22  maggio
2017, con  la  funzione  di  raccordare  il  sistema  italiano  delle
qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. 
  3. Il QNQ ha, altresi', l'obiettivo di coordinare  e  rafforzare  i
diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di  apprendimento
permanente  e  dei  servizi  di  individuazione   e   validazione   e
certificazione delle competenze: 
    a)   migliorando   l'accessibilita',   la   trasparenza   e    la
permeabilita' delle qualificazioni; 
    b) facilitando la spendibilita' delle  qualificazioni  in  ambito
nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilita' geografica  e
professionale; 
    c) promuovendo la centralita' della persona e  la  valorizzazione
delle esperienze individuali,  anche  attraverso  l'individuazione  e
validazione  e  la  certificazione  delle  competenze  acquisite  nei
contesti non formali e informali, ivi comprese  quelle  acquisite  in
contesti di apprendimento basati sul lavoro; 
    d)   contribuendo    alla    qualita'    della    formazione    e
all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui  in  una
prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 
  4. A tal fine,  la  referenziazione  al  QNQ  delle  qualificazioni
dell'offerta  pubblica   di   apprendimento   permanente   perfeziona
l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma  3,  lettera  d),
del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle
qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali di  cui  al  suddetto
decreto.