(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Criteri minimi per la referenziazione delle  qualificazioni  italiane
  al Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
 
    1. La referenziazione al Quadro  nazionale  delle  qualificazioni
(di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4  comma  4  e'
effettuata sulla base dei successivi: 
      a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; 
      b) criteri minimi  per  la  determinazione  del  posizionamento
negli specifici livelli. 
    2. I criteri di cui  al  punto  1,  lettera  a),  attinenti  alle
condizioni  preliminari  al  processo  di  referenziazione   di   una
qualificazione, sono: 
      a) le qualificazioni  devono  essere  ricomprese  in  repertori
approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8,  comma  3
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13  e  rispondenti  agli
standard minimi di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  medesimo
articolo; 
      b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o
piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello
del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite  ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.
13, nonche' con le dimensioni e i  descrittori  di  cui  al  presente
decreto; 
      c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un
quadro regolatorio adottato in coerenza con gli  standard  minimi  di
servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
    3. I criteri di cui  al  punto  1,  lettera  b),  attinenti  alla
collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono: 
      a) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui  all'art.
3; 
      b) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione e le qualificazioni  gia'  inserite  nel  QNQ  a
partire  dal  primo  «Rapporto  italiano  di  referenziazione   delle
qualificazioni al quadro europeo EQF»; 
      c) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione con le indicazioni sul livello  contenute  nella
normativa vigente; 
      d) la comparazione e  coerenza  tra  gli  elementi  descrittivi
della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo  o
internazionale (ad  esempio,  sul  posizionamento  di  qualificazioni
similari, nei casi di  tipologie  di  qualificazioni  comuni  a  piu'
paesi). 
    Nel  caso  in  cui  la  qualificazione  presenti  competenze  con
differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni
o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel  piu'  complessivo  processo
delle valutazioni di comparazione  e  coerenza  di  cui  al  presente
punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base  al  principio
qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello
maggiormente ricorrente. 
    4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni  internazionali
di cui all'art. 4 comma 6  e'  effettuata,  a  partire  dall'istanza,
sulla base dei successivi: 
      a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; 
      b) criteri minimi  per  la  determinazione  del  posizionamento
negli specifici livelli. 
    5. I criteri di cui  al  punto  4,  lettera  a),  attinenti  alle
condizioni  preliminari  al  processo  di  referenziazione   di   una
qualificazione, sono: 
      a)  le  qualificazioni  devono  essere  formalmente   adottate,
valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e  liberamente
accessibili senza oneri per il cittadino; 
      b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione  e
rappresentativita' internazionale, nazionale, o settoriale; 
      c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o
piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello
del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite  ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.
13, nonche' con le dimensioni e i  descrittori  di  cui  al  presente
decreto; 
      d) la definizione e il  rilascio  delle  qualificazioni  devono
rispettare   standard   codificati   e   riconosciuti    a    livello
internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard  minimi
di  servizio  definiti  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013,  n.  13  e,  in  ogni  caso,  basati  su
meccanismi di assicurazione della qualita' pubblicamente accessibili,
trasparenti e formalizzati. 
    6. I criteri di posizionamento di cui  al  punto  4,  lettera  b)
attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ,
sono i medesimi di cui al punto 3. 
    7. Nell'ambito del processo di attuazione  della  Raccomandazione
del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente - EQF  del  22  maggio  2017,  le  qualificazioni  saranno
progressivamente    referenziate    anche    alla     classificazione
internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.